• Nelle Regole Tridentine per la proibizione dei libri - confermate nella Costituzione Dominici gregis custodiæ di Papa Pio IV, 24 marzo 1564 - si legge: «Regola IX: Tutti i libri e gli scritti di arte divinatoria della terra, dell’acqua, del fuoco, dei sogni, delle mani, dei morti, come anche quelli nei quali sono contenuti sortilegi, venefici, vaticini, presagi, incantesimi dell’arte magica, sono completamente rigettati. I vescovi inoltre debbono provvedere con diligenza affinché non siano letti o posseduti i libri, i trattati, i cataloghi dell’astrologia giudiziaria, i quali, in relazione ad avvenimenti futuri fortuiti, o a eventi eventuali o a quelle azioni che dipendono dalla volontà umana, osano affermare che qualcosa di certo si avvererà. (...)». Ed ancora: «Regola X: Per la stampa dei libri o degli altri scritti, si deve osservare quanto è stato stabilito, sotto Leone X nel concilio Lateranense [V], sessione X». Infine: «Si ordina a tutti i fedeli che nessuno abbia l’ardire di leggere o di possedere qualche libro contro la prescrizione di queste regole o la proibizione di questo indice. Perciò, se qualcuno avrà letto o avrà posseduto dei libri degli eretici o degli scritti di un qualsiasi autore, condannati o proibiti per eresia o per il sospetto di falsa dottrina, incorrerà immediatamente in una sentenza di scomunica (...)».

• Il documento di Leone X appena citato è la Inter sollicitudines del 4 maggio 1515 (BullTau 5, 625-628) con cui il Pontefice denuncia «scandali» e «pervertimenti dottrinali e morali» indotti da alcuni «stampatori di libri contenenti errori contrari alla fede e opinioni perniciose contrarie alla religione cristiana». Papa Leone X impone il sequestro ed il «pubblico rogo» degli scritti pericolosi «per evitare che  il buon seme ed i veleni si mescolino». Biasima particolarmente e scomunica gli «stampatori pertinaci».

• L’astrologia, come abbiamo imparato, è una falsa dottrina contraria alla fede cattolica, «arte ingannevole e vana, inventata dalle industrie del demonio», al dire di Sant’Agostino (cf. Somma Th., II-II, q. 95, a. 1). San Girolamo afferma che «la divinazione si prende sempre in senso cattivo» (Ivi.). E quindi San Tommaso d’Aquino conclude condividendo la sentenza di Sant’Agostino: «Il buon cristiano deve guardarsi dagli astrologi e da tutti coloro che da empi esercitano l’arte divinatoria, specialmente se predicono il vero: affinché la sua anima non venga irretita da essi mediante il commercio con i demoni, in un’intesa con questi» (Ivi.).

• Spiega Sant’Alfonso in Confessore diretto per le confessioni della gente di campagna, Capo IV, Punto III: «La superstizione si definisce: Est falsa religio exhibens Deo cultum indebitum. La superstizione può essere circa due cose, circa il culto indebito, e circa la cosa culta. Quella di culto indebito è, quando si dà a Dio un culto falso, come sarebbe l’esporre reliquie false, narrare miracoli falsi, le quali cose son peccati mortali. Quella della cosa culta è, quando si dà alle creature il culto che deve darsi a Dio, e si chiama idolatria. E della stessa specie è la divinazione, con cui per opera del demonio si cerca di sapere gli eventi futuri. Quindi è illecita per primo, l’astrologia giudiziaria, che predice le cose dipendenti dai voleri degli uomini, ma non già la naturale, che coniettura le pioggie, le sterilità, o i temperamenti dei corpi umani. Per secondo, il credere ai sogni, purché non vi fossero bastanti motivi, che quelli vengano da Dio. Per terzo, l’ensalmo costitutivo, cioè l’orazione composta di diverse parole determinate, credendo fermamente con quella di ottenere qualche cosa. Per quarto, il sortilegio, o sia sorte divinatoria, cercando di saper cose occulte, o future, per mezzo di alcuni segni presi a sorte. E perciò diciamo essere illecita la verga divinatoria, colla quale taluni cercano metalli, o vene d’acque nascoste. La sorte divisoria all’incontro che adoprasi per dividere le robe, o per decidere le liti, o per distribuire gli offici secolari, (ma non gli ecclesiastici), questa è permessa».

• Nella Istruzione pratica per i Confessori, Capo XIX, Punto II, scrive il Liguori: «Son proibiti tutt’i libri degli eresiarchi, benché non trattino di religione: di più i libri degli eretici (come si dice nello spurgatorio romano), finché non sono permessi da’ vescovi: le bibbie volgari, ed i libri che parlano in lingua volgare delle questioni cogli eretici: i libri magici ed osceni ex professo, ed anche di astrologia giudiziaria, contro cui Sisto V impose la scomunica riservata». San Giovanni Bosco, nella sua Storia ecclesiastica, definisce l’astrologia: «Una scienza superstiziosa, con cui si pretende conoscere il futuro dalla posizione e dall’influenza delle stelle».

Clemente Alessandrino nel Protreptico ai Greci parla di «uomini che in realtà sono diventati erranti per mezzo di questa molto celebrata astrologia».

Al numero 172 del Catechismo di San Pio X si legge: «Che cos’è superstizione? Superstizione è il culto divino o di latria reso a chi non è Dio, o anche a Dio ma in modo non conveniente: perciò l’idolatria o il culto di false divinità e di creature; il ricorso al demonio, agli spiriti e ad ogni mezzo sospetto per ottenere cose umanamente impossibili; l’uso di riti sconvenienti, vani o proibiti dalla Chiesa». I «mezzi sospetti» accennati dal Pontefice sono soprattutto: «L’astrologia, che pretende conoscere gli eventi futuri, i quali dipendono dalla libera volontà dell’uomo, osservando gli astri; l’oniromanzia, che interpreta i sogni; la chiromanzia, che vuole conoscere le disposizioni intime dalla conformazione della mano. Gli antichi etruschi e romani traevano buoni o cattivi presagi osservando il volo o il canto degli uccelli (auspici e auguri), oppure scrutando le viscere degli animali sacrificati (aruspici)» (cf. Dragone, 1956, pag. 215-216). Prosegue ...

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