Appunti sulla questione del cosiddetto «Papa eretico»
Revisione 1.04.6
© 2018 SVRSVM CORDA (ISSN 9772499625002 - Inserto al N° 80140/141/142/143)
È vietata la riproduzione totale o parziale e con qualsiasi mezzo. Per scrivere all'Editore cliccare qui
di Carlo Di Pietro
Premessa
Gli appunti che vi accingete a leggere, certamente migliorabili, ospitano centinaia di citazioni e sentenze tratte da autori del passato e da alcuni, benché rarissimi, contemporanei. La maggioranza degli autori d'oggi, lo dimostrerò con inoppugnabile evidenza, si allontana pericolosamente dalla dottrina cattolica che i nostri eruditi vanno ad esporre, dunque non è prudente citarli, se non per confutarli. Ho usato, per affermare la verità e per necessità apologetiche, anche numerose definizioni di punti di dottrina (Fonti «Denzinger», «Conciliorum Decreta» e luoghi altrettanto rigorosi). Non mancano le precipue ritrattazioni che devo per rimediare ad alcuni degli errori commessi in «Apologia del Papato» del 2014. Il mio lavoro vuol essere piuttosto una sorta di dossier digitale sulla questione del cosiddetto «Papa eretico», dunque proverò a fornire risposte ad alcune frequenti domande: 1) Chi ha parlato del cosiddetto «Papa eretico»? 2) Cosa ha scritto a riguardo? 3) È vero, come vogliono alcuni intellettuali moderni, che quasi nessuno ha studiato l’ipotesi? 4) È vero che l'uomo eletto dal Conclave (o designato) può essere veramente Pontefice e, nel contempo, eretico? 5) Che significa «essere Pontefice», che significa «essere eretico» e che significa «divulgare eresie»? Intendo restituire giustizia e verità ai nostri autori, fornire altresì puntuali riferimenti per poterli conoscere e studiare con zelo cristiano. Finalmente intendo esporre con estrema chiarezza le mie conclusioni. Ho deciso di diffondere anche gratuitamente il dossier affinché tutti possano documentarsi, anche i più poveri. Scrivo alla maggior gloria di Dio, per guadagnare meriti presso l'Altissimo e confido in qualche donazione di chi è abbiènte (Cliccare qui per effettuare una donazione).
Per acquistare il libro cliccare qui
Come non si usa questa ricerca? Chi pensa di utilizzarla come uno sterile catalogo di citazioni, come un distributore di post da vomitare sul web, estrapolando quelle singole proposizioni «secondo le proprie voglie» (II Tm. IV, 3), facilmente farà un torto a Dio, al Papato ed agli stessi autori: io Vi ho avvisato! Ammonisce l’Apostolo: «Erit enim tempus, cum sanam doctrinam non sustinebunt, sed ad sua desideria coacervabunt sibi magistros prurientes auribus». Non scandalizzatevi se talvolta citerò - con le doverose premesse - alcuni soggetti di dottrine eterodosse, erronee, controverse, offensive, che suonano male o quantomeno non gradite alle pie orecchie: rientrano nella cronologia dello studio e possono essere propedeutiche alle conclusioni. Non ho assegnato titoli ai vari capitoli poiché intendo dissuadere la lettura spot, parziale, non organica o superficiale della ricerca. Augurandomi di onorare degnamente Dio con la presente difesa del dogma cattolico, mi permetto di sollecitare alla prudenza nell’uso di questi appunti. Sub Tuum praesidium Immaculata!
Capitolo 1
Cito subito lo scritto: «Anti-Febbronio, o sia Apologia polemico-storica del Primato del Papa, contro la dannata opera di GIUSTINO FEBRONIO. Dello Stato della Chiesa e della legittima potestà del Romano Pontefice», Parte Seconda Storica, del presbitero Francesco Antonio Zaccaria, pubblicato in Pesaro nel 1767, dalla Stamperia Amatina, con Pubblica Autorità, alle pagine 316 e 317. Zaccaria fu chiamato a succedere a L. A. Muratori come bibliotecario ed archivista del Duca di Modena, tuttavia fu rimosso nel 1768 a causa della sua opera «Anti-Febbronio», con la quale difendeva strenuamente le prerogative del Pontefice romano. Fu, pertanto, chiamato a dirigere la biblioteca della Casa professa dei Gesuiti a Roma. Come riconoscimento dell’importanza dei suoi studi, fu privilegiato di una pensione da Papa Clemente XIII, riconfermata da Papa Clemente XIV, ed infine aumentata da Papa Pio VI, che lo nominò professore ordinario di Storia della Chiesa alla Sapienza e direttore dell’Accademia dei Nobili Ecclesiastici. L’esposizione dello scritto, studiato e qui sintetizzato prestando massima attenzione a conservare inalterato il pensiero dell’autore, è stata resa meno arcaica, dunque più idonea alla lettura contemporanea. Seguirò lo stesso criterio per gli altri autori, ove necessario. Scrive Zaccaria: «(...) Si può, e si deve convocare il Concilio se il Papa dovesse divenire Eretico, o se nella Chiesa vi sia uno scisma. (Questo) nessuno lo nega, dato che il Papa Eretico non è Papa, proprio come sostiene il dotto Agostiniano Agostino Trionfo d’Ancona nella sua somma De Ecclesiastica potestate (Cap. IX, § 9, n° I segg.), così come l’uomo morto, uomo non è, il Papa dubbio, quale è il Papa in tempo di scisma, similmente non è Papa. Ora, quando non è Papa, non bisogna affatto meravigliarsi se i Cardinali, o chi per loro qualora essi dovessero trascurare di farlo, convochino un Concilio. (...) Il Cardinale Giovanni di Torrecremata (Torquemada), Silvestro Prierate, il Cardinale Domenico Giacobazzi, il Cardinale Gaetano (Tommaso De Vio) e Francesco Vittoria aggiungono che anche se il Papa fosse notoriamente scandaloso, (...) se macchinasse contro lo stato della Chiesa universale, si potrebbe suo malgrado radunare un Concilio (...) tuttavia non per deporlo. (...) Aggiungo agli autori citati anche Pietro de Monte nel Trattato De potestate Pontificis ed il Cardinale san Roberto Bellarmino (De Conc., lib. II, cap. 19). (...) Tutti questi sono nomi di autori così impegnati per la Pontificia autorità, che non possono certo essere tacciati di gravissimo inganno, come vuole Febbronio». Zaccaria prosegue nella dissertazione «anti-Febbronio», contro quel Febronio che abusava dei mentovati autori con l'intento di attentare alla potestà del Pontefice. Dice il nostro Autore: «Del caso del Papa Eretico (e della sua legale deposizione da parte di un Concilio, ndR) è inutile che torni a parlarne, poiché il Papa Eretico non è Papa. Nei casi in cui il Papa fosse apertamente simoniaco, scandaloso per il Sacerdozio, reo di macchinazioni contro lo stato della Chiesa universale (...), allora un Concilio potrebbe essere convocato (...) per ammonirlo, per pregare umilmente Dio affinché lo richiami a penitenza, per resistergli (...), ma non per giudicarlo o deporlo». Facciamo particolare attenzione a tale affermazione: «Ora, quando non è Papa, (...) dato che il Papa Eretico non è Papa (...), non bisogna affatto meravigliarsi se i Cardinali, o chi per loro, qualora essi dovessero trascurare di farlo, convochino un Concilio». Andando avanti capiremo chi può intervenire in luogo dei Cardinali.
Capitolo 2
Il libro «Cosa è un Appellante? Trattato teologico», pubblicato in Piacenza nel 1784, da pagina 42 a pagina 50 fornisce numerosi spunti che voglio trattare uno per uno e nella cristiana maniera. L’intenzione dell’autore - tale Tamburini - è differente dalla mia, anzi è l’esatto contrario. Egli diffonde prave dottrine di ribellione all’autorità, pur usando autori cattolicissimi che, però, mistifica. Dunque ci tengo a precisare che lo sto usando solamente come punto di partenza per approfondire sugli scritti che egli menziona e violenta. Secondo Giovanni Vincenzo Bolgeni, nel suo libro di confutazione «Risposta al quesito Cosa è un appellante?», Macerata, presso Cortesi e Capitani, con Approvazione, anno 1787, pagina 8 e successive, l’autore di «Cosa è un Appellante? Trattato teologico» sarebbe un tale «D. Pietro Tamburini, pubblico professore in Pavia». L’Abate D. Francesco Gusta, che controbatte al Tamburini in «Gli errori di Pietro Tamburini nelle prelazioni di etica cristiana», Tomo secondo, Fuligno, 1791, per Giovanni Tomassini Stamp. Vescov., con Approvazione, scrive alla pagina 121: «Vediamo già per esperienza che, boriosi ed insuperbiti di questo diritto, non pochi allievi del Tamburini danno prove di non voler determinarsi in alcuna maniera ad ubbidire alle decisioni Pontificie: cresce questo spirito di disubbidienza, e di ribellione alla Chiesa in vista dell’esempio reale, che ha dato loro stesso Pietro Tamburini nella pubblicazione della sua Opera: Cosa è un Appellante? e nell’altra sua: Continuazione dell’Appellante; nella quale porta molto oltre la sua presunzione; difatti non solo nega l’ubbidienza alla Bolla Unigenitus, ma dà per lecito l’appellarsene, e tesse perfino l’apologia degli Appellanti». Il Tamburini viene confutato anche in «La cattiva logica del giansenista D. Pietro Tamburini nuovamente confermata ...», Torino, 1795, presso Francesco Prato, ed altrove. È davvero interessante studiare i volumi suggeriti poiché in essi ritroviamo, già biasimati e confutati secoli addietro, tanti gravissimi errori intorno all’autorità del Papa e della Chiesa ancora molto tenuti nell’epoca contemporanea. La prima citazione presentata è di Mattia Ugoni Bresciano, Vescovo di Famagosta, il quale ebbe una lunga e brillante carriera ecclesiastica: Canonico alla cattedrale di Brescia nel 1486, Vicario episcopale a Verona nel 1501, Legato pontificio a Viterbo nel 1517. Leggiamo che «la sua testimonianza è tanto più considerabile, dato che il Papa Paolo III approvò la sua opera con un Breve che vi si legge in fronte». Il libro citato è «Synodia Ugonia, De Conciliis», Venetiis, Apud Nicolaum Bevilaquam, 1568, da pagina 42: «Si può legittimamente “appellare” dal Papa al Concilio principalmente in tre casi: 1° Allorché decida qualcosa contro la fede (...); 2° Allorché il suo statuto o costituzione dovesse cambiare in modo da sfigurare lo stato della Chiesa universale; 3° Quando dovesse ordinare qualche cosa che è in se stessa cattiva». Il Tamburini, dopo aver usato con eterodossia questa citazione, prosegue: «Papa Paolo III, che onorò il libro del Vescovo di Famagosta di un Breve d’approvazione, ha dunque riconosciuto che in questi tre casi l’appellazione del Papa al Concilio è legittima e canonica». Il Tamburini abusa di «Synodia Ugonia, De Conciliis» e del Breve introduttivo del Pontefice Paolo III per sostenere le inique ragioni degli appellanti, ovvero per opporre, a capriccio, il Concilio al Papa, data per certa la fallibilità del Pontefice. In realtà Mattia Ugoni Bresciano oppone il Concilio al Papa, non come suo ordinario superiore, non perché il Papa sarebbe fallibile, ma evidentemente qualora questi dovesse deviare dalla fede (punto 1°), attentare alla costituzione della Chiesa universale (punto 2°), ordinare il male a tutti i suoi sudditi, ossia universalmente (punto 3°). Mattia Ugoni Bresciano solo in questi tre ipotetici casi ammette l’intervento del Concilio, atteso, come tutti vogliono, che il soggetto ha perduto il Papato. La sua dissertazione originale va da pagina 42 a pagina 45, nel capitolo «Appellatio ad concilium ...», in «Synodia Ugonia, De Conciliis», Venetiis, Apud Nicolaum Bevilaquam, 1568.
Capitolo 3
Seguitiamo nella lettura del libro di Pietro Tamburini come punto di partenza, consapevoli che il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. «Resta un’altra classe di Teologi - dice - che, non ammettendo la superiorità del Concilio sopra il Papa, ritengono che quando si tratta di fede, il Concilio (...) lo può giudicare». Aggiunge: «In questo caso essi ritengono che il Concilio sia superiore al Papa». Andiamo avanti: «(...) d’altronde - scrive ancora - risulta che in materia di fede è permesso, secondo i Canoni, di appellare dal Papa al Concilio. Due grandi Papi sono alla testa dei Teologi che hanno avanzato questa massima, e molti autori, che l’hanno seguita, sono stati onorati della porpora». Prosegue: «I Papi (...) hanno insegnato che quando un Pontefice Romano viene accusato d’eresia, i suoi inferiori possono sollevarsi contro di lui, e su questo principio Papa Adriano II (Adrianus II, Concil. 8, act. 7, tom. 8, Concil., pag. 1344) confessa che Onorio I fu giustamente anatematizzato dal sesto Concilio». Tamburini usa la sentenza di Papa Adriano II: «Quamvis Honorius post mortem, ab Orientis Episcopis anathemate sit affectus, manifestum tamen est, illum de haeresi fuisse accusatum, qua sola in illa causa, licet inferiorioribus in superiores insurgere». Pur essendo un passo noto, ho preferito verificarne l’autenticità in «Conciliorum Tomus Vigesimus Tertius», Ab anno DCCCLXVII, ad annum DCCCLXXI, Parisiis, E Typographia Regia, 1644, pagina 604. In «Censura sacra Facultatis Theologiae Parisiensis in librum cui titulus est ...», Université de Paris, Desprez, 1665, pagina 45. In «Bibliotheca maxima Pontificia in qua authores melioris notae qui hactenus ...», Tomus XV, Juan Tomás Rocaberti, 1698, pagina 127. Ed altrove. Di Papa Onorio I e della proposizione di Adriano II ne parlerò in seguito. Subito sappiamo che Papa Adriano II non fu affatto conciliarista né appellante, il che ritenerlo sarebbe accusarlo pure di fallibilità, come lo vorrebbe il meschino, e dunque in seguito la sentenza verrà spiegata correttamente dalla Chiesa, non da «un professore di Pavia». L’altro Pontefice a cui allude è Innocenzo III, mentre i Porporati sono davvero tanti. Impareremo che sono vari i Papi che affermano si debba legalmente intervenire contro il cosiddetto «Papa eretico» e ne spiegano le ragioni. Non «i suoi inferiori possono sollevarsi contro di lui (contro il Papa)», come pretende il Tamburini, ma la Persona morale che deve provvedere alla provvista della Sede - pertanto deve vigliare affinché non venga in alcun modo compromessa - legalmente interviene. Questo è un sacrosanto diritto proprio di ogni società, a maggior ragione della Chiesa. Quella del Tamburini è ignoranza del fallibilista.
Capitolo 4
Papa Adriano II sostiene che, stante l’eresia pubblica o la peggiore apostasia, è lecito agli inferiori di levarsi (insurgere) e darsi da fare per risolvere il problema: «(...) illum de haeresi fuisseaccusatum (dalla Chiesa), qua sola in illa causa, licet inferiorioribus in superiores insurgere». Avendo chiamato in causa Papa Onorio I devo pur spiegare come andarono realmente i fatti, contro calunnie e pruriti dei fallibilisti. Nel libro «Motivi per cui il P. F. A. D. ha creduto di non poter aderire alle quattro proposizioni gallicane», tomo I, 1813, § XIII, pagina 170 e successive, leggiamo le parole di Filippo Anfossi. Questi è stato un teologo italiano, Vicario generale dei Domenicani e maestro del Sacro palazzo apostolico. Cito: «Che il Papa legittimo, e indubitato, non possa essere giudicato da alcuno, fuorché nel caso di Eresia, di cui si parlerà in appresso, è un principio comune, ed antichissimo nella Chiesa, riconosciuto da tutti i Concilii anche Ecumenici. Il Papa non ha sulla terra altro superiore, che Dio, il quale ha voluto che le altrui cause fossero giudicate dagli uomini. Ma quelle del Suo Vicario l’ha riservate a Se stesso, così come diceva sant’Ennodio nel V Concilio Romano tenuto sotto Papa san Simmaco: Aliorum hominum causas voluit Deus per homines terminare, Sedis istius praesulem suo reservavit arbitrio. E san Avito Viennese accusò i Padri di quel Concilio d’avere assunto quasi temerariamente il giudizio di Simmaco, pene temere, benché Egli sottomesso si fosse spontaneamente al loro giudizio, e data avesse a quei Vescovi l’autorità di correggerlo e di giudicarlo. Anche i Vescovi dell’Italia e di Francia, chiamati a Roma per la Causa di Leone III si protestarono di non esserne giudici, anzi, che nessuno poteva giudicarlo: e più di tutti l’Ottavo Concilio Generale, e IV di Costantinopoli, dopo aver letta, ed approvata l’allocuzione di Papa Adriano II in cui diceva Romanum pontificem de omnium Ecclesiarum pontificibus judicasse legimus; de eo vero quemquam judicasse non legimus, stabilì nella Azion X, che nessuno ardisse di pronunziare sentenza contro il Papa, non tamen audacter contra Senioris Romae Pontifices sententiam dicere: il che è conforme a quel generale principio che la prima Sede non è giudicata da alcuno. Né a ciò si oppone la condanna, che è stata fatta secondo alcuni, nel VI Concilio del Romano Pontefice Onorio I. Dato che non solo non era più Papa, perché già morto, e spogliato per conseguenza di tutta la sua autorità; ma perché era stato accusato siccome Eretico, e come tale poteva essere giudicato, come osserva lo stesso Adriano; benché questo non si sia fatto senza il previo consenso, e l’autorità della Santa Sede Apostolica = Licet enim Honorio ad Orientalibus post mortem anathema sit dictum, sciendum tamen est, quia fuerat super haeresi accusaturs, propter quam solum licitum est minori bus majoribus suorum motibus resistere, vel pravas sesus respuere. Quamvis, et ibi nec Patriarcharum, nec caeterorum Antistitium cuipiam de eo fas fuerit proferre Sententiam, nisi ejusdem primae Sedis Pontificis consensus paecessisset = Adrian. II in Alloc. 3 ad Rom. Synodi Patres. (...) Del resto il gran Pontefice san Gelasio verso la fine del secolo V stabiliva come un principio notissimo in tutta la Chiesa, che la Chiesa Romana, e per conseguenza il Romano Pontefice, che la governa, ha diritto di giudicare tutti gli altri, né è lecito a chicchessia di sottometterlo al suo giudizio. (...)». Dopo aver confutato gli errori del conciliarismo e del gallicanesimo, il nostro autore torna a spiegare una vicenda che riguarda lo Scisma d’Occidente ed il Concilio di Costanza: «Siccome non v’era allora il vero Vicario di Gesù Cristo, o se vi era, non si sapeva quale fosse, poiché ciascuno dei tre (Roma, Avignone e Pisa, ndR) pretendenti aveva le sue ragioni plausibili, ed i suoi seguaci: così non poteva il Sinodo essere autorizzato da uno, che non vi si opponessero gli altri due. Dovendo dunque far noto al mondo con quale autorità veniva a deporre i tre supposti Pontefici, ed eleggerne uno nuovo, sopra cui non potesse cadere alcun dubbio, ch’era allora l’unico mezzo giudicato opportuno per dar la pace alla Chiesa; il Concilio stabilì per principio, che aveva immediatamente da Cristo la sua autorità, così come ha immediatamente da Cristo quella di eleggersi un Capo in tempo di Sede vacante. E questo era ancor più ragionevole perché non solo non si sapeva quale dei tre fosse il vero Pontefice, ma non si sapeva nemmeno se ve ne fosse uno tra essi eletto canonicamente. (...) Era conforme al volere di Dio ed alle stesse leggi della natura, che il bene privato cedesse al pubblico, per la estirpazione dello scisma. (...) Siccome non si sapeva se lo scisma sarebbe finito con quel Concilio, perciò estesero il Decreto della Sessione IV a qualunque altro Concilio generale, che si sarebbe potuto tenere in futuro per lo stesso motivo: (...) legittimi congregati super praemissis aut ad ea pertinentibus». Concludiamo che, anche per il Domenicano Filippo Anfossi, il Papa «accusato (dalla Chiesa) siccome Eretico, (...) come tale poteva essere giudicato (dalla Chiesa), come osserva lo stesso Adriano II (Papa)». Papa Onorio I tornerà nei prossimi capitoli.
Capitolo 5
Cito sant’Alfonso Maria de’ Liguori, «Verità della Fede», Parte Terza, Capitolo IX, § 2, numero 33, per dimostrare, ad imitazione del Santo, come si debbono utilizzare le citazioni: «Passiamo ora al Concilio di Costanza. Stante che l’elezione fatta del nuovo pontefice dal Concilio pisano, come si è detto, niente aveva giovato a sedare lo scisma nell’anno 1414. Con l’autorità di Giovanni XXIII si adunò un altro Concilio in Costanza, col fine di sottomettere tutti i tre pontefici Benedetto XIII, Gregorio XII e Giovanni XXIII al giudizio del Concilio; onde nella sessione quarta si disse così: Haec sancta synodus (...) in Spiritu sancto congregata legitime, generale concilium faciens ecclesiam repraesentans, potestatem a Christo immediate habet, cui quilibet cuiuscunque dignitatis, etiamsi papalis existat, obedire tenetur in iis, quae pertinent ad fidem et extirpationem dicti schismatis et reformationem generalem ecclesiae in capite et in membris. Tal si vuole da Maimburgo il decreto di questa quarta sessione. (...) Dopo la sessione quarta si preparò da alcuni del Concilio il decreto per la quinta, ove si fece il seguente decreto: Item declarat, quod quicunque cuiuscunque conditionis etc..., etiamsi papalis, qui mandatis huius s. synodi et cuiuscunque alterius concilii generalis legitime congregati, super praemissis, seu ad ea spectantibus, factis, vel faciendis, obedire contumaciter contempserit; debite puniatur etc... Questo decreto era di molto peso, onde richiedeva una matura discussione; ma i padri altro non fecero che deputare alcuni a conferire il punto col Card. Zabarella fiorentino, il quale si oppose, ma si oppose indarno, perché i deputati vollero in ogni conto e senza altro esame mettere il decreto, come già si era scritto. (...) Udiamo quel che dice il ven. Card. Roberto Bellarmino delle riferite sessioni IV e V. Egli scrive (cf. De concil. l. 2. c. 19) che quando si fecero la quarta e quinta sessione, il Concilio non era ecumenico, perché allora vi assisté la sola terza parte della Chiesa, cioè quei soli ch’erano del partito di Giovanni, ripugnando i partigiani di Gregorio e di Benedetto. Dice di più che in quel tempo non vi era Papa certo, tanto più che Giovanni, il quale aveva convocato il Concilio, allora si già era partito da quello. Soggiunge che non osta il dire: dunque il Concilio, non essendo ecumenico, non poteva deporre i tre Papi, ch’erano dubbi; poiché risponde che, sebbene il Concilio non può definire nuovi dogmi di fede senza l’autorità del Papa, ben può nondimeno in tempo di scisma provvedere la Chiesa di pastore, quando questo è incerto. Aggiunge che Giovanni e Gregorio già appresso rinunziarono spontaneamente al Papato, come si legge nella sessione 12 e 14. E benché Benedetto non volle mai rinunziare, non però il suo successore Clemente VIII cedette ogni suo diritto a Martino V, il quale fu poi riconosciuto per Pontefice da tutta la Chiesa (...). E questa è quella sessione quinta, da cui deduce il Maimburgo la superiorità assoluta del Concilio sopra del Papa. Ma primieramente noi diciamo che, anche attese le parole dei decreti della detta sessione, non può concludersi una tal superiorità, mentre il Concilio sempre intese di parlare in caso di scisma e di Papa dubbio; e ciò consta delle stesse parole riferite di sopra: Quae pertinent ad fidem et extirpationem dicti schismatis; e dalle altre parole susseguenti: Item declarat quod quicunque mandatis s. synodi super praemissis, seu ad ea spectantibus (...) obedire (...) contempserit etc... Quali erano mai le cose premesse, se non l’estirpazione dello scisma e la deposizione dei Pontefici dubbi?». Prosegue il Liguori: «Dunque Papa Eugenio IV col Concilio di Firenze tenevano per certo che il Concilio di Costanza aveva parlato del Papa dubbio. Tutto ciò può dirsi, avendo per valida la mentovata sessione quinta. Ma vediamo ora i gravissimi difetti che ella patì. Il primo difetto fu di deliberazione. Circa l’autorità del Concilio e del Papa molte erano le sentenze che allora si proponevano. La prima era che in nessun caso il Concilio potesse avere autorità su del Papa. La seconda era che neppure sul Papa dubbio potesse giudicare, ma solo quando il Papa fosse notoriamente eretico potesse dichiararlo decaduto dal Pontificato come scrive sant’Antonino di Firenze (P. 3. tit. 23. c. 3. §. 3) dicendo che in tal caso videretur (pontifex) a papatu deiectus (Ex c. Audivimus 24. q. 1). E questa sentenza pare che fosse stata ricevuta nel Concilio pisano, mentre per deporre i due Papi dubbi Benedetto e Gregorio, come già li deposero, conclusero di dichiararli prima scismatici ed eretici. La terza sentenza era del Cardinale Alliacense; che il Papa in tempo di scisma doveva soggiacere al giudizio del Concilio. La quarta era del Cardinal Zabarella che in tempo di scisma ben poteva il Concilio eleggere il Papa, ma che prima di eleggerlo non poteva procedere ad alcuna riforma di costumi, né circa il capo, né circa i membri; e questa fu ancora la protesta che fecero le quattro nazioni dopo la sessione 38, ove dissero: Duplex secundum sacros doctores est unio in ecclesia: una membrorum ad invicem, quae iam creditur est facta: altera membrorum ad caput, ut constituatur corpus integrum et perfectum, et ista non est facta: igitur primo loco fienda. E questa sentenza, per quel che si dirà, fu più applaudita nel Concilio di Costanza. La quinta (e totalmente infondata) sentenza finalmente fu di Giovan Gersone, che il Papa sempre ed in tutto era soggetto al Concilio; ma ella non fu mai dal Concilio ricevuta, poiché nei decreti sempre si fece menzione dello scisma». Ritornerò su tanti degli autori accennati dedicando loro dei capitoletti, sia sul Concilio di Costanza per le analogie col caso ipotetico dello «scisma capitale».
Capitolo 6
Avendo citato Onorio I, sarà bene difenderne la memoria. Dice il Cavaliere Gaetano Moroni Romano, Secondo Aiutante di camera di Sua Santità Pio IX, nel suo maestoso «Dizionario di Erudizione Storico-Ecclesiastica», Venezia, 1848, volume XLIX, pagine 22, 23 e 24: «La memoria di Onorio I, dicono alcuni, sarebbe stata delle più gloriose, se egli non fosse stato un poco negligente nell’estinguere sul principio l’eresia dei Monoteliti, che riconoscevano una sola volontà in Gesù Cristo, proibendo disputarne sebbene egli riconosceva due volontà, onde qualche scrittore lo calunniò seguace dei Monoteliti, benché poco dopo il Papa Giovanni IV, del 640, nel condannare l’Ecclesi, lo purgò dalle calunnie impostegli, e che la sua dottrina fu conforme alla retta fede. A vendicare l’onore di Onorio I si adoperarono i più valenti scrittori con diverse sentenze, tutte in vero degne di lode, ma non tutte egualmente salde. Il Cardinal Torrecremata nel De ecclesia (lib. 2, cap. 29) è di sentimento che in nulla abbia errato Onorio I; ma bensì il VI Concilio generale con errore ch’egli chiama di fatto, male interpretando le lettere pontificie a Sergio. Il dotto Witasse (Carolo Vuitasse) nel trattato De Incarnatione (p. 293), annovera gli autori che dopo Torrecremata hanno difeso questa sentenza che egli impugna, e nota che prima di lui aveva similmente pensato Anastasio Bibliotecario, in praef. Ad Collectanea (t. III), Sirmondi (ed. E. Caleca), di cui parla Petavio, De Trinitate (lib. 7, cap. 1). A questa sentenza si oppone ancora il padre Desirant nella sua bella apologia Honorius Papa vindicatus, salva integritate Concilii VI, sive historia Monothelismi contra ultima jansenislarum effugia, Aquisgrani 1711. Un’altra strada prese Melchior Cano, il quale crede che Onorio I, scrivendo a Sergio, errasse veramente nella fede; ma sostenne che tale errore fosse di lui come uomo privato e non come Papa. Questa sentenza è stata nel secolo passato difesa dal Tournely (De eccles., quaest. 3, art. 4) e dal Tommasini nelle Dissertazioni sopra i Concilii (dissert. 20). Alberto Pighi, i Cardinali Baronio e Roberto Bellarmino, il Boucat ed un altro francese, che su tale argomento diede alla luce nel 1738 la dissertazione: Examen exact ed detallé du fait d’Honorius, negano che Onorio I sia stato condannato dal VI Concilio; quindi vogliono che guasti (manomessi, ndR) siano stati gli atti di quel Concilio, e che contro la mente dei padri invece di Theodori sia stato intruso il nome di Honorii, forse da Teodoro medesimo. Ma i maggiori uomini che hanno scritto di questo argomento, Cristiano Lupo, Garnier, Natale Alessandro, Antonio Pagi, de Marca, Tamagnini, hanno provato e ricevuto come veri e sinceri gli atti del VI Sinodo, dei quali compose una dissertazione apologetica Conbefis. Il padre Gisbert, tra le sue Dissert. Accad. stampate in Parigi nel 1688, una ne ha in difesa di Onorio I, nella quale è di sentimento che le lettere di Onorio I a Sergio, nessuna definizione di fede contenevano, ma solo precetto di non usare il termine due operazioni. Quindi segue a dire, che quelle lettere quando furono da Onorio I scritte, non nuocevano alla fede, almeno direttamente; e benché fosse ancora pendente la causa fra i Cattolici ed i Monoteliti, e pendente la causa può il giudice imporre il silenzio all’una ed all’altra parte, salvo il diritto dell’una e dell’altra. Ma quando fu dal Concilio VI terminata questa controversia, cominciavano le lettere del Pontefice a nuocere alla fede anche direttamente; imperocché finita una controversia, qualunque esitazione e vacillamento nella fede nuoce, ed è contro la fede stessa. Per la qualcosa avvegnaché Onorio I non abbia aderito ai Monoteliti, poté il Concilio generale VI condannare le sue lettere, siccome da quel momento cominciavano ad arrecare danno alla fede. Il padre Francesco Marchesi nel suo Clypeus fortium, sive vindiciae Honorii I Papae, Roma 1680, con grande impegno sostiene che Onorio I non fosse condannato dal VI Sinodo, finché fu generale ed ecumenico, cioè fino alla sessione XI; ma dopo quando già era disciolto il Concilio. Per questa opinione si dichiarò il citato Boucat, nel trattato De Incarnatione (dissert. 4); e da essa non furono distanti (scrive alieni, ndR) il Torrecremata, Silvio Lupo e Bellarmino. La più comune opinione però dei moderni scrittori che il Garnier difese particolarmente nell’appendice alle note del libro Diurno de’ romani Pontefici, e poi il padre Serri nel De Romano Pontifice, e il Witasse nel trattato De Incarnatione, cioè non essere realmente Onorio I nel Monotelismo incorso, ma aver dal Concilio meritato condanna, perché con imprudente dissimulazione non abbatté la nascente eresia, come chiaramente si espresse san Leone II, Epistola 2 ad espisc. Hispan., il quale parlando dei condannati per l’eresia dei Monoteliti, ed aggiungendo Onorio I, non per eretico lo accusa, ma perché flammam haeretici dogmatis non, ut decuit Apostolicam auctoritatem, incipientem extinxit, sed negligend confovit. Ma il dottissimo Vescovo Bortoli nella sua eccellente Apologia pro Honorio I, Ausugii 1750, una nuova strada in grande parte ha preso per difendere maestrevolmente Onorio I, non pure da errore in materia di fede, ma da qualsiasi menoma negligenza. I suoi argomenti sono di una solidità così maschia e corredati di erudizione così scelta, che non vi è luogo a dubitare che ognuno a questa sicura strada si debba appigliare: il Zaccaria ne fece un bellissimo estratto in Storia della lett. d’Italia (t. II, lib. 2, cap. 24) ove leggesi con poco divario esposta la controversia. Sono ancora a consultarsi per giustificazione di Onorio I, le Dissertazioni sullo stesso argomento di Sante Viola e di Saverio Demarco, che stanno inserite nella Raccolta di dissert. Eccl. del medesimo Zaccaria. Finalmente il padre Bartolomeo Alberto (Mauro) Cappellari, poi Gregorio XVI, Il trionfo della Santa Sede (cap. 16), dichiara che il fatto di Onorio I non contraddice per modo alcuno alla pontificia infallibilità. La Sede apostolica vacò quattro mesi e ventiquattro giorni». Gaetano Moroni Romano fu un valente difensore del Papato e della Chiesa. Queste sono le vere apologie del Papato e della Chiesa. Quando, al contrario, mi capita di dover leggere gli articoli ed i libri di alcuni contemporanei scrittori proclamatisi cattolici, per lo più fallibilisti e scaltri sofisti che infangano Onorio I ed il Papato, provo vergogna per loro.
Capitolo 7
Scrive Papa Gregorio XVI (padre Cappellari) nella sua opera «Il trionfo della Santa Sede», Venezia, 1832, al Capitolo XVI, paragrafo 4: «Se il detto del Concilio V non contraddice alla infallibilità (il Pontefice si riferisce alla disputa che ha appena risolto - difendendo la Chiesa dagli attacchi dei novatori - nella causa dei Tre Capitoli e di Papa Vigilio, ndR), anzi piuttosto la conferma; non maggiore vantaggio possono trarre gli avversari dal fatto di Papa Onorio I, da cui si dichiarano riportare perfetto trionfo. Né, per loro toglierne il vanto, dirò col Bellarmino, e col Baronio essere stati falsati gli atti del VI Concilio di Teodoro Costantinopolitano, il quale vi abbia cancellato il proprio nome, ed inserito in sua vece il nome di Onorio; né dirò, oltre che con gli stessi, con Tannero, Becano, Petavio, ed altri molti che siasi il Concilio potuto ingannare nel fatto (a); né finalmente dirò, che Onorio fu condannato qual eretico formale bensì, ma come dottore privato (b): dirò unicamente, che venne egli scomunicato come eretico, non però formale, ma soltanto indiretto; per avere cioè coll’intimato silenzio fomentato l’empio Monotelismo». Il Pontefice afferma nella nota (a): «A torto ricorrono al Bellarmino (come alcuni contemporanei, ndR) ed al Baronio i novatori, per sostenere colla loro autorità le proprie massime della fallibilità della Chiesa nei fatti dottrinali. Perciocché pensano questi teologi ed istoriografi, che ciò sia avvenuto ex falsa informatione; non adunque in conseguenza di un esatto giuridico esame». Fondamentale è la nota (b): «Che le lettere di Onorio I non fossero dogmatiche decisioni, si prova I° perché in esse nulla si definisce precisamente, e direttamente né contro l’eresia, né contro la fede, altro non facendosi, che imporre un silenzio alle parti, il che è lo stesso che dichiarare di non voler decidere alcuna cosa; laddove nelle decisioni dogmatiche positive, si determina segnatamente il punto da credersi; II° perché non sono dirette a tutta la Chiesa; III° perché non le rivestì il Pontefice di tutta la sua autorità, non essendosi sottoscritto ad esse, ma all’Ettesi; IV° finalmente, perché solo quarant’anni dopo, al tempo cioè del Concilio, estratte si videro dall’archivio della Chiesa Costantinopolitana». Prosegue: «Non mi potranno in questa interpretazione tacciare o di insussistenti distinzioni ridicole, come accusasi dal Guadagnini il Bolgeni, o di seguace degli autori di partito; non appoggiandomi che all’autorità di quelli, i quali non possono essere sospetti di adulazione verso l’Apostolica Sede. Tale è Natale Alessandro, il quale dopo aver esposte le ragioni di così giudicare: concludamus itaque, dice, Honorium a sexta synodo damnatum non fuisse ut haereticum, sed ut haereseos et haereticorum fautorem, utque reum negligentiae in illis coercendis; tale è il supposto Bossuet, il quale confutando i suddetti Bellarmino e Baronio ragiona così: Quid autem iniqui est in decreto synodali? Nempe iniquit (i due porporati): Honorius non esrat monotelita. Quid tum postea? Quasi haeretici tantum, ac non etiam haereticorum fautores defensoresque damnentur; tale è l’Herminier, il quale risponde agli avversari con la seguente definizione: Concilii patres Honorium damnaverunt ut haereticum conniventia et patrocinio, concedo, (...) dogmat et scinetia, nego: adducendo l’autorità dei padri e degli scrittori dell’epoca, che gli attribuiscono questa colpa soltanto, e che, più di ogni altro, potevano conoscere la mente del Concilio. Infatti Papa san Leone II, che lo confermò, se Onorio I fosse stato scomunicato come formale eretico, non avrebbe adottato per causa della scomunica la seguente: Quia flammam haeretici dogmatis non, ut decuit Apostolicam auctoritatem, incipientem extinxit, sed negligend confovit. Dove è da notarsi quell’Apostolicam auctoritatem, invece di Apostolicam sedem. Non disse sedem, nel qual caso potrebbesi in qualche maniera intendere la dottrina, intorno a cui soltanto versa l’infallibilità. Ma auctoritatem, perché, quasi dimentico della sua assoluta autorità di reprimere gli eretici, si lasciò da essi, e dall’imperiale violenza da cui erano protetti, intimorire nel modo più vile ed indegno, a seguito di concedere loro il ricercato silenzio sopra l’una o le due operazioni in Cristo. E come poteva lo stesso Leone, nell’atto medesimo di confermare il Concilio (VI), scrivere all’imperatore Costantino Pogonato in faccia al Concilio medesimo, che Onorio fu condannato, solo perché hanc apostolicam Ecclesiam non apostolicae traditionis doctrina illustravit, sed profana praedicatione immaculatam maculari PERMISSIT? Ma a che servono, si dirà, tante testimonianze contro l’evidenza delle espressioni conciliari? Dimostrano bensì l’altrui, ma non la mente del Concilio. Esso, nella medesima formula, condanna gli eresiarchi ed Onorio, e niente distingue; dunque se una è la pena, uno è il delitto. Niente distingue? Vediamolo. E prima si rifletta, che nel nostro caso, essendovi autori contemporanei, o immediatamente posteriori, cui non poteva essere ignota l’intenzione di quei padri, i quali senza loro obiezione testificano o suppongono non essere tale intenzione quella di dichiarare il Pontefice formale eretico; basta che la formula della condanna non escluda questa distinzione; e ciò tanto più se sembri richiederla. Così è: il medesimo imperatore, che nulla oppose alla lettera scrittagli da Leone nel suo editto posto dopo l’ottava azione, distingue Onorio dagli altri eretici: Ad haec et Honorium, horum haereseos in omnibus fautorem, con cursore, atque confirmatorem. Anzi lo stesso Concilio fa la medesima distinzione; poiché, avendo già condannato gli autori, ed i difensori formali dell’eresia, scomunica a parte il Pontefice, non confondendolo cogli altri: Anathematizari praecipimus ed Honorium, eo quod invenimus, per scripta quae ab eo facta sunt ad Sergium, qui in omnibus eius mentem sectur est, et impia dogmata confermavit (Act., 13). Fautore, adunque, cooperatore del Monotelismo lo chiama Costantino; il Concilio lo anatematizza separatamente, adducendo per ragioni della scomunica, perché nella sua lettera a Sergio, in omnibus eius mentem secutus est; vale a dire, perché condiscese alle sue ricerche, alle sue mire, alle sue intenzioni, benché non ne sapesse lo scopo, essendogli stato celato il mistero dell’eresia sotto il velo di uno zelo ortodosso, e perché confermò le empie dottrine con l’imposto silenzio. Non si vuole ammettere questa spiegazione? Perché dunque soggiunge il Concilio: et impia dogmata confirmavit? Se l’essersi uniformato alla mente di Sergio significasse avere con lui abbracciato le sue eresie; era superfluo aggiungere che confermò i suoi empi dogmi. Chi abbraccia l’eresia, col fatto suo la conferma; laddove si può, per incauta condotta, indirettamente confermarla, senza errore d’intelletto, e quindi senza abbracciarla. Con quale fondamento, pertanto, si pretende che il Concilio abbia inteso la condanna del Papa come formale eretico? (...) Ma questa interpretazione era necessaria ai novatori per dimostrare lungi dal Concilio il credere infallibile il Pontefice, ed autenticare ad un tempo con questo esempio l’erroneo sistema della fallibilità della Chiesa nei fatti dottrinali. È peraltro provata ineseguibile l’impresa, senza neppur bisogno di ricorrere alla professione di fede, che in faccia alla Chiesa facevano gli eletti romani Pontefici, scomunicando in essa auctores novi haeretici dogmatis, etc... una cum Honorio, qui pravis eorum assertionibus silentium impendit. Se gli avversari pretendono che la voce eretico debba prendersi sempre in senso sì stretto, da non significare giammai se non chi è reo di eresia formale, ricorderemo loro Teogni ed Eusebio di Nicomedia nel Concilio Niceno, Teodoreto e Giovanni, ecc... nel Concilio Calcedonese, riportati dal Bolgeni; e vedranno, che generalmente si appellano così anche i fomentatori ed i non manifesti oppugnatori dell’eresia». Nella nota (a) a pagina 421 si legge: «Ora chi non vede restare in questa ipotesi salva l’infallibilità del Papa, né pregiudicata l’infallibilità della Chiesa nei fatti dogmatici, potendosi sostenere cattoliche, cattolicissime, le lettere di Onorio I senza contraddire il Concilio VI (che le condanno)? (...) Sono eretici quelli che sostengono scritti condannati formalmente (...), ma le lettere di Onorio (oltre ad essere di un dottore privato, ndR) furono condannate eretiche indirettamente (...), non formalmente. Ed ecco rovinato il mostruoso edificio contro un autore cotanto benemerito della Chiesa». Gregorio XVI, nel Preliminare § XXXIV dello stesso testo, alla pagina 54, ad alcune obiezioni circa l’unità di dottrina e l’unità di governo, difendendo la Chiesa monarchica dagli assalti dei novatori, replica: «(...) Trattandosi quivi di autorità suprema, non può certamente esercitarsi se non da chi l’ebbe da Dio, cioè (...) dalla Chiesa universale; mentre all’opposto la vera dottrina potrebbe essere insegnata da chicchessia. E siccome (...) i fatti intrinsecamente connessi coi dogmi provano i dogmi stessi, così l’esercizio di questa autorità può considerarsi come una definizione dell’autorità medesima. (...) Laddove, oscurandosi il governo della Chiesa, si oscura il suo legittimo tribunale (...), come si potrà in tal caso riconoscere l’unità di ministero, e quindi la Chiesa stessa? Nei tempi degli antipapi, come anche di Papa morto, non resta oscurata la forma del governo ordinato da Cristo, imperciocché sia nel caso in cui vi sia dubbio fondato, per cui non si sappia bene chi si debba venerare per Papa, sia nel caso di Sede vacante succede nella Chiesa ciò che succede in diverse monarchie, nelle quali in tempo di interregno il governo risiede in qualche senato; come praticavasi pure nell’antico impero romano, nel quale il senato romano comandava in tempo d’interregno; quindi in quei casi il governo della Chiesa è intrattanto aristocratico. Ma chi non sa, che questo non può essere il suo stato naturale? Chi può (non) riconoscerlo dalle stesse premure che si dà la Chiesa per eleggersi il suo capo, mal soffrendo di rimanere acefala per lungo tempo?».
Capitolo 8
Alla pagina 221, nel capitolo IV, Gregorio XVI spiega: «(...) Può un Papa divenire eretico in quanto alla sua persona privata; quantunque non possa esserlo nelle sue pubbliche decisioni (...). Ci (confutino ...) ora, se possono, gli avversari per sognatori e fabbricatori di chimeriche interpretazioni (...)». Seguita la confutazione a pagina 466: «Come si può poi dubitare che le “chiese” asiatiche non trassero un grande “vantaggio” dalla massima della fallibilità del Papa per appoggiare il loro errore, se (...) riguardavano come fallibile la Chiesa medesima? Si può, dunque, senza timore di venire convinti di errore, (dire) che da un medesimo principio deriva in esse l’opinione della fallibilità sia della Chiesa, che del Papa». Alla pagina 547 del capitolo XXIII asserisce: «Tuttavolta, sia pure così per un momento, ed abbia pure la Chiesa l’autorità di deporre i Pontefici: e dunque? La conseguenza è né più e né meno contraria agli opponenti. Infatti, cessando in questa ipotesi il Papa deposto di essere vero Papa, non è la deposizione una prescrizione contro i diritti del Primato, e quindi contro l’attuale rappresentanza della Chiesa nel Papa per tale riconosciuto, ma soltanto contro la persona, che era prima ornata di papale dignità (...). Ora, il punto della questione non è, se possa togliere la Chiesa ad uno la dignità ed autorità pontificia, ma se nel primato essenzialmente comprendasi la di lei rappresentanza; il che non si potrà mai negare quando prima non si dimostri che la Chiesa abbia talvolta sospeso nel vero e sussistente Papa l’esercizio dei suoi primaziali diritti, e perciò pure quello di rappresentarla; e che ciò nonostante abbia egli goduto di una primazia attiva, operosa ed efficace, col diritto essenziale di far sentire la sua autorità (...). Ora è chiaro che, qualora non vi fosse e nella Chiesa e nel Papa medesimità di spirito, di sentimenti e di dottrine, non vi potrebbe neppur essere in questo la vera rappresentanza di quello. Dunque il Pontefice non può rappresentare la Chiesa, che insieme non ne rappresenti necessariamente l’unità». Alla pagina 94, Gregorio XVI scrive: «(...) è evidentemente certo, che Gesù Cristo, volendo immutabile, visibile e perpetuo il governo da Sé fondato per la sicurezza dei fedeli, deve aver provveduto la Chiesa di tutti quei mezzi, che sono necessari per non lasciarsi governare da un capo illegittimo. Quindi deve infallibilmente averle conferito il diritto di potere, nell’incertezza e nel dubbio ragionevole e fondato della legittimità di un Papa, procedere all’elezione di un altro. E ciò soprattutto se quello, la cui legittimità è ragionevolmente sospetta, non lasciasse di molestare la Chiesa in mille modi, cosicché accusare si dovrebbe Iddio medesimo di non aver sufficientemente provveduto alla sua indefettibilità, se in tali circostanze non l’avesse fornita delle opportune facoltà. (... In questi casi) la Chiesa esegue la sua sentenza finale, non sull’appoggio della sua autorità sopra il Papa, ma sulla fondata supposizione che tale non fosse: nel qual caso è evidentemente certa la potestà della Chiesa (...)». Alla pagina 85 spiega la differenza fra «Papa decaduto dall’Apostolica sede» e poi «Papa deposto dalla Chiesa». E, parlando della vicenda di antipapa Benedetto (pagina 95) ai tempi dello Scisma d’Occidente, citando il Ballerini, Gregorio XVI, pur volendo ammettere per ipotesi la validità dell’elezione al soglio dello stesso, afferma: «Ora quali (e quante) molestie ricevette la Chiesa da Benedetto, che pertinacemente impugnava l’articolo Unam, Sanctam (...), ond’è che si poteva considerarlo quale pubblico scismatico ed eretico, in conseguenza per sé decaduto dal Pontificato, se anche ad esso fosse stato validamente innalzato». Lo scritto è di 685 pagine ed il Pontefice demolisce sofismi e calunnie dei fallibilisti, ripercorrendo l’arco di tutta la storia della Chiesa. Vivamente ne consiglio la lettura.
Capitolo 9
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, in «Verità della Fede», Tomo IV, Venezia, Giuseppe Antonelli Editore, 1832, a pagina 82, dopo aver citato valenti eruditi, conclude: «Ma, anche dato per vero che fra gli eretici fosse stato dal Concilio posto insieme il nome di Onorio, dicono Roberto Bellarmino, il Tournely e il padre Berti nei luoghi citati col Torrecremata, ch’egli fu condannato per errore di fatto di falsa informazione che n’ebbero i padri del Sinodo; il quale non errò in ciò con errore di fatto dogmatico - nel che non può errare né il Papa, né il Concilio ecumenico - ma di fatto particolare di falsa informazione, presa dalla mala traduzione della lettera di Onorio dal latino in greco, ch’egli avesse scritto a Sergio con animo eretico; nel quale errore tutti consentono che anche i Concilj generali possono errare. E che in tale errore di fatto particolare abbia (probabilmente, ndR) errato il Concilio si prova da quel che scrissero in difesa di Onorio Giovanni IV, Martino I, sant’Agatone, Nicola I ed il Concilio romano sotto lo stesso Martino, i quali meglio intesero le lettere di Onorio, che i padri greci del sinodo. E perciò gli scrittori più antichi, che furono in maggior numero dei moderni, hanno esentato Onorio dalla nota di eretico (formale, ndR), come san Massimo, Teofane Isaurico, Zonara, Paolo Diacono, e (addirittura, ndR) anche Fozio nemico della Chiesa romana, tutti citati dal Bellarmino; il quale aggiunge che tutti gli storici latini, Anastasio, Beda, Blondo, Nauclero, Sabellico, Platina ed altri chiamano Onorio I Papa cattolico. Tanto più (dicono il Bellarmino, il Turrecremata, il Cano, il Petitdider ed il Combefisio) che, se mai Onorio in quelle lettere avesse abbracciato l’errore di Sergio, avrebbe errato come uomo privato con quelle lettere private e non encicliche, ma non già come Pontefice e dottore universale della Chiesa. Ma, attese le parole delle lettere di Onorio di sopra considerate, non sappiamo intendere come Onorio possa condannarsi da eretico. Il vero è quel che scrisse Leone II che, sebbene Onorio non cadde nell’eresia dei monoteliti, non fu però esente da colpa, perché flammam (come disse Leone II) haeretici dogmatis non, ut decuit apostolicam auctoritatem, incipientem extinxit, sed negligendo confovit. Egli doveva sul principio sopprimere l’errore, ed in ciò mancò». Sant’Alfonso, nel Tomo Primo di «Verità della Fede», alla pagina 136, Edizione Novissima, Bassano, 1767, afferma: «Iddio ha dato la potestà di eleggere il Papa alla Chiesa, cioè al Collegio dei Cardinali, o al Concilio nel caso di Papa dubbio, o eretico, ma non nella potestà Papale. (...) La sola eresia (peggio ancora l'apostasia, ndR), non già gli altri delitti rendono il Papa inabile al suo ufficio; onde in caso di Papa eretico, non è che il Concilio è superiore al Papa, allora il Concilio dichiara il Papa decaduto dal Pontificato, come colui che non può essere più Dottore della Chiesa, tenendo una falsa dottrina». Ed alla pagina 104 dello stesso scritto asserisce: «Niente (...) importa che in caso di scisma siasi stato molto tempo nel dubbio chi fosse il vero Pontefice; perché allora uno sarebbe stato il vero, benché non abbastanza conosciuto; e se nessuno degli antipapi fosse stato vero, allora il Pontificato sarebbe finalmente vacato». Infine, dice Sant’Alfonso, «(...) lo stesso sarebbe nel caso, che il Papa cadesse notoriamente e pertinacemente in qualche eresia. Benché allora, come meglio dicono altri, non sarebbe il Papa privato del Pontificato dal Concilio come suo superiore, ma ne sarebbe spogliato immediatamente da Cristo, divenendo allora soggetto affatto inabile, e caduto dal suo officio» («Verità della Fede», volume I, Edizione Marietti, Torino, 1826, pag. 142). Suscita particolare attenzione la simultaneità, che l’autore immagina, fra la professione di eresia notoria e pertinace (... cadesse notoriamente e pertinacemente in qualche eresia ...) e la spoliazione (... ne sarebbe spogliato immediatamente ...) da parte di Cristo. Mi spiego meglio e senza pretese. L’eresia è la negazione del dogma. Al contrario, il Papa enuncia la verità, difende il dogma e, quando necessario, condanna l’eresia. Per conclusione, non posso credere che Gesù Cristo spogli il soggetto dell’autorità all'atto della pronunciata eresia (ovvero simultaneamente), ma devo credere che questi, già prima di pronunciare eresia nel suo atto d’insegnare, deve essere stato spogliato da Cristo del Papato, o piuttosto non ha mai vestito il Papato per qualche ostacolo interiore. Per concludere, deduco che certamente il Liguori si riferiva all’ipotetica professione di eresia come dottore privato. Ci ritornerò.
Capitolo 10
La Lettera «Dominus qui dixit» di Papa Giovanni IV (cf. «Denzinger», numeri 496-498) all’imperatore Costantino III (in «Apologia di Papa Onorio», primavera del 641) spiega chiaramente, contestualizzando la vicenda con grande scrupolo, l’intenzione di Papa Onorio I: «(...) Perciò il mio predecessore, dando insegnamenti circa il mistero dell’incarnazione di Cristo, diceva che in Lui non ci sono come in noi peccatori volontà contrarie alla mente ed alla carne. Alcuni hanno scambiato ciò con la loro propria opinione e supposto che abbia insegnato una sola volontà della Sua divinità ed umanità, ciò che è totalmente contrario alla verità». Dunque è chiaro che Onorio I, per ciò, non ricevette una condanna di eresia formale dal Concilio VI ecumenico, come pure san Leone II afferma, confermando l’anatema: «Non spense subito all’inizio la fiamma dell’insegnamento eretico, come sarebbe dovuto avvenire da parte dell’autorità apostolica, ma con la sua negligenza la favorì» (Traduzione della sentenza). Papa san Leone II sostiene comunque le ragioni della Chiesa contro ogni eresia. Non fu certo il caso di Papa Onorio I, meno grave, eppure fu biasimato poiché: «(...) non spense subito all’inizio la fiamma dell’insegnamento eretico». Onorio I, difatti, risulta Papa della Chiesa cattolica e Giovanni IV aggiunge: «In questo modo dunque (... Papa Onorio) ha evidentemente scritto (... privatamente a Sergio), che nel nostro Salvatore, cioè nelle sue membra (cf. Rm. 7, 23), non sono assolutamente presenti due volontà contrarie, giacché egli non portava nessun danno dalla prevaricazione del primo uomo (...)». Nella «Dominus qui dixit» seguono le migliori spiegazioni. Dal numero 500 in avanti il «Denzinger» (anno 2009) riporta i vari Canoni della «Professione di Fede» sotto Papa Martino I, ove si proclamano: «Le due volontà e attività in Cristo». Approfittare, come in tanti oggi fanno, della verosimile debolezza di Papa Onorio I, oppure degli inganni dei quali fu vittima, per spalleggiare dottrine fallibiliste, eterodosse e scismatiche, è davvero disdicevole.
Capitolo 11
Nel libro «Motivi per cui il P. F. A. D. ha creduto di non poter aderire alle quattro proposizioni gallicane», Tom. I, 1813, § XXIX, pagina 219, leggiamo: «Venendo ora al caso di Papa Eretico, in cui solo, secondo il canone Si Papa, Dist. 40.6 e la confessione d’Innocenzo III nel suo Sermone de Consecratione Papae, può essere giudicato dalla Chiesa, propter solum peccatum, quod in fide committitur, posse ab Ecclesia judicari, conviene distinguere più cose». Papa Innocenzo III afferma: «La fede mi è tanto necessaria, che non avendo altro giudice fuorché Dio per gli altri peccati, per il solo peccato contro la fede posso essere dalla Chiesa giudicato» - «In tantum mihi fides necessaria est, ut cum de caeteris peccatis Deum judice habeam, propter solum pecatum quod in Fide committitur, possim ab Ecclesia judicari». Spiega l’Autore: «Prima si deve tenere per certo, e si proverà in seguito ad evidenza, che il Papa qualora parla come Maestro e Dottore di tutta la Chiesa, o come altri dicono ex Cathedra non è mai caduto, né può cadere in errore, poiché non è suo quel che dice (secondo l’espressione di sant’Agostino) ma di Dio, il quale nella Cattedra dell’Unità, che è quella del Papa, ha posta la Dottrina della verità. In qua etiam mali coguntur bona dicere, non enim sua sunt, quae dicunt, sed Dei qui in Cathedra unitatis Doctrinam posuit veritatis». L’autore, se non erro, sta citando la «Lettera» di sant’Agostino di Ippona n° 105, p. 5, § 16, che, tradotta, dice questo: «Il celeste Maestro ci ha inoltre preavvisati di guardarci da una simile mentalità e ha rassicurato i fedeli riguardo alla cattiva condotta dei capi, non volendo che a causa di essi s’abbandonasse la cattedra dell’insegnamento della salvezza, poiché su di essa anche i cattivi sono costretti ad insegnare cose utili e sante. In realtà le cose che insegnano non sono loro ma di Dio, il quale ha stabilito sulla cattedra dell’unità la vera dottrina. Per quanto Egli, il verace, anzi la verità in persona, a proposito dei maestri che razzolano male e predicano il bene voluto da Dio, dice: Fate quel che dicono e non quel che fanno, poiché dicono ma non fanno». Nel «Trattato teologico dell’autorità, ed infallibilità dei papi» di Mathieu Petitdidier, stamperia di Antonio de’ Rossi, 1731, Con Licenza dei Superiori, alla pagina 410, durante la confutazione ad un anonimo conciliarista e fallibilista, si legge: «(...) Io già mi aspettavo su questo titolo di ritrovarvi citate un gran numero di Autorità (...), ma sono restato stupito, allorché vi trovai allegato solamente il Canone Si Papa dist. 40. Se l’Anonimo non aveva altro da dirci, era superfluo tutto quel grande apparato che ci dà a vedere nel titolo del suo Capitolo (L’anonimo, nel capitolo IV, pagina 50, del libro qui confutato dall’Abate benedettino Mathieu Petitdidier, promette di dimostrare che il Papa è sottoposto al Concilio). (...) Una simile disposizione (nisi sit devius a Fide) non porrà che il Papa sia sottoposto al Concilio nelle materie di Fede: ma solamente, che potrebbe egli talvolta essergli soggetto, se abbandonasse la Fede, se si desse all’Eresia. Questo è l’unico caso notato dai Sacri Canoni; e dato che l’eccezione conferma la Regola, si deve perciò ritenere che in tutti gli altri casi (toltane l’Eresia e l'Apostasia) il Concilio non può essere superiore al Papa. Laonde gli argomenti dell’Anonimo per provare il contrario non sono in sostanza altro che sofismi (...)». Il frammento che si intitola «Si Papa ...», attribuito - secondo alcuni erroneamente - a san Bonifacio, dove si esprime la dottrina secondo cui «(...) a nemine est iudicandus, nisi deprehendatur a Fide devius» - «(...) il Papa non può essere giudicato da nessuna autorità umana, tranne se esso cadesse in eresia (abbia deviato dalla vera Fede)», come abbiamo imparato, ha convinto Pontefici, Concilii, Dottori e Santi, dunque la disputa su una presunta non autenticità è pressoché ininfluente. Poco tempo, difatti, ho dedicato allo studio di questa insignificante ed irrilevante contesa, se non per verificare l’autenticità del contenuto del frammento in «Decretum Gratiani, emendatum et annotationibus illustratum, una cum glossis, Gregorii XIII pont. max. jussu editum ad exemplar romanum diligenter recognitum», Parisiis, 1610, Cum Licentia, coll. 241 e 242, ed altrove. Anche su Ivo, «Decretum», V, cap. 23, 329-330; cf. «Prima sedes a nemine iudicatur: genesi e sviluppo storico dell’assioma fino al Decreto di Graziano», Salvatore Vacca, Gregoriana, Roma, 1993, pag. 246, nota 10. Lo preciso poiché un noto autore contemporaneo - un autonomo pensatore - poggia il suo illogico fallibilismo oltranzista quasi esclusivamente sulla pretesa non autenticità di questo frammento, trascinando molti ignari nel suo faraonico abbaglio. Faccio un esempio. Il geometra Mario Rossi esclama: il cielo è azzurro! Il giornalista Luca Verdi scrive sul giornale che l'affermazione il cielo è azzurro! sarebbe del meteorologo Giorgio Bianchi. I lettori del giornale si affacciano alla finestra e vedono che il cielo è azzurro. L'errore commesso dal giornalista Luca Verdi è pressoché ininfluente, insignificante, irrilevante.
Capitolo 12
Sempre Filippo Anfossi in «P.F.A.D. contro le proposizioni gallicane», pagina 220: «Il Papa come Dottore particolare, e privata persona può cadere in errore, e in tal caso è soggetto al giudizio e all’autorità della Chiesa. Conviene osservare però se Egli è sospetto soltanto di Eresia, come furono Papa Vigilio ai Vescovi Occidentali, Pelagio II ai Vescovi delle Gallie, Bonifacio IV a san Colombano ed altri, per avere condannati i tre Capitoli, e confermato il V Concilio Ecumenico. Chiunque è informato dell’affare dei tre Capitoli, sa benissimo che i tre Pontefici succitati furono accusati ingiustamente, e che erano immuni da ogni errore». Prosegue: «Ma si cerca come doveva regolarsi la Chiesa in questa circostanza? Non c’è dubbio, che la Chiesa non poteva procedere in alcun modo contro di essi, perché ognuno, finché non è provato per reo, ha diritto di essere reputato innocente, e si riconobbe difatti, che tali erano quei Pontefici. (...) Sant’Ivone Vescovo di Chartres unito a quelli della Provincia di Sens scriveva a Giovanni Vescovo di Lione, il quale tentava di degradare Pasquale II per aver condannato i tre Capitoli, e approvato il V Concilio Generale, che non credeva ben fatto d’intervenire a quei Concilj, in cui si trattava di giudicare, e condannare delle persone, che soggette non erano né al loro giudizio, né a quello di qualunque altro Uomo. Romani Pontifces, non subjiciuntur ullo hominum judicio. E ne dà la ragione, che non voleva privare del loro potere le Chiavi principali della Chiesa; qualunque sia la persona, che le abbia, se non si allontani apertamente dalla Dottrina dell’Evangelio: Quia Principale Ecclesiae clave nolumus Potestate sua privare, quaecumque persona Petri vices habeat, nisi manifeste ab Evangelica veritate decedat (Epist. 236.)». È possibile studiare in latino il documento integrale sugli «Acta conciliorum et epistolae decretales, ac constitutiones summorum pontificum», Tomus primus, pars II, ab anno 1086, ad annum 1215, Volume 6, Parisiis, ex Typographia Regia, 1714, colonne 1917 e 1918. Charles-René Billuart ne parla in «Summa Sancti Thomae... sive Cursus Theologiae juxta mentem divi Thomae ...», Tomus V, Apud Pelagaud et Lesne, 1839, dalla pagina 212 in avanti. Segnalo anche, nello stesso volume, la Dissertazione V del Billuart sull’eresia e sugli eretici, dalla pagina 54 in avanti.
Capitolo 13
Ritengo superfluo, in questo contesto, soffermarmi a lungo sulle vicende dei Papi Liberio, Vigilio ed altri Pontefici calunniati, dato che sono argomenti più che risolti dalla storia ecclesiastica. L’«Enciclopedia Cattolica», volume VII, Città del Vaticano, 1951, colonne 1270-1272, afferma: «In ogni modo, se colpa ci fu in Liberio questa non coinvolge l’infallibilità pontificia. Perché questa fosse coinvolta, sarebbe stato necessario che Liberio (...) avesse sottoscritto una formola apertamente eretica ed avesse inteso di imporla a tutta la Chiesa. Ma ciò non risulta affatto». Sant’Alfonso prende le difese di Viglio e di molti altri Pontefici in «Verità della Fede», parte III, capitolo X, dove «Si prova l’infallibilità del Pontefice romano nel definire le questioni di fede e dei costumi». L’«Enciclopedia del Papato», volume I, pagine 431 e 432, edizioni Paoline, descrive la vicenda dei Tre capitoli in questi termini: «Pur sottoscrivendo il decreto imperiale, il Papa sta attento a mettere fuori discussione le decisioni del Concilio di Calcedonia. (...) Vigilio torna in sé e d’accordo con Giustiniano decide di imporre silenzio sui “Tre capitoli” fino alla riunione del Concilio. Nel Sinodo riunito a Costantinopoli dall’imperatore e dove sono stati ammessi soltanto i suoi partigiani, il Papa si rifiuta di comparire. Senza tener conto delle istruzioni pontificie, i centocinquantuno Padri condannano i “Tre capitoli”. Dopo aver protestato contro queste decisioni, il Papa firma la sentenza sinodale senza alcuna riserva, e la sua ratifica rende ecumenico il Concilio. Niente impediva al Papa di comportarsi così, poiché i decreti di Calcedonia non erano affatto infirmati. Dunque l’infallibilità pontificia non è compromessa dalla debolezza di Vigilio, come non lo sarà neanche dall’atteggiamento equivoco di Papa Onorio nella questione monotelita». L’«Enciclopedia Cattolica», volume XII, Città del Vaticano, 1951, colonna 1416 dice solo: «Le turbinose vicende del suo Pontificato trovano la loro spiegazione nelle condizioni della città agitata fra il partito dei Goti dominatori e quello che faceva capo all’Impero d’Oriente nonostante i suoi dissensi teologici». La mentovata «Enciclopedia del Papato» difende il Pontefice Onorio nel volume I, pagine 431 e 432, e conclude: «Il famoso caso di Onorio I che tante discussioni suscitò al Concilio Vaticano (1869-1870), il quale, peraltro, concluse che Onorio non intendeva affatto dare una definizione dogmatica, si riduce a questo interrogativo: Onorio è stato condannato al VI Concilio ecumenico (680-681) perché aderente all’eresia monotelita, e quindi come eretico, oppure per il suo poco accorgimento e la sua negligenza in una questione di fede? La risposta l’ha data lo stesso Leone II». È inutile riparlarne! Secondo il Grisar, in «Papa Onorio I ed il Concilio ecumenico del 680-681», «Analecta Romana», Roma, 1899, pagine 385-426: «Onorio ammette in modo inequivocabile la dottrina, già definita, delle due nature, ma in quanto alla questione di una o due operazioni prende un semplice provvedimento disciplinare, ordinando cioè di far silenzio su quella formola per non suscitare scandali tra le persone ignoranti». A Papa Giovanni XXII dedico un capitolo successivo, dove inoltre proverò a rimediare a qualche errore commesso in «Apologia del Papato». L’onore degli altri Papi, fortemente calunniati dai protestanti, dagli appellanti e dai fallibilisti assortiti, viene difeso dal Liguori al n° 20 e successivi del suo «Verità della Fede», e da numerosi altri autori. Ostinarsi in queste faccende - devo supporre per interessi personali - è da miserabili. Noi, per fede divina e cattolica, crediamo nell’infallibilità della Chiesa e del Papa. Il glorioso Pontefice Leone XIII ammonisce: «Coloro che prendono della dottrina cristiana quello che a loro piace, si basano non sulla fede, ma sul proprio giudizio: e non riconducendo tutto il proprio intelletto all’obbedienza a Cristo (1Cor. X, 5), obbediscono più propriamente a loro stessi che a Dio (...). Per questo i Padri del Concilio Vaticano nulla hanno decretato di nuovo, ma solo ebbero presente l’istituzione divina, l’antica e costante dottrina della Chiesa e la stessa natura della fede, quando decretarono: Per fede divina e cattolica si deve credere tutto ciò che è contenuto nella parola di Dio scritta o tramandata, e viene proposto dalla Chiesa o con solenne definizione o con ordinario e universale Magistero come verità da Dio rivelata (Sessione III, capitolo 3)» («Satis Cognitum», 29 giugno 1896). Noi crediamo «perché viene proposto dalla Chiesa (...)». Qui un nostro video sull'infallibilità.
Capitolo 14
Sempre in «P.F.A.D. contro le proposizioni gallicane», a pagina 220, si legge: «Nel caso poi, che il Papa - come privato - o insegnasse, o sostenesse un qualche errore contrario apertamente all’Evangelio; allora, o questo errore è stato già condannato dalla Chiesa, e si può e sì deve procedere contro di Lui; o non è stato ancor condannato, e allora non si può riguardare come Eretico; perché tocca a Lui il definire, o decidere definitivamente quel che è di Fede, o no. Così benché fosse unanime sentimento dei Teologi, che lo Scisma continuato vada in fine a terminare nell’Eresia, perché viene a negare il Dogma di Fede: Credo unam esse Sanctam Ecclesiam. Con tutto ciò la Chiesa non ha mai definito, che quello, il quale è persuaso in tempo di Scisma, di essere il vero Papa, e ricusa per questo di dimettere la sua dignità, debba essere riputato anche come Eretico: Anzi con questo stesso Egli confessa l’Unità della Chiesa; perché pretende di dover esserne il solo Capo». Pagina 221: «Quindi rilevasi facilmente il motivo, per cui i Concilj (...) che pretesero di deporre il Romano Pontefice, fra gli altri delitti di cui l’accusavano, uno era quello di Eresia. Ma per mala sorte, questo solo, per cui sarebbero stati autorizzati a deporlo, non l’hanno provato mai: anzi hanno conosciuto, e confessato esser falso. Imperciocché quei medesimi, che nel Concilio di Pisa avevano deposto come Eretico Gregorio XII, in quello di Costanza si sono lasciati congregare da lui nella Sessione XIV, e per conseguenza o si sono lasciati congregare a Concilio da uno Eretico, o hanno confessato esser falso il delitto, che gli avevano apposto; tanto più, che dopo la sua dimissione, fu dichiarato Legato del Concilio nella Marca, o nel Piceno. Un Eretico Legato di un Concilio, che si diceva Ecumenico, pare, che sia un assurdo. (...) Mentre non è lecito in alcun modo di riconoscere, neanche per burla, come Capo della Chiesa un Eretico. (...) (pag. 223) Da tutto questo ne segue che il Concilio perfetto in sé non può mai adunarsi senza il Papa; il perfetto secundum quid può essere adunato senza di Lui, e contro di Lui: ma in tal caso non ha altra autorità che di provvedere all’attuale bisogno e necessità della Chiesa (di risolvere la questione dell’Eretico, ndR)». Fino ad ora tutti gli autori incontrati sostengono che «l’Eretico non è Papa» e convergono nella soluzione del «Concilio generale imperfetto». Anfossi dice schiettamente: «Non è lecito in alcun modo di riconoscere, neanche per burla, come Capo della Chiesa un Eretico».
Capitolo 15
Il giurista Francesco Zabarella (Piove di Sacco, 10 agosto 1360 - Costanza, 26 settembre 1417) è stato un Cardinale e Vescovo cattolico italiano. Scrisse, fra gli altri, il «De schismate», trattato di politica ecclesiastica con indicazione per la fine dello scisma, pubblicato postumo a Strasburgo nel 1515. Francesco Zabarella sostiene, nel suo scritto, «come un principio contestato da Giovanni Andrea, e dai più celebri Dottori, che quando il Papa viene accusato di errore, al Concilio tocca di giudicarlo; e che quando si tratta di fede, il Concilio è sopra il Papa» (cf. D. Pietro Tamburini, Op. Cit., pag. 44). Considerando che la citazione è tratta da un appellante, posso ipotizzare che sia stata contraffatta; tuttavia il libro «Memorie intorno alla vita ed alle opere del Cardinale F. Zabarella, etc...», Giuseppe Vedova, Padova, coi Tipi della Minerva, 1829, dalla pagina 51 a seguire, ci dice: «Scrisse il Zabarella un tale trattato, più comunemente intitolato De Schismate, tra l’anno 1404 al 1406, poiché per entro si legge che fu composto sotto il regno del ricordato pontefice Innocenzo VII, che fu eletto (...) in ottobre del detto anno 1404, e cessò di vivere il 6 novembre del 1406 (Sandini, Vitae etc., pag. 466). Nel suo lavoro il Zabarella, dopo aver annunziato vari mezzi per porre fine allo scisma, passa ad osservare che dalla cessazione dei Concilii generali avevano sorgente i mali, dai quali era allora lacerata la Chiesa; ai quali mali non poteva - era egli d’opinione - porsi un sicuro riparo, se non colla convocazione di un Concilio che dovevasi radunare dall’Imperatore e dai Cardinali, nel caso che i contendenti al Papato non volessero ciò fare, accordando al Concilio maggior autorità del Papa medesimo». Di questo trattato leggiamo in «Histoire», Tomo IV, Parte II, pagina 651. Ediz. de Padoue: «Menarono tanto rumore, e fecero tanti elogi i protestanti. Fu più volte da loro fatto stampare, volendo provare, con l’autorità d’un autore non sospetto, quanto la riforma della Chiesa, o a meglio dire degli Ecclesiastici, fosse necessaria. Ma il Zabarella declamava sulla necessità della riforma del Clero, e non già su quella voluta dagli accattolici del dogma e della disciplina ecclesiastica. L’opera del Zabarella fu posta nell’Indice dei Libri proibiti con la moderata censura donec corrigatur (Non pubblicare finché non corretto, ndR), giacché veramente vi si parla con libertà troppo spinta da zelo sopra il supremo Capo della Chiesa, e sopra i suoi membri più rispettabili. Col confronto però dei codici di quest’opera vi è luogo a dubitare che dai protestanti vi siano state fatte delle aggiunte a pervertimento dell’originale, giacché l’edizione loro d’Argentina fu la prima a porsi nell’Indice». Il Cardinale san Roberto Bellarmino così si esprime intorno al libro «De Schismate» del Zabarella: «Occasione longissimi Schismatis scripsit etiam Librum de Schismate, in quo sunt aliqua corrigenda: quare in Indice Librorum prohibitorum liber eius de Schismate cum praefationibus Argentinae impressus ab haereticis prohibitus est donec corrigatur» («De Scrip. Eccles.», Venetis, 1728, tomo VII, pagina 508). Ci dice il Vedova: «Venne proibito il detto trattato colla Bolla di Pio IV, dopo il Concilio di Trento il 23 marzo 1564». Purtroppo non sono riuscito a reperire una copia intera del trattato, però ho studiato un microfilm «Master Negative n° 93-81454-8», Microfilmed, 1993, Columbia University Libraries, New York, del libro di Gasparo Zonta, «Francesco Zabarella», Padova, 1915, Tipografia Seminario, dove si legge dalla pagina 53 a seguire: «Trattando dello Zabarella in rapporto con il grande scisma, è necessario prendere in esame il suo De schismate per conoscere le sue teorie sull’argomento. (...) L’Ailly diceva che il Concilio giudica il Papa, il quale gli è soggetto in quanto riguarda la fede; solo la Chiesa universale è infallibile, il Papa può anche diventare eretico; l’unità della Chiesa non è legata necessariamente alla persona del Papa, e anche se egli manca, quest’unità non cessa d’esistere; il Concilio può essere convocato non solo dai Cardinali, ma anche dai fedeli. Il Gerson diceva che i Cardinali a nome della Chiesa intera ottennero dai papi la promessa di abdicare, e, poiché questi non l’avevano mantenuta, erano in diritto di procedere contro di loro. Lo Zabarella, come risulterà dall’esposizione delle sue dottrine, andrà più innanzi ancora, e nelle teorie cesaristiche, e nel limitare il potere del Papa, e nell’attribuire ogni potenza al Concilio. Non intendeva egli certamente con il suo trattato d’indicare nuove vie per giungere all’unione, cosa pressoché impossibile: egli faceva un tentativo di dare forma scientifica all’esposizione dei mezzi straordinari che si proponevano per ottenere la pace (...). Si può con sicurezza dire che quel trattatello fu scritto in quattro riprese. Ebbe certamente molta autorità e molta diffusione, come ci attesta il numero grande di manoscritti che restano e di edizioni che se ne fecero, le quali, specialmente quelle fatte dai protestanti nei secoli XVI e XVII, sono molto difettose e procedono da un’unica redazione (Kneer, pag. 58 sgg.). Invano essi pongono lo Zabarella fra i precursori della riforma, perché egli non propugna la riforma del dogma. (...) Propone dunque otto modi per togliere lo scisma». Il primo nel quale addita il Concilio generale è diviso in sei questioni: «a) (...) essendovi contesa sul vero Papa, la Chiesa è quasi vacans e quindi la giurisdizione consistit penes ecclesiam universalem que representatur per concilimn generale; b) Un tempo gli imperatori, poi i papi lo revocarono a sé; questo bene quando est unicus Papa, ora poi ognuno dei pretendenti convochi la sua obbedienza nello stesso luogo e si avrà il Concilio generale; c) (...) Essendo quasi vacante la sede, essi hanno diritto di eleggere il Papa, quindi anche di convocare il Concilio che è necessario per avere un solo Papa; d) (...) L’imperatore convochi il Concilio (Respondeo quod ad imperatorem), perché rappresenta il popolo cristiano; manca il Papa, mancano i Cardinali, convochi egli il Concilio, poiché anche un tempo lo convocò; è poi difensore della fede, e può anche, se il Papa è sospetto d’eresia, esaminarlo; quindi è parte del Concilio; né importa che sia laico, perché qui una gravissima ragione lo giustifica (Non attribuisce però all’imperatore parte decisiva - Sono queste le famose ed erronee teorie cesaristiche); ...». Nei punti (e) ed (f) sostiene in sintesi: «In questo primo modo adunque (...), data la necessità del Concilio, esso può essere convocato anche senza l’autorità del Papa. (Egli usa un linguaggio egualmente formale e decisivo come i teologi parigini, ndR)». Il secondo modo: «Supponendo che nessuno dei contendenti fosse Papa, questo modo porterebbe pregiudizio ai Cardinali, ai quali spetta d’eleggere il Papa; ma questa supposizione non fa per il caso nostro; il Papa c’è; ora esso può delegare la sua giurisdizione, quindi anche delegare una commissione che decida del vero Papa». Il terzo modo: «Tertius modus est quod per utrumque contendentem fiat comissio aliquibus tanquam compromissaris de iure tantum vel de facto tantum vel de facto et de iure. Il mezzo è lecito perché, quantunque il diritto positivo lo proibisca, i papi possono dispensarsi e fare il compromesso». Il quarto modo: «(...) il Papa può rinunciare, e i collegi di ambedue le obbedienze hanno diritto d’unirsi nell’elezione di un unico Papa». Il quinto modo: «Dimostra che si può fare perché c’è gravissima ragione che giustifica la violenza. Ma chi costringerà il Papa che non ha superiori? Il Concilio, o i Cardinali, oppure l’imperatore, perché i contendenti diventano scismatici, scisma vero inducit heresim (...) de heresi autem pape iudicat concilium». Il Cardinale Francesco Zabarella prosegue nella sua speculazione (che ometto), ed infine scioglie le sue questioni - sostiene Zonta - scadendo però nelle «teorie della sovranità popolare portate da Marsilio e da Occam nel campo ecclesiastico». Zonta si rifà a Ludovico Pastor, «Storia dei Papi», edizione IV italiana, Roma, 1910, volume I, pagina 172 e successive; ad altri autori come A. Zimmermann ed F. Scheuffgen. Commenta ancora Zonta: «(...) quanto alle teorie conciliari egli fa bensì, nel De schismate, il Concilio superiore al Papa, ma poi, nella pratica, di questa dottrina userà solo quando vedrà impossibile qualsiasi altra via, e si opporrà alle intemperanze dei padri di Costanza. Quanto alle teorie cesaristiche egli attribuisce, è vero, larga ingerenza all’imperatore, ma poi quando lo vedrà intromettersi un poco troppo dappertutto, protesterà e glielo rinfaccerà». Estrapolo ancora le pagine 99 e tre successive, dove Zonta dice la sua sulla fine del Concilio di Costanza: «Lo scisma non era tuttavia cessato: la cristianità si divideva in tre obbedienze; perciò quando (Zabarella, ndR) comprese che, quantunque il Concilio di Costanza avesse confermato le sentenze di Pisa ed anatematizzato Benedetto XIII e Gregorio XII, lo scisma sarebbe ancora continuato, perché i fedeli avrebbero obbedito quali all’uno, quali all’altro, ed egli si convinse della necessità del sacrificio anche di Giovanni XXIII, s’adoperò per indurlo alla cessione. (...) Lo trovammo consenziente il 14 maggio quando si sospese Giovanni. Il dì stesso che precedette la sentenza di deposizione, come abbiamo visto, ricevette in casa sua molti padri per disporre quanto era necessario il giorno seguente. (...) Restavano gli altri due pretendenti. Gregorio XII Papa romano, aveva mandato al Concilio Carlo Malatesta con pieni poteri. Questi nella XIV sessione (...) dopo che Giovanni Dominici ebbe, a nome di Gregorio stesso, convocato il Concilio, ne lesse l’atto di rinuncia. Con Benedetto XIII la cosa non andò egualmente liscia. (...) Troviamo che il Cardinale Fiorentino il 28 novembre 1416 nella XXIV sessione de consensu et unanimi voluntate suorum collegarum multa pulchre exhortatoria pro extirpatione schismatis inveterati (...), dixit (...) propose che Pier di Luna fosse citato. La proposta fu accolta. Più tardi il Concilio ripetutamente dichiarò il Papa d’Avignone ribelle e contumace, e nella XXX sessione (...) ne proclamò l’irrevocabile decadimento come eretico e scismatico incorreggibile». Ho riportato tutti questi ragionamenti del dottissimo Cardinal Zabarella per una ragione precisa, oltre quella squisitamente storica e culturale. Immaginate se qualcuno usasse, estrapolandola, la sola proposizione: «Francesco Zabarella dice che l’imperatore deve convocare il Concilio perché rappresenta il popolo cristiano». Ecco un grave torto alla verità ed all’autore stesso. Così fanno molti fallibilisti contemporanei affetti da una sorta di citazionismo isterico e grossolano, sovente a detrimento della reputazione di san Bellarmino: usano, contro il Papato e contro la Chiesa, pezzi del De Romano Pontifice, verosimilmente senza averlo mai nemmeno visto o toccato. Si legga la preziosa confutazione di don Antony Cekada in «L’argomento detto di “resistenza” di san Roberto Bellarmino: un altro mito tradizionalista», pubblicata sulla rivista «Sodalitium», anno XXI, numero 58, aprile 2005, pagine 23-25. Vi prego di non usare questi miei appunti contro la verità, contro la giustizia e contro le mie stesse intenzioni: non voglio essere citato!
Capitolo 16
Di Giuliano Cesarini e di altri «uomini dotati di particolari virtù, quali la mansuetudine, la generosità, l’abnegazione e lo zelo per la causa ecclesiastica», Ludovico Pastor, in «Storia dei papi», volume I, alla pagina 246 scrive ancora: «Non può calcolarsi abbastanza alta l’importanza di questi uomini, altrettanto pii che dotti, per il bene della Chiesa in quell’età. In un periodo in cui un grande partito tra gli umanisti, ebbro dello spirito pagano dell’antichità, insorgeva contro il Cristianesimo e la Chiesa con l’arma dello scherno e della cultura classica, in cui si facevano sempre più alti e generali i lamenti sulla degenerazione morale del clero, non solo questi Cardinali dall’alta specola della eterna città risplendettero per la purezza dei costumi avanti la Chiesa intera, ma dimostrarono anche col fatto che serio cristianesimo e sentimento rigorosamente ecclesiastico possono ben comporsi col culto della vera scienza». Giuliano Cesarini fu un Cardinale della Chiesa cattolica. Nel 1426 Papa Martino V lo nominò, difatti, Cardinale diacono di Sant’Angelo in Pescheria e lo inviò in Germania per predicare una crociata contro la sedicente Riforma. Fu anche legato di Papa Eugenio IV al Concilio di Basilea. In una lettera del 5 giugno 1432 indirizzata al Pontefice scriveva: «(...) Non pare del resto che nessuno abbia mai dubitato della sua legittimità (del Concilio di Costanza, ndR): e lo stesso si dica di tutto ciò che ivi fu decretato. Se infatti qualcuno dicesse che i decreti di quel Concilio non sono validi, allora bisognerebbe dire che non fu valida nemmeno la destituzione di Giovanni XXIII, fatta in forza di quei decreti. E se essa non era valida, non lo fu nemmeno l’elezione di Papa Martino (V) avvenuta quando quello era ancora in vita. E se Papa Martino non fu Papa, non lo è nemmeno Vostra Santità (...). Nessuno, più di Vostra Santità, ha quindi interesse a difendere i decreti di quel Concilio. Se un qualunque decreto di quel Concilio sarà messo in dubbio, allo stesso titolo si potrà contestare la validità degli altri; e per ciò stesso non saranno nemmeno validi neppure i decreti degli altri Concili, perché se vacilla l’attendibilità di un Concilio, vacillerà tutto il resto». La citazione, che non è di prima mano, l’ho reperita su un libro critico di Fausto Salvoni, «Da Pietro al Papato», il quale, da cattolico che si professava, divenne poi protestante (Op. cit., Presentazione dell’autore). Il testo originale si trova in «Littera cardinalis Juliani Cesarini ad Eugenium IV», Basilea, 1571. Salvoni usa la citazione per le sue eterodosse finalità episcopaliste ed ecumeniche, come fa pure il già menzionato appellante, favorevole al conciliarismo, alla pagina 44 del suo libro «Cosa è un appellante?» (nota c, Epist. II, dagli Atti del Concilio di Basilea). Cito il Cesarini perché anche lui, a quanto pare, ritiene che un Concilio abbia il diritto di deporre un Papa divenuto eretico, in quanto non più Papa. Suscita particolare entusiasmo la difesa che il Cesarini fa dell’infallibilità della Chiesa: «(...) perché se vacilla l’attendibilità di un Concilio, vacillerà tutto il resto». Né vacillò Costanza, né mai potrà vacillare un Concilio presieduto o ratificato dal Vicario di Cristo. L’«Enciclopedia Cattolica», volume VI, Vaticano, 1951, colonna 1920 e successive, dice: «La Chiesa, nel Nuovo Testamento, appare investita della stessa missione e dello stesso potere di Cristo. Ora la missione ed il potere di Cristo ebbero per oggetto la predicazione della dottrina ricevuta dal Padre: Mt. XVIII, 18; XXVIII, 18-20; Mc. XVI, 15-16. 20; Lc. X, 16; Rom. I, 5; I Cor. I, 17; II Cor. V, 20; X, 4; I Tim. I, 19; I Io. II, 24; II Io. I, 10. Gesù indicò anche la causa soprannaturale dell’infallibilità additandola nello Spirito di verità, che, posseduto ed operante, assisterà gli Apostoli, come Suoi testimoni ed interpreti della Sua dottrina, illuminandoli, santificandoli con ogni verità, facendoli una cosa sola con Lui e con il Padre (Lc. XXIV, 48-49; Io. XIV, 16 segg. 26; XV, 26; XVI, 7-14; XVII, 17; Act. I, 8 e II, 4). Gli Apostoli, d’altronde, appaiono pienamente consapevoli della loro infallibilità (Act. V, 32; XV, 28) e trasmettono i loro poteri ai successori (I Tim. IV, 11-16; II Tim. II, 2; Tit. I, 5). (...) Il Papa è l’unico soggetto immediato o diretto, o la fonte, rispetto alla Chiesa, dell’infallibilità. (...) Così in Mt. XVI, 18-19 le tre immagini parallele di fondamento, di clavigero, di legatore e scioglitore, in funzione di Vicario di Cristo, autenticato nelle sue decisioni dal Cielo, assegnano a Pietro, con gli altri poteri sovrani, anche quello del supremo Magistero». Per conseguenza: qualora un “concilio” (devo usare le virgolette) fosse presieduto o venisse “confermato” (devo usare le virgolette) da un inabile che - per dirla alla sant’Alfonso - è stato già spogliato da Cristo del Papato, a poco servirebbero l’ostentata solennità della riunione e la pretesa autenticità dei documenti “promulgati” (devo usare le virgolette), dato che l’errore facilmente si insinuerebbe in un consesso semplicemente umano, privo della primaria ed indispensabile autorità umana e soprannaturale. Il Vicario di Cristo, difatti, è l’unico soggetto immediato o diretto, o la fonte, rispetto alla Chiesa, dell’infallibilità. Se manca - almeno formalmente - il Vicario di Cristo, manca il fondamento, manca il clavigero, manca il legatore e scioglitore, manca il docente. Dai frutti lo riconosceremo, dice la Scrittura.
Capitolo 17
Juan de Torquemada fu un teologo Domenicano sostenitore del primato del Pontefice sul Concilio e, per la sua vasta operosità di uomo di Chiesa e di studioso, fu detto da Papa Eugenio IV: «Defensor fidei» (med. v. in Enciclopedia Treccani). Nel libro «Dello stato della Chiesa e legittima potestà del romano pontefice. Libro apologetico contro il nuovo sistema dato alla luce da Giustino Febronio», presso Tommaso Bettinelli, 1776, con Licenza dei Superiori e Privilegio, alla pagina 54 leggiamo: «Nella medesima Apologia segue a dire il Turrecremata, che (...) il Papa anche indubitato dovrebbe eseguire i decreti del Concilio per onestà, non per necessità: e dire il contrario ripugna alla Scrittura, ed ai Padri, i quali insegnano, che fuori del caso di eresia un Papa di certo non è soggetto al Concilio generale. Queste cose pronunciò il Turrecremata, quando la memoria dei Decreti Costanziensi era ancora fresca; quando non mancarono di quelli, che intervennero ai medesimi decreti, e potevano reclamare, ogni qual volta lo avessero ritenuto opportuno, che l’interpretazione del Turrecremata non fosse stata a dovere: parlò in faccia di un Concilio Ecumenico, e nessuno si oppose». Per il Cardinal Torquemada, il ricorso ad un tale Concilio poteva esserci solo in caso di emergenza, come «ultimo rifugio della Chiesa». Egli non ammette altre eventualità, dato che ritiene che è il Papa ad essere fonte di ogni potere ecclesiastico: «una fontalis origo totius potestatis ecclesiasticae» (in Sciuto, Op. cit.). Nella «Summa de Ecclesia» scrive il Turrecremata: «Formaliter loquendo de Papa, quando Papa labit in haeresim, eo ipso preacisus est ab Ecclesia, e desinit esse Papa, e tunc deponitur de facto, id est, ipso facto est depositus, per alia autem peccata non desinir esse caput, quamvis sit languidum. Haec ipse». L’eretico cessa di essere Papa ed è deposto per questo solo fatto, dice. Possiamo leggere la citazione alla pagina 134 del libro «Ordenanzas Reales de Castilla», Tomo III, Alfonso Díaz de Montalvo, Madrid, 1780, En la Imprenta de Josef Doblado. La dissertazione completa, davvero interessante per un approfondimento meno conciso di questo, la troviamo in «Summa de ecclesia contra impugnatores potestatis summi pontificis», Juan de Torquemada, Bade, Jean Trechsel, 1496, parte IV, capitolo XIX, pagina 243.
Capitolo 18
Il Papa gode della speciale assistenza divina (cf. Lc. XXII, 32; etc...), dunque nell’uso delle chiavi è inconcepibile un suo errore. Semplifico. Il Papa, nell’atto di insegnare, è possibile che dica per errore: «Torquemada è nato nel 1468», data della sua morte. Oppure: «Torquemada è nato a Roma», dove invece morì. Ma il Papa non dirà mai: «Gesù e Allah sono lo stesso Dio». Non dirà mai: «L’adulterio non è peccato». E così via. Allora il mio personale - e ribadisco personale - ragionamento, che fino a questo punto dello studio posso fare, è il seguente. Parto da un’ipotesi. Se questi dovesse dichiarare, nel suo atto d’insegnare (nel Magistero): «L’adulterio non è peccato». Sarebbe un problema serio per la mia coscienza. L’adulterio prima era peccato ed ora non lo è più? Che Vicario di Cristo insegnerebbe mai una cosa simile? Questa è un’istigazione alla dannazione. E la promessa di Cristo sarebbe una menzogna? Dunque Dio avrebbe mentito? Oppure Cristo non sarebbe Dio? E così via, con pensieri mostruosi. Sarei, come minimo, spinto a diventare un modernista. Mi risulta logico e cattolico, invece, credere che il soggetto abbia perduto o non abbia mai ottenuto il Papato: pertanto è fallibile! Gesù ha certamente promesso l’infallibilità, ma a san Pietro ed ai suoi legittimi successori, non a chi non vuol essere veramente Pietro. Gesù ha detto «Et tu, aliquando conversus, confirma fratres tuos», non ha detto il contrario. Ma chi è il Papa? Cito Leone XIII: «Poiché è necessario che tutti i cristiani siano tra loro uniti per la comunione di una fede immutabile, perciò Cristo Signore, con la forza delle Sue preghiere, ottenne che Pietro, nell’esercizio del suo potere, non errasse mai nella fede: “Io ho pregato per te, perché non venga meno la tua fede” (Lc. XXII, 32); e gli comandò che nel bisogno comunicasse ai suoi fratelli luce e forza: “Conferma i tuoi fratelli” (Lc. XXII, 32). Volle, insomma, che colui che aveva destinato a fondamento della Chiesa, fosse anche il baluardo della fede» («Satis Cognitum», 29 giugno 1896). Gesù dice a Pietro: «Simon, Simon, ecce Satanas expetivit vos, ut cribraret sicut triticum; ego autem rogavi pro te, ut non deficiat fides tua. Et tu, aliquando conversus, confirma fratres tuos». Dunque Gesù prega proprio per la fede di Pietro «... ut non deficiat fides tua», e dei suoi successori. Pietro non è impeccabile, tanto che poco dopo Nostro Signore gli replica: «Dico tibi, Petre, non cantabit hodie gallus, donec ter abneges nosse me». Tuttavia Pietro, pur talvolta peccando, è certamente disposto a divenire primo Papa e vero Vicario di Cristo in terra. Egli dice: «Domine, tecum paratus sum et in carcerem et in mortem ire». Riconosce che Gesù è il vero Signore (Domine). Pietro ha la vera fede (es. Atti, IV, 8-12). Il successivo rinnegamento di Pietro sarà effetto della sola fragilità umana, ma non di mancanza di fede in Gesù. È lo stesso Gesù ad attestare che Pietro ha la vera fede: «Beatus es, Simon Bariona, quia caro et sanguis non revelavit tibi sed Pater meus, qui in caelis est». Gesù riconosce in Pietro non semplicemente una professione esteriore, non una fede naturale, bensì una disposizione interiore e soprannaturale. In altro luogo Gesù lo mette ancora alla prova: «1° Simon Ioannis, diligis me plus his? (...) 2° Simon Ioannis, diligis me? (...) 3° Simon Ioannis, amas me?». Pietro risponde: «1° Etiam, Domine, tu scis quia amo te. (...) 2° Etiam, Domine, tu scis quia amo te. (...) 3° Domine, tu omnia scis, tu cognoscis quia amo te». Frase gloriosa: «Tu cognoscis quia amo te». San Pietro, addolorato perché Gesù per ben tre volte gli pone la stessa domanda, fa appello all’introspezione divina di Cristo e lamenta: «Signore, tu conosci che t’amo! (tu leggi il mio cuore!, ndR) ». Dopo questo triplice atto d’amore, di manifesta disposizione interiore soprannaturale e di professione esteriore, Pietro è finalmente investito dell’ufficio di pascere: «Pasce agnos meos. (...) Pasce oves meas. (...) Pasce oves meas». Da questo momento in avanti, san Pietro - poi i suoi legittimi successori - sono investiti dell’ufficio di reggere e governare il gregge di Gesù, insieme con Cristo, con assoluta dedizione (... amas me ...). San Pietro, pentito delle sue negazioni, ha il compito di confermare nella fede gli altri (Et tu, aliquando conversus, confirma fratres tuos). Vediamo un altro passo. Gesù domanda: «Vos vero quem me dicitis esse?». Dice la Scrittura: «Respondens Petrus ait ei: “Tu es Christus”». Ancora la professione di fede. Io non posso credere che san Pietro, che parla per bocca del Pontefice, nel suo atto d’insegnare dichiari: «L’adulterio non è peccato» o «Gesù e Allah sono lo stesso Dio». Per conservare inalterata la fede cattolica, devo credere (e non solo pensare) che non si tratta del vero Vicario di Cristo, ma solamente di un soggetto benché designato Papa, che tuttavia non ha la debita disposizione ad essere vero Vicario di Cristo, ad essere insieme con Cristo.
Capitolo 19
Parliamo brevemente della disputa fra san Pietro e san Paolo. Questo episodio è un manganello di burro usato da protestanti e fallibilisti contro il Papato. San Paolo, ad Antiochia, oppone forte resistenza ad un atteggiamento sconveniente di san Pietro (cf. Gal. II, 11). Spiega l’Abate Giuseppe Ricciotti: «L’errore contestato da Paolo a Pietro fu un errore di condotta pratica non di dottrina come vide già Tertulliano sentenziando col suo stile tacitiano: Conversationis fuit vitium non praedicationis. Pietro non aveva rinnegato nessuno dei principii dottrinali stabiliti nel Concilio di Gerusalemme; tuttavia in pratica non si comportava conforme ad essi credendo, in buona fede, di evitare con quel suo contegno urti e contrasti. Gli antichi protestanti che adducevano l’episodio di Antiochia come prova della fallibilità dottrinale del Papa di Roma cadevano in un palese errore storico; per di più confondevano l’infallibilità del maestro che insegna, con l’impeccabilità del cristiano che opera; ignorando forse anche che il Papa di Roma si confessa dei suoi peccati ed errori come qualunque altro cristiano cattolico» (in «Paolo Apostolo», Scuola Salesiana del Libro, 1946, § 368). Tertulliano aggiunge: «(...) Del resto, se pur fu biasimato Pietro, perché egli, pur avendo convissuto con i gentili, dopo si allontanava da loro e stabiliva così differenza di persone, si deve riconoscere che questo non fu difetto di sostanza di dottrina, ma di semplice esteriore convivenza. Ed infatti egli non annunciava davvero un Dio diverso dal Dio Creatore dei Cristiani, né un altro Cristo, se non Quello che nacque da Maria; non fece brillare altra speranza alla mente dei fedeli, se non quella della Resurrezione», al numero XXIII, nel «De præscriptione hæreticorum». Si tratta di una correzione di condotta pratica fatta da un gigante della Chiesa, san Paolo Apostolo, al Pontefice, san Pietro, il quale tempestivamente recepisce ed accoglie l’esortazione. I fallibilisti speculano anche su questo episodio e finalmente sbraitano: «Anche san Pietro sbagliò, dunque noi dobbiamo resistere al Papa come fece san Paolo», colpevoli di iniquità presso il Padre Eterno, attentando all'autorità della Chiesa e coprendosi di ridicolo persino presso i mondani.
Capitolo 20
Dice il Dottore Utilissimo in «Verità della Fede», parte III, capitolo IX, § 4: «Rapporta il padre Natale che Innocenzo III fu richiesto dal re di Francia Filippo Augusto a dispensare dallo scioglimento del matrimonio dal re contratto con Ingeburge, colla quale aveva esposto adfuisse commixtionem sexuum, sed non seminum. Il Papa rispose: Verum si super hoc absque generalis deliberatione concilii determinare aliquid tentaremus, praeter divinam offensam quam ex hoc possemus incurrere, forsan ordinis et officii nobis periculum immineret. Da ciò ricavano aver inteso Innocenzo che il Concilio avrebbe potuto deporre il Papa, se avesse dispensato a tale matrimonio contro la legge divina. Unde vero (dice il padre Natale) periculum illud, nisi a Concilio, a quo se posse coerceri agnoscit, si de lege divina dispensaret? Ma noi rispondiamo non esser dubbio che il Papa possa essere deposto dal Concilio, quando fosse stato dichiarato eretico, come colui che definisse una dottrina opposta alla divina legge; e questo era il pericolo (il caso) accennato da Innocenzo III, come ben riflette il padre Benetti di essere privato (...) dell’officio: che perciò egli prima nella stessa lettera aveva scritto che non aveva ardire di definire questo punto contro il vangelo che dice: Quod Deus coniunxit, homo non separet. Ma perché il pericolo era molto remoto, ed all’incontro il Papa voleva con qualche apparente scusa liberarsi dalle istanze del re per la dispensa che cercava, perciò scrisse quelle parole oscure e dubbiose: forsan ordinis et officii nobis periculum immineret. Del resto certamente Innocenzo non intese con tali parole di dire che il Papa, fuori del caso di eresia, anche fosse sottoposto al Concilio contro l’autorità di tanti Pontefici suoi predecessori, che avevano dichiarato il contrario. San Bonifacio scrisse: A nemine (pontifex) est iudicandus, nisi deprehendatur a fide devius. San Anacleto: Electionem vero summorum sacerdotum sibi Dominus reservavit, licet electionem bonis sacerdotibus concessisset. San Antero: Facta subditorum iudicantur a nobis, nostra vero iudicat Deus. San Gelasio, parlando della Sede apostolica, dice essere stabilito dai canoni, Ullam de tota ecclesia iudicare, ipsam ad nullius commeare iudicium. Inoltre lo stesso Innocenzo dichiarò che la podestà del Papa non può essere limitata da niun’altra podestà, dicendo: Quamvis autem canon (scilicet tertius) lateranensis concilii ab Alexandro praedecessore nostro editus non legitime genitos adeo persequatur, quod electionem talium innuit nullam esse; nobis tamen per eum adempta non fuit dispensandi facultas (...) quum non habeat imperium par in parem. E si noti qui che da Innocenzo il canone del Concilio chiamasi canone stabilito dal Papa Alessandro; e perché? Perché sapeva Innocenzo che tutti i canoni dei concilii ricevono il loro vigore dall’autorità del Papa. (...) Ma qui mi si permetta di accennare brevemente parte di quel che dicono i concili generali. Il Niceno I dichiarava aver il Papa potestatem super cunctam ecclesiam. Il Lugdunese II dichiara che il Papa ha piena autorità super universam ecclesiam cum potestatis plenitudine, e soggiunge che le questioni di fede debeant suo iudicio definiri, observata praerogativa in generalibus conciliis. Il Calcedonese ubbidisce a san Leone con uniformarsi a ciò che stava da lui già definito, dicendo i padri: Altera definitio non sit, che quella già fatta dal Pontefice. Il Sardicense dichiara a synodo ad romanam sedem posse appellari. Il Lateranese III dichiara dai decreti della Chiesa romana non posse recursum ad superiorem haberi. Il Romano sotto san Simmaco Papa dichiara Papam nullius, extra casum haeresis, iudicio subiectum (il Papa non può essere giudicato al di fuori del caso di eresia). Il Costantinopolitano IV dichiara nos sententiam a Papa Nicolao pronunciatam nequaquam possumus immutare. Il Viennese confessa dubia fidei declarare, ad sedem apostolicam pertinere. Il Fiorentino dichiara plenam potestatem (Pontifici) traditam esse, quaedmadmodum etiam in gestis aecumenicorum conciliorum et canonibus continetur». È sempre più evidente la ragione per cui dobbiamo ritenere la disputa circa l’autenticità del frammento «Si Papa ...» oramai controproducente e fanatica, avendo dimostrato che vari Pontefici hanno tenuto per certa e cattolica la medesima dottrina. Esemplare la questione di Papa Innocenzo III: «Il Concilio avrebbe potuto deporlo, se egli avesse dispensato a tale matrimonio contro la legge divina». Se egli avesse osato iniquamente andare - non vi erano motivazioni ragionevoli per una dispensa - contro il diritto divino: «Quod Deus coniunxit, homo non separet». Difatti lo Spirito Santo non è stato promesso ai successori di san Pietro per saziare i pruriti degli uomini, ma, al contrario, per tramandare e difendere inalterato il deposito della fede, inflessibili alle pretese del mondo. «Paraclitus autem, Spiritus Sanctus, quem mittet Pater in nomine meo, ille vos docebit omnia et suggeret vobis omnia, quae dixi vobis», dice il Signore in Giovanni, XIV, 26. Lapidario e magnificente: «... quae dixi vobis»! Gesù prima enuncia: «Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che ascoltate non è mia ma del Padre che mi ha mandato» (XIV, 24). Poi annuncia: «Queste cose vi ho detto mentre sto con voi» (XIV, 25); «ancora un po’ e non mi vedrete più» (XVI,16); e finalmente: «(Allora) sarà il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre invierà nel mio nome, a insegnarvi tutte queste cose e ricordarvi tutto ciò che vi ho detto» (XIV, 26). Gesù garantisce: «Tutto ciò che vi ho detto», non solo qualcosa, non solamente una parte.
Capitolo 21
Il Gaetano, Cardinal Tommaso de Vio, nell’Opera «Comparazione dell’autorità del Papa, e del Concilio» (cf. «Storia ecclesiastica» di monsignor Claudio Fleury, Genova, 1773, CXX, pagina 153 e successive), tratta anche la questione se abbia maggior potere il Papa o il Concilio universale, o se la Chiesa ed il Concilio siano più potenti del Papa. Il Gaetano fa varie ipotesi: la Chiesa ed il Concilio tenuto col Papa, che ne è il Capo, o autorizzato da lui, oppure diviso da lui. La Chiesa, o il Concilio col Papa, «non ha maggiore potere né autorità di quel che ne abbia il Papa da solo»; ma se si prende il Concilio senza il Papa, «non ha esso veruna facoltà, essendo un corpo imperfetto, e senza capo». Gaetano afferma che la Chiesa senza il Papa non ha alcuna autorità di fare leggi, di giudicare persone, né di tenere un perfetto Concilio. Egli confessa, tuttavia, che in certi casi si può convocare un Concilio senza l’autorità del Papa, se questi non volesse convocarlo, essendone richiesto (essendo necessario); ed in caso che il Papa meriti di essere deposto per eresia, o che vi sia una questione fra molti “papi” (scisma), che pretendano di avere diritto tutti al Pontificato supremo. Il Gaetano restringe la facoltà di questo Concilio, detto imperfetto, unicamente a provvedere al Pontificato (redimere lo scisma o risolvere il problema dell'eretico), e ad eleggere un legittimo Papa. Egli dichiara che in ogni altro caso, se si convocasse un Concilio generale, quando vi sia un Papa certo e non eretico, questa convocazione sarebbe inutile e non avrebbe nessun effetto: «avendo il Papa l’autorità di cassare tutto ciò che facesse ed ordinasse questo Concilio (senza di lui)». Il Gaetano non si libera facilmente dalla seguente obiezione: «Come possa il Concilio deporre un Papa eretico, se non ha l’autorità sopra di lui». Presenta varie soluzioni. La prima soluzione è quella di coloro i quali dicono che il Papa, che ha perduto la fede, non è più membro della Chiesa; che nello stesso tempo è privo dell’autorità e cessa di essere Papa. Il Gaetano non approva questa sentenza, poiché il Papa, divenuto eretico, non sarebbe già deposto di fatto, ma meriterebbe solamente di essere deposto. Poi dice: «Vi sono alcuni che vogliono, che quantunque il Papa in altri casi non abbia nessun superiore sulla terra, uno ne abbia nel caso di eresia». Egli non approva questa proposizione. Distingue tre cose: l’autorità Papale, la persona, e l’unione della persona con l’autorità. Quantunque l’autorità Pontificia venga immediatamente da Dio, l’unione di questa autorità ad una tale persona si fa con l’assenso degli uomini, cioè della persona eletta, e di quelli che la eleggono. Così un uomo può essere fatto Papa, e cessare di esserlo, dipendentemente da una potestà umana, che non ne è superiore, né uguale, ma anzi è inferiore, che non ha diritto sopra la potestà Pontificia, ma solamente sopra l’unione di quella potestà ad un dato uomo. Chi depone, dice il Gaetano, non ha autorità sopra la potestà Pontificia, ma solo sopra l’unione di quella potestà ad un dato uomo. Più precisamente, la sentenza del Concilio che depone il Papa eretico non ha altro effetto che di sciogliere l’unione esistente fra la persona del Papa ed il Papato (cf. «De Concilio generale e della pace religiosa», parte I, volume II, Lecce, Del Vecchio, 1870, pagina 131 - utile per comparare alcune citazioni). Il Cardinal De Vio spiega: «Vi ha tre cose nel Papa, cioè: il Papato, la persona del Papa, Pietro per esempio, e l’unione del Papato con Pietro (...) dalla quale unione risulta che Pietro è Papa (...). Destituendo un Papa, sia che egli rinunzi da se stesso a questa dignità, o che venga deposto, e che ne sia cacciato, non si distrugge né il Papato e né Pietro, ma solamente l’unione che vi è fra Pietro ed il Papato. Quando dunque si tratta di destituire un Papa, si deve sempre avere innanzi agli occhi questa regola piena di sapienza e buon senso, che non è necessario che vi sia una potestà superiore a quella del Papa, ma solamente all’unione di Pietro col Papato» («Auctoritas Papae», capitolo XX). Come si deve svolgere questa deposizione. Egli non ha paura di confessare da un lato, che può essere deposto il Papa da un Concilio, per motivo di eresia, quando è stato avvertito per due volte; e di sostenere dall’altro lato, che egli è superiore al Concilio. Avanza ancora un’altra riflessione, assicurando che «il Papa non possa essere deposto per nessuna altra colpa, che per quella dell’eresia; fondato sopra questo principio, che vi sia il solo caso di eresia, nel quale il divino Diritto esige la sua deposizione; Diritto che è sopra tutte le altre leggi e che condanna l’infedeltà e l’eresia, poiché sono direttamente opposte alle condizioni richieste per essere Papa». Esamina poi dei casi particolari: 1) Papa prigioniero. Non sarebbe possibile deporlo fino a quando non si sappia certamente della sua morte (Devo aggiungere: a meno che il Papa non abbia già manifestato la sua volontà di rinunciare al Papato in caso di rapimento e prigionia. Se non erro, abbiamo un esempio nella vita di Pio XII, ndR); 2) Papa in pazzia perpetua. In questo caso, dice, non ci sarebbe bisogno di deposizione poiché, essendo morto alla vita ragionevole, si può procedere all’elezione di un altro Papa, come se il pazzo fosse morto. Vado avanti di alcuni punti. 5) Se tutto il mondo fosse talmente prevenuto e sollevato contro il Papa e nessuno volesse obbedirgli. Non sarebbe assolutamente possibile deporre il Papa (Diciamo con Papa Paolo IV che non è la pacifica accettazione che fa l'uomo Papa, cf. Cum ex..., ndR); 6) Se un Papa fosse (per varie ragioni) indotto ad abdicare, oppure obbligato (da voto, giuramento, etc... ). Secondo il Gaetano, la Chiesa non dovrebbe accettare questo gesto, anche se il Papa fosse in coscienza obbligato a farlo. Egli si interroga sulla natura del Capo. In una comunità libera e perfetta, come è quella della Chiesa, ritiene che si debba avere la facoltà di provvedersi di un Capo, di correggerlo (legalmente) e di deporlo se questi abusa della sua autorità (caso di infedeltà). Riflette: «Che la natura della Chiesa dipende da un solo Capo; cioè da Gesù Cristo, che ha stabilito san Pietro ed i suoi successori, per essere Suoi Vicari, a governare la Chiesa dopo la sua Ascensione». Quindi approfondisce. Il secondo principio riguarda il Diritto divino, cioè basato sopra i passi della Scrittura, dove l’autorità e la facoltà sono date alla Chiesa, come in san Matteo (XVIII, 17): «Se poi non ascolterà neppure costoro (i testimoni), dillo alla Chiesa; e se non ascolterà neanche la Chiesa, sia per te come un pagano e un pubblicano».
Capitolo 22
In «Apologia del Papato» interpretai malamente il passo di San Matteo (XVIII, 17) testé citato dal Gaetano e caddi in grave errore. Faccio subito pubblica ammenda, ma dopo tornerò sull'argomento. Veniamo a Domenico Giacobazzi: è stato un Cardinale e Vescovo italiano. Nel gennaio 1527 divenne camerlengo del Sacro Collegio, carica che tenne fino alla morte. Scrisse un trattato sulla storia dei concilii. Sempre imboccato dallo sventurato appellante, il quale abusa pure di Jacobazio (pagina 45, Op. cit.), sono andato alla ricerca di ciò che veramente sosteneva questo noto teologo ed avvocato concistoriale, Vescovo di Nocera dei Pagani. Nel libro «Anti-Febbronio, o sia Apologia polemico-storica del Primato del Papa, contro la dannata opera di Giustino Febronio. Dello Stato della Chiesa e della legittima potestà del Romano Pontefice», Parte Seconda Storica, Tomo Quarto, Cesena, 1770, per Gregorio Biasini all’insegna di Pallade, con Licenza dei Superiori, del presbitero Francesco Antonio Zaccaria, capitolo I, pagina 43, leggiamo: «Si può, e si deve convocare il Concilio se il Papa dovesse divenire Eretico, o se nella Chiesa vi sia uno scisma. Nessuno lo nega, dato che il Papa Eretico non è Papa (...), così come l’uomo morto, uomo non è, il Papa dubbio, quale è il Papa in tempo di scisma, similmente non è Papa. Ora, quando non è Papa, non bisogna affatto meravigliarsi se i Cardinali, o chi per loro qualora essi dovessero trascurare di farlo, convochino un Concilio. (...) Il Cardinale Domenico Giacobazzi aggiunge che anche se il Papa fosse notoriamente scandaloso, (...) se macchinasse contro lo stato della Chiesa universale, si potrebbe suo malgrado radunare un Concilio (...) tuttavia non per deporlo». Ma questo già è stato detto in precedenza. Nel libro «Degli appelli, l’ultimo tribunale lettere dommatiche» dell’Abate Antonio de Foppoli, Tomo II, Como, 1785, per Francesco Scotti, con Permissione, alla pagina 92 c’è scritto: «Il Zabarella parlò di Papa dubbio; Dionigi Cartusiano non parlò se non stando al senso del Concilio di Costanza, (...). Il Driedo non parlò che dei casi eccettuati, così l’Ugoni, così il De Rossellis, così i Cardinali di san Giuliano, Jacobazio e Molinaro, così il Giurisconsulto Decio e così tutti quelli che vengono citati nello stesso articolo dal Sig. Teologo per sua stessa confessione (...). Chi ha scritto che il Papa senza eccezione è soggetto al Concilio si è anche ritrattato. (...) E chi abbia scritto per le circostanze di Papa dubbio, o non canonicamente eletto, (... non ha torto ...), concedendosi generalmente in questo caso al Concilio la superiorità, sulla ragione che Papa incerto non può essere considerato vero Papa, né Pastore. Lo stesso è a dirsi di un Papa, che in eresia cadesse, ma questo è un puro caso speculativo; dato che fino ad ora semper Domini Ecclesiam contra luporum insidias optime custodierunt (Can. Sunt Quidam, 23, q. 1)». Tuttavia, aggiunge l’Abate, anche in questo caso «non può il Concilio sentenziare, può bensì dichiarare Papa incurrisse sententiam ab ipso Deo latam (Reg. Sacerd., L. 2, § 19)». Finalmente: «Secondo il detto dell’Evangelista san Giovanni qui non credit jam judicatus est» - «colui che non crede è già condannato» (III, 18). Il nostro autore sta confutando l’appellante, che egli chiama «Sig. Teologo». Da notare la proposizione: «(...) di un Papa, che in eresia cadesse, ma questo è un puro caso speculativo», cui fa seguire: «(...) così non accadrà mai». L’autore certamente esclude l’ipotesi di «un Papa che cadesse in eresia» nell’atto d’insegnare, non semplicemente come dottore privato. Lo deduco dalla proposizione che fa seguire: «Semper Domini Ecclesiam contra luporum insidias optime custodierunt». Riassumiamo: 1) Il Papa eretico come dottore privato cessa di essere Papa («qui non credit jam judicatus est») e può essere deposto dalla Collegio elettivo o dal Concilio generale imperfetto; 2) Il Papa non può mai essere eretico nell'atto di insegnare giacché «semper Domini Ecclesiam contra luporum insidias optime custodierunt».
Capitolo 23
Non ho approfondito abbastanza su altri autori, dunque ne faccio solo menzione. Auspico di non fare torto alla verità e confido nella dedizione di terzi sinceramente interessati all’approfondimento. Dell’opinione che il Papa sia superiore al Concilio e non abbia giudici sulla terra, ma che possa essere deposto da un Concilio generale imperfetto (ossia senza Papa) per il caso di eresia, è ipotesi: di Moliniano, di Guido Arcidiacono di Bologna, di Giovanni da Imola, di Antonio de Rosellis dottore di Padova, di Decio Milanese, di Angelo de Clavasio, di Silvestro Priera ed altri. Ho letto sulla rivista «Historia et ius», maggio 2014, paper 3, alla pagina 9, una ricerca interessante di Francesco D’Urso. Riporto qualche citazione: «Dopo il 1378, però, dopo la doppia elezione di quell’anno e l’inizio del Grande Scisma, le dottrine vecchie e nuove iniziarono a intrecciarsi inscindibilmente con la realtà. Una prima generazione di pensatori si avvicinò faticosamente all’idea che la via concilii fosse in effetti l’unica soluzione (...) per ritrovare l’unità (...). Fra i nomi di maggior spicco figurano Heinrich von Langenstein e Konrad von Gelnhausen; ma anche importanti giuristi italiani riconobbero gradualmente la possibilità della convocazione d’un Concilio da parte dei Cardinali per superare le resistenze dei papi contendenti». Prosegue l’autore: «I Cardinali sono impegnati a trovare una via d’uscita, e richiedono pareri, fra gli altri, ad Antonio da Budrio, Pietro d’Ancarano e Paolo di Castro verso la fine del 1407. I giuristi confermano l’autorità dei Cardinali ed il loro potere di convocare un Concilio, l’unica istanza che possa giudicare il Papa (dubbio, ndR). Tra il 1407 ed il 1408 anche le facoltà di Teologia, Diritto canonico e civile della Università di Bologna formulano un parere che attinge al repertorio dalla canonistica classica: lo scisma viene paragonato al crimine di eresia e fa scattare il giudizio nei confronti del Papa che si rifiuti di porre fine alla lacerazione. Il 13 maggio 1408 sono ancora Antonio da Budrio e Pietro d’Ancarano che fanno appello a un Concilio; la loro attività in questo senso prosegue febbrile, e nel settembre del 1408 Antonio da Budrio sostiene l’ammissibilità della convocazione di un Concilio senza il Papa». Che un Concilio generale avesse il diritto, con un processo canonico, di deporre il Papa eretico, al fine di consentire all’ufficio papale di tornare al suo ordinario funzionamento, lo prevedevano ancora Enrico da Susa, Guido da Baisio, Giovanni d’Andrea, Henry Bohic, Egidio de Bellemera, Agostino Trionfo ed Alvaro Pelagio: «Seguivano questi orientamenti, quando affermavano che durante la vacanza della Sede papale il potere torna potenzialmente nella Chiesa e che al Concilio spetta di constatare se il Papa è decaduto per eresia» (Op. cit., pag. 6). Secondo i menzionati Autori: «Nel caso di eresia del Papa, giudice competente è il Concilio», si legge alla pagina 436 e successive in Brian Tierney, «A Conciliar Theory of the Thirteenth Century», in «The Catholic Historical Review», XXXVI, 1951. Aggiunge il D’Urso: «Lo scisma era questione sottoposta al Concilio in collegamento alla giudicabilità del Papa a fide devius, per la sua incompatibilità con il dogma della Chiesa una». Cosa dice il dogma? Insegna Papa Pio XII nella «Mystici Corporis Christi» del 29 giugno 1943: «In realtà, tra i membri della Chiesa bisogna annoverare esclusivamente quelli che ricevettero il lavacro della rigenerazione, e professando la vera Fede, né da se stessi disgraziatamente si separarono dalla compagine di questo Corpo, né per gravissime colpe commesse ne furono separati dalla legittima autorità. “Poiché - dice l’Apostolo - in un solo spirito tutti noi siamo stati battezzati per essere un solo corpo, o giudei o gentili, o servi, o liberi” (I Cor. XII, 13). Come dunque nel vero ceto dei fedeli si ha un sol Corpo, un solo Spirito, un solo Signore e un solo Battesimo, così non si può avere che una sola Fede (cf. Eph. IV, 5), sicché chi abbia ricusato di ascoltare la Chiesa, deve, secondo l’ordine di Dio, ritenersi come etnico e pubblicano (cf. Matth. XVIII, 17). Perciò quelli che son tra loro divisi per ragioni di fede o di governo, non possono vivere nell’unita di tale Corpo e per conseguenza neppure nel suo divino Spirito. Neppure deve ritenersi che il Corpo della Chiesa, appunto perché e fregiato del nome di Cristo, anche nel tempo del terreno pellegrinaggio sia composto soltanto di membri che si distinguono nella santità, o di coloro che son predestinati da Dio alla felicità eterna. Infatti si deve attribuire all’infinita misericordia del nostro Salvatore che non neghi ora un posto nel suo mistico Corpo a coloro cui una volta non negò un posto nel convito (cf. Matth. IX, 11; Marc.II, 16; Luc. XV, 2). Poiché non ogni delitto commesso, per quanto grave (come lo scisma, l’eresia, l’apostasia) è tale che di sua natura separi l’uomo dal Corpo della Chiesa». In latino è molto più chiaro: «Siquidem non omne admissum, etsi grave scelus, eiusmodi est ut - sicut schisma, vel haeresis, vel apostasia faciunt - suapte natura hominem ab Ecclesiae Corpore separet». Il Pontefice insegna che «lo scisma, l’eresia, l’apostasia separano l’uomo dal Corpo della Chiesa», tuttavia ci sono grosse differenze fra il peccato materiale contro la fede e quello formale. Dice sant’Alfonso nel libro «Confessore diretto ...», Capo IV, Punto I: «L’infedeltà può essere di tre sorte. Negativa di chi non ha mai inteso predicare le cose della fede; e questa, se si desse, sarebbe senza peccato. Privativa, cioè di coloro, che per loro colpa ignorano le verità della fede. Contraria, di chi contraddice alle cose della fede dalla Chiesa proposte; ed in ciò peccano i pagani, i giudei, e gli eretici. Qui s’avverta, che per lo peccato di eresia formale si richiedono due cose, il giudizio erroneo della mente, e la pertinacia della volontà; onde non è eretico chi sta apparecchiato a sottomettere il suo giudizio alla Chiesa, mentre allora vi manca la pertinacia; come anche non è eretico chi solo esternamente nega le cose della fede; ma perché ogni fedele è tenuto a confessare la fede, peccherebbe gravemente chi anche solo esternamente la negasse. Chi dubita affermativamente di qualche dogma di fede, affermando, che quello è dubbio, egli anche è eretico formale. Chi poi ne dubitasse solo negativamente, sospendendone la credenza con divertirsi ad altro pensiero, questi non potrebbe condannarsi d’eresia, mancando il giudizio formato, né di certa colpa grave. Ma se mai in tanto egli sospendesse di crederlo in quanto giudicasse non esser certo quel dogma, secondo quanto insegna la Chiesa, costui già sarebbe eretico formale, perché già farebbe giudizio, che non son certe tutte le verità che la Chiesa propone a credere di fede». Teniamo bene a mente la sentenza del Santo: «Non è eretico (formale) chi sta apparecchiato a sottomettere il suo giudizio alla Chiesa», ci tornerà utile nei prossimi capitoli. Torniamo al tema: «Item in casu ubi agitur de fide, quae periclitatur in hoc schismate (...). Cum autem agitur de fide, synodus maior est quam Papa (...)», afferma Francesco Zabarella nel suo già citato «Trattato ...», f. 109 rb, n. 18. Anche Panormitano (cf. Niccolò dei Tedeschi, «Commentaria primae partis in secundum Decretalium librum», Venetiis, Al segno della Fontana, 1571, ad X 2.1.12, v. sed qualiter, n. 7, f. 38rb) ritiene che, al di fuori del caso d’eresia o di delitti sempre eretici, il Papa non possa essere deposto, neanche se convengano, tutti insieme, Imperatore, popolo e Clero. Felino Sandeo e Giovanni Antonio Sangiorgio sono della stessa opinione. Il Sangiorgio, Cardinale Alessandrino, aggiunge: in caso di grave scandalo da parte del Papa, il Concilio deve poterlo ammonire. Qualora il Papa dovesse impedirne la convocazione, egli potrebbe essere considerato per il fatto stesso eretico, dunque giudicabile in quanto non più Papa. Sono tutte ipotesi di teologi e giuristi.
Capitolo 24
Cito alcuni utili stralci dall’«Enciclopedia Cattolica», volume VI, Città del Vaticano, 1951, colonna 592, dove si racconta la questione dottrinale sollevata da Papa Giovanni XXII sulle anime dei giusti. Anche questa vicenda, strumentalizzata ad arte, è usata da protestanti e ribelli per aggredire il dogma dell’infallibilità pontificia. «Giovanni XXII provocò una controversia sullo stato delle anime dei giusti prima della resurrezione generale, in attesa del Giudizio universale. Egli sostenne, a titolo privato, che esse restavano sub Altare Dei, godevano cioè della contemplazione dell’umanità di Cristo, ma non della visione beatifica. Questa sua strana opinione gli valse violenti attacchi contro la sua ortodossia da parte dei Francescani michelisti (seguaci di Michele da Cesena), rivoltatisi contro di lui. Prima di morire il Pontefice ritrattò quello che aveva insegnato (cf. «Chartularium Universitatis Parisiensis», II, E. Denifle - E. Châtelain, Parigi, 1890, nn. 970-87 in Op. cit.)». Papa Giovanni XXII cadde in prossimità all’eresia e non in eresia, poiché la materia non era stata esplicitamente definita dalla Chiesa, inoltre lo fece non in insegnamenti di Magistero, bensì in tre omelie ed una dissertazione. Egli si disse disposto a ritrattare se le sue riflessioni si fossero dimostrate contrarie alla dottrina cattolica. Convocò una Commissione per valutare la sua dottrina. Morì poco dopo aver scritto la «Ne super his», datata al 3 dicembre 1334, in cui ritrattava le dichiarazioni erronee e prossime all’eresia. La Bolla di ritrattazione fu rinvenuta ed emanata dal suo successore Papa Benedetto XII. Di lui ne parla anche Papa Gregorio XVI nel testo già usato «Il Trionfo della Santa Sede». Il saggio analitico di Emidio Iacopini sullo scritto del Pontefice, «Sull’opera del Trionfo della Santa Sede e della Chiesa di D. Mauro Cappellari, monaco camaldolese ora Gregorio XVI», Boulzaler, 1883, alla pagina 63, nella lunga nota 1, riferisce: «Insussistente è l’opinione, che hanno concepito nella mente i nemici dell’infallibilità pontificia sopra Giovanni XXII, il quale - dicono - aver insegnato che le anime dei defunti in stato di grazia non potessero godere la visione beatifica se non dopo la resurrezione dei morti. Che Giovanni XXII non abbia mai dichiarato (solennemente) questa falsa opinione, si raccoglie evidentemente dall’avere egli immantinente convocato tutto il Sacro Collegio, unitamente a tutti i profondi teologi di quel tempo, per sentire il loro parere su tale materia. Non basta. La sua integrità su tal punto si comprova dal breve scritto al Re Filippo di Valois, in cui si protesta al cospetto di Dio di non aver mai avuto il pensiero di definire una sentenza cotanto contraria all’opinione (comune), e di non aver mai comandato che nella Chiesa si predicasse. Abbiamo di più anche di questo Pontefice una costituzione in cui dichiarò apertamente che le anime dei trapassati, quando sono leggieri di colpe purificate, sono in cielo e vedono Dio realmente faccia a faccia». Nella mia «Apologia del Papato» del 2014, parlando di questa vicenda, caddi nel cesaropapismo. Ipotizzai, in epoca contemporanea, l’intervento di un Capo di Stato influente contro il cosiddetto «Papa eretico», mediante una pubblica esortazione alla correzione. Intendevo piuttosto dare rilievo alla portata mediatica di questa ipotetica ingerenza, quantomeno per la sollevazione delle coscienze; tuttavia le attribuivo quasi valore di monizione (e questo è un errore grave). Ritratto apertamente la posizione, almeno per quanto sa di cesaropapismo, mi scuso con i lettori e chiedo perdono a Dio.
Capitolo 25
Nella sua «Risposta al Trattato dei Sette Teologi di Venetia», sopra «L’interdetto della Santità di Nostro Signore Papa Paolo Quinto», Appresso Guglielmo Facciotto, Roma, 1606, Con Licenza dei Superiori, san Roberto Bellarmino alla pagina 115 dice: «Come dice il Card. Gaetano, il Concilio di Costanza nella Sessione IV definì che il Concilio ha autorità sopra il Papa, ma non fece decreto di Fede, non trattandosi allora di materia di Fede, dato che nemmeno lo poteva fare, essendo allora un Concilio imperfetto e senza la presenza del Sommo Pontefice». I Padri di Costanza dovevano individuare una lecita misura al fine di rimuovere lo scisma. Il Bellarmino confuta un’obiezione accidentale ed afferma alla pagina 148: «L’autore erra undecimo (per la undicesima volta, ndR), perché dice, che la potestà non può essere sminuita al Pontefice dal Concilio, o dai Cardinali, ma bene può essere sminuita al Principe secolare dai sudditi. Ho detto un’altra volta, che non voglio disputare, se la potestà Papale, morendo il Papa resti nella Chiesa, o se il Concilio sit supra Papam. Questo è certo, che in causa haeresis est surpa Papam, ed in caso di delitti scandalosi non sono mancati nella Chiesa i rimedi». Altrove il Santo ha già spiegato che, in «causa haeresis (il Concilio) est surpa Papam», il Concilio depone il Papa poiché egli non è ha più il Papato, lo dimostra il fatto che sia divenuto eretico. Nella «Risposta del Cardinal Bellarmino a due libretti, uno de’quali s’intitola Risposta di un dottore di theologia (...) sopra il breve di censure dalla Santità di Paolo V», stampata in Roma, Appresso Guglielmo Facciotto, sempre nel 1606 e ristampata in Milano, Con Licenza dei Superiori, san Bellarmino cita Gersone a pagina 71: «L’ottava sua considerazione è che più pericolo apporta l’abuso delle Chiavi nel sommo Pontefice, che negli inferiori, perché dagli abusi degli inferiori ci si può appellare al Papa, ma dagli abusi del Papa, non ci si può appellare se non al Concilio Generale, il quale non si può così facilmente congregare. E, sebbene prima del Concilio di Costanza, molti ritenevano che non fosse lecito appellare dal Papa al Concilio, nondimeno lo stesso Concilio ha dichiarato espressamente essere eresia il negare la superiorità del Concilio sopra il Papa». Dopo aver citato questa sentenza in parte erronea, il Bellarmino la confuta e dice: «Questa considerazione contiene un errore gravissimo, e manifestissimo, e chi mette in campo questo errore a proposito delle cose presenti, si dimostra poco Cattolico. Per cominciare, il Concilio di Costanza ci dice tre cose: la prima che detto Concilio non ha dichiarato in nessun luogo essere eresia di negare la superiorità del Concilio sopra il Papa. (...) La seconda che il suddetto Concilio nella Sessione IV fa un decreto dove dichiara, che lo stesso Concilio di Costanza rappresenta la Chiesa universale ed ha potestà da Cristo immediatamente, alla quale potestà è obbligato ad obbedire chiunque, anche lo stesso Papa. Il quale decreto s’intende da uomini dottissimi, che non parli di qualsivoglia Papa, ma solamente del Papa dubbio come era allora, che tre diversi uomini si dichiaravano Papi, ed avevano i loro seguaci (...). Che la Chiesa ha la potestà di dichiarare quale sia il vero Papa, e che quelli che al tempo di scisma litigano del Papato, sono obbligati ad obbedire alla sentenza della Chiesa e del Concilio Generale. Ma che quando il Papa è canonicamente eletto, ed indubitabilmente è tenuto per Papa, sia obbligato di obbedire alla Chiesa oppure al Concilio, in quel decreto non c’è scritto. La terza, che quel decreto non può avere altra forza che di rimediare allo scisma, perché non essendo in quel tempo il Papa nel Concilio, era quel Concilio un corpo senza capo, e così non aveva autorità di dichiarare cose di fede, né altre simili di maggiore importanza. (...) Fu un decreto fatto semplicemente quanto basta per rimediare allo scisma».
Capitolo 26
Pietro della Palude è stato un teologo Domenicano del 1.300 e Patriarca di Gerusalemme. «La Civiltà Cattolica», Anno Decimonono, volume IV, della Serie Settima, Roma, 8 ottobre 1868, fascicolo 446, a pagina 193 e successive cita gli studi del dotto sant’Antonino di Firenze, il quale menziona, forse per dare ulteriore carattere alle sue conclusioni, anche il suddetto teologo Pietro: «È sentenza di sant’Antonino - ricorda il Redattore - che il Concilio non è superiore al Papa, ma che è il Papa superiore al Concilio. Questa conseguenza ci proviene anche più chiaramente da ciò che il medesimo insegna a proposito della questione, se il Papa possa mai essere deposto dal suo grado per cagione di alcun grave e notorio delitto. Egli (sant’Antonino, ndR) la risolve negativamente, eccettuato solo il caso di eresia; e ne adduce in confermazione il parere di varii Dottori. Fra gli altri cita Pietro della Palude, facendo sua la sentenza di questo teologo». Leggiamo cosa sostiene Pietro della Palude: «Il Papa, finché è Papa, non può in alcun caso, né per qualsivoglia delitto, essere deposto né dal Concilio, né da tutta la Chiesa, né da tutto il mondo, non solo perché è superiore e non ha alcun uomo sopra di sé, che lo possa giudicare: ma perché la sua autorità è da Dio, il quale ha riservato a sé il giudizio del Pontefice di Roma, almeno fino a quando egli resta tale». La citazione in latino è la seguente: «Item dicit Petrus de Palude, quod Papa nullo casu, quamdiu est Papa, per quodcumque crimen non potest a Concilio, nec a tota Ecclesia, nec a toto mundo deponi; et hoc non solum quia est superior et nullum hominem habet supra se, qui eum valeat iudicare: sed quia est a Deo, qui sibi Romani praesulis, quamdiu praesul est, iudicium reservavit» (nota 1, pagina 194). «La Civiltà Cattolica» prosegue: «Il santo Arcivescovo (sant’Antonino, ndR) eccettua il caso, che il Papa fosse caduto nel delitto d’eresia: giacché in questa ipotesi si concede che può essere deposto». Viene perciò deposto l’uomo, non il Pontefice.
Capitolo 27
Sant’Antonino di Firenze viene studiato ancora da «La Civiltà Cattolica», Anno Ventesimoprimo, volume IX, della Serie Settima, Roma, 1870, pagina 581, dove il Santo usa Agostino Trionfo: «Mentre il Papa è Papa, nessun Concilio generale può essere convocato, se non per la sua autorità: nondimeno perché il Papa per la colpa dell’eresia (in cui fosse caduto come persona privata) non è più Papa, perciò in questo caso non si richiede la sua autorità, ma basterebbe quella del collegio dei Cardinali». Nel luogo citato, «La Civiltà Cattolica» sta difendendo la dottrina di sant’Antonino da un eretico falsificatore (confutazione a pagina 582). Facciamo attenzione. Sant’Antonino con Agostino Trionfo affermano: «Nel caso in cui fosse caduto in eresia come persona privata, non si richiede la sua autorità» per la convocazione di un Concilio generale contro l’eretico. Gli Autori mi sembrano certi che il soggetto, bastando solo l’eresia notoria - essi ipotizzano un caso oggettivo e riconoscibile pubblicamente - come persona privata, per il sol fatto, dimostra di aver perduto o di non aver mai avuto le Chiavi di Pietro. Significa che non ha intenzione di essere Papa e, dunque, non è Papa.
Capitolo 28
Afferma sant’Antonino di Firenze: «Eo ipso quod haereticus est (Papa) ab Ecclesia est praecisus. Non potest autem caput a corpore praecisum, quamdiu est praecisum, caput esse illius corporis a quo est praecisum: unde Papa per hoc desinit esse caput corporis Ecclesiae. Et sic haereticus non potest esse nec manere Papa; quia extra Ecclesiam non potest habere claves Ecclesiae. Per alia autem peccata Papa est caput languidum, quod non propter hoc desinit esse caput, nec potest a membris per consequens iudicari» (Op. cit., cap. VI, §. 3.). Usiamo traduzione e commento de «La Civiltà Cattolica», Anno Decimonono, volume IV, della Serie Settima, Roma, 8 ottobre 1868, fascicolo 446, a pagina 194 e successive: «Quando il Papa - egli dice - fosse diventato eretico, solo per questo fatto, senz’altra sentenza rimarrebbe separato dalla Chiesa. Ma non può un capo reciso dal corpo, finché è reciso, esser capo di quel medesimo corpo da cui è stato divelto. Adunque un Papa, che si fosse diviso dalla Chiesa per l’eresia, per ciò stesso finirebbe di esser capo del corpo della Chiesa. E così un eretico non può essere né rimanere Papa, perché non può fuori della Chiesa aver le chiavi della Chiesa. Il che non accade per gli altri peccati: per essi è capo languido sì veramente, ma pur non cessa di esser capo; e per conseguenza non può esser giudicato dalle membra». Berardinelli S.J. seguita: «Adunque l’eccezione del Papa eretico, che può essere in quanto tale deposto dalla Chiesa (se pure, come aggiunge espressamente il Santo, non voglia ritrattare il suo fallo); questa eccezione, diciamo, secondo le spiegazioni, che il medesimo Santo autore ne dà, riconferma la dottrina dell’assoluta superiorità del Papa sopra il Concilio. Se non che questa medesima ipotesi di un Papa eretico, che pure sant’Antonino ammette per possibile, può sembrare ad alcuno, che contraddica al privilegio della infallibilità. La quale cosa se è vera, manca uno dei più validi fondamenti, sopra i quali si appoggia l’altro suo attributo della superiorità sul Concilio. Codesta era una grave difficoltà per i tempi del nostro Santo, nei quali correvano come vere storie non solo le favole delle defezioni personali dalla fede di alcuni Papi, per esempio di Marcellino; ma anche quelle che spacciavano avere alcuni di essi favorito ed eziandio insegnato l’eresia, come credevasi di Liberio, di Onorio, di Anastasio, di Leone e non sappiamo se di altri. Con tutto ciò il Santo Dottore, indotto dall’autorità della sacra Scrittura, dalla dottrina comune dei Santi Padri, e dalla stessa ragione teologica, sostiene, come abbiamo veduto, che il Papa nel suo Magistero di capo della Chiesa universale è da sé solo infallibile. E però se ammette che può cadere nell’eresia, ed anche spacciare cose contrarie alla fede, aggiunge nondimeno che non potrebbe ciò fare, se non solo come persona particolare, e non già esercitando l’ufficio di maestro universale della Chiesa. Per ora osserviamo, che dopo che gli studii critici sopra la storia ecclesiastica hanno fatto apparire evidentemente intemerata la fede di quei Papi, che furono calunniati di avere insegnato dalla Cattedra di Pietro l’eresia; la dottrina in ogni tempo comune nella Chiesa e veramente cattolica della infallibilità pontificia non ha dovuto più lottare contro nessun ostacolo di qualche momento». Padre Berardinelli, ben per lui, scrive nel 1868, e non ha evidentemente conosciuto i cosiddetti “tradizionalisti” del nostro secolo, i quali, almeno da quel che leggo e sento, si dimostrano più fallibilisti e oltraggiosi dei vecchi calunniatori dei Pontefici. Prosegue: «Ciò dunque che, conforme a questa dottrina, è da tenere assolutamente nella proposta questione, è che il Papa, come Papa, cioè come maestro universale della Chiesa, è per maniera assistito dallo Spirito Santo, che in nessun caso può insegnare o proporre a credere, nelle cose appartenenti alla fede o ai costumi, il falso per vero (Conf. San Roberto Bellarmino De Rom. Pontif., lib. IV, cap. III)». Andiamo avanti: «Quanto poi alla questione personale, che fosse a fare quando il Papa come privato si trovasse esser caduto nell’eresia; in primo luogo la sentenza più comune dei teologi è quella stessa, che abbiam veduto essere insegnata da sant’Antonino, che cioè quando questo accadesse, quel Papa cesserebbe per ciò solo di essere Papa, e perciò potrebbe esser deposto anche di fatto (Id. tract. cit. lib. II, cap. XXX)». Ancora: «In secondo luogo, per rispetto alla possibilità di una tale ipotesi, la più probabile sentenza ci sembra quella del Bellarmino; vale a dire, che non essendosi giammai avverato un tal fatto, o almeno non potendosi provare che siasi mai avverato: “È da credere piamente, che il sommo Pontefice non solo non possa errare nella fede come Pontefice, ma anche come persona particolare non possa diventare eretico, credendo pertinacemente qualche errore contro la Fede” (Id. tract. cit. lib. IV, cap. VI)». Il corposo studio de «La Civiltà Cattolica» si conclude con queste eloquenti parole: «I capi della dottrina di sant’Antonino, sin qui esposti da noi colla massima fedeltà, mettono in chiaro, più che la luce di mezzogiorno, il vero sentimento di questo Dottore intorno a quei due punti, un tempo sì controversi dalla Chiesa gallicana ed ora appena da pochi combattuti, che sono la infallibilità del Romano Pontefice, e la sua superiorità sopra il Concilio universale». Ma non è ancora finita.
Capitolo 29
Il Dottore Sant’Antonino, sempre nella sua «Summa Sacræ theologiæ», Eximii Doctoris Beati Antonini Archiepiscopi Florentini, Ordinis Prædicatorum, Summæ Sacræ Theologiæ, juris pontificii et cæsarei, Tertia Pars, Venetiis, Apud Iuntas, 1632, alla pagina 376, § 3 del Titolo XXI, spiega: «Dobus modis potestas papae remanet in collegio cardinalium ipso defuncto, primo quantum ad radicem. Comparatum enim collegium ad papam, sicut radix ad arborem vel ramum. Sicut autem potestas arboris vel rami qua floret et fructu producit remanet in radice, ipsa arborem vel ramo destructo, sic potestas papali remanet in ecclesia, vel collegio ipso Papa mortuo. In collegio quidem tanquam in radice propinqua e in ecclesia prelatorum et aliorum fidelium tanquam in radice remota». Prosegue: «Secundo talis potestas remanet in ecclesia et in collegio quantu ad illud, quod est in papatu materiale, quia Papa mortuo potest collegium per electione personam determinare ad papatum, ut sit talis vel talis (...)». Il § 3 non è brevissimo, dunque non posso citarlo tutto e, per me che non sono un latinista, sarebbe davvero complesso tradurlo per intero. Ricorro, allora, all’aiuto della traduzione (il libro Summa Sacræ theologiæ è comunque reperibile su «Google Book») già fatta da don Francesco Ricossa, superiore e docente dell’Istituto Mater Boni Consilii, su «Sodalitium» numero 67, del dicembre 2015, dalla pagina 6. Ci dice: «Vediamo cosa scrive al proposito il Vescovo Domenicano: “(...) illud quod est in papatu materiale, quia Papa mortuo potest collegium per electionem personam determinare ad papatum, ut sit talis vel talis”; “(...) si nomine papatus intelligimus personæ electionem et determinationem, quod est in papatu materiale (...)”; “(...) quantum ad personæ electionem et determinationem, quod est tamquam quid materiale”. (...) Vale a dire: “ciò che nel papato è (l’aspetto) materiale, poiché, morto il Papa, il collegio (dei Cardinali) può mediante l’elezione determinare tale o tale persona al papato”; “se col termine ‘papato’ si intende l’elezione e la determinazione della persona, il che, nel papato, costituisce l’(aspetto) materiale”; “(...) quanto all’elezione e determinazione della persona, che è come l’(aspetto) materiale”». Qui sant’Antonino individua l’aspetto materiale del Papato: «elezione e determinazione della persona». Riprendiamo «Sodalitium» alla pagina 9: «Il Santo Dottore opera una triplice distinzione, per quel che riguarda la “potestas” del Papa: vi è l’elemento materiale (l’elezione e la determinazione dell’eletto), l’elemento formale (la giurisdizione e l’autorità) e l’elemento sia materiale che formale: l’attuale esercizio della giurisdizione da parte dell’eletto. Ora, spiega sant’Antonino, morto il Papa (o dopo la sua rinuncia, o comunque in periodo di Sede vacante) non “muore” l’elemento formale, né quello materiale, ma “muore”, per così dire, quell’unione dell’elemento formale e materiale che consiste nell’esercizio attuale della giurisdizione. Mi spiego. Durante la Sede vacante l’elemento materiale - l’elezione e la determinazione del soggetto che occupi la Sede - non “muore”, non scompare cioè, ma persiste nella sua radice nel “collegio” (un ente morale) che può eleggere il Papa: normalmente il collegio dei Cardinali (il collegio dei Cardinali come radice prossima, la Chiesa come radice remota). Neppure “muore” o scompare l’elemento formale: “se col termine ‘autorità papale’ intendiamo la sua autorità e giurisdizione, che ne è come l’elemento formale, tale potere non muore mai, perché sempre rimane in Cristo, il quale, risorgendo dai morti, ormai non muore più”. È l’unione tra l’elemento materiale e quello formale, tuttavia, che “muore” alla morte del Papa: “ma se col nome di ‘potestà papale’ intendiamo l’attuale esercizio, che è un qualcosa di materiale e formale nel papato, allora l’attuale esercizio muore effettivamente quando muore il Papa, perché, morto il Papa, non rimane da un lato l’attuale esercizio del potere papale nel collegio se non nella misura in cui è stato stabilito dai suoi predecessori, e neppure rimane, secondo questa modalità, in Cristo, poiché ordinariamente, dopo la sua risurrezione, Cristo non esercita tale potere se non mediante il Papa; infatti, benché Cristo sia la porta, egli ha costituito suoi ostiarii Pietro ed i suoi successori, mediante i quali si apre e si chiude la porta che permette di accedere a lui.”. E Sant’Antonino riassume e conclude: “La potestà della Chiesa non muore, quindi, quando muore il Papa, quanto alla giurisdizione, che ne è come l’elemento formale, ma rimane in Cristo; e non muore neppure quanto all’elezione e alla determinazione della persona, che ne è come l’elemento materiale, ma rimane nel collegio dei Cardinali, ma muore quanto all’attuale esercizio della sua giurisdizione, perché morto il Papa la Chiesa è vacante (Ecclesia vacat) ed è privata dell’esercizio di tale potestà (et privatur administrationis talis potestatis)”». Ricordiamoci bene di queste ragionevoli distinzioni, poiché ci torneranno utili. Leggiamo un ultimo stralcio dal Santo Dottore: «Potestas ergo ecclesiæ non moritur mortuo Papa quantum ad jurisdictionem, quod et quasi formale in papatu, sed remanet in Christo; nec moritur quantum ad personæ electionem et determinationem, quod est tanquam quid materiale, sed remanet in collegio cardinalium, sed moritur quntum ad actualem administrationem jurisdictionem ejus, quia mortuo Papa ecclesia vacat, et privatur administratione talis potestatis. Nec obstat si dicatur Christi sacerdotium durare in æternum sicut Christus, ergo mortuo Papa remanet potestas ejus, quia hoc est verum quantum ad id quod est formale in sacerdotio, sicut enim omnes sacerdotes non sunt nisi unus sacerdos, puta Christus quantum ad potestatem conficiendi, quia omnes conficiunt in persona Christi, sic omnes papæ non sunt nisi unus Papa, puta Christus, quia omnes papæ recipiunt jurisdictionem et potestatem administrandi immediate a Deo, moritur tamen actualis administratio dictæ potestatis mortuo isto vel illo Papa». Sant’Antonino ci ritorna alla pagina 378 § 9 di «Summa Sacræ theologiæ». Il libro è stato digitalizzato dal motore «Google Book», dunque gli interessati credo possano liberamente approfondire sul web ed anche sul PDF di «Sodalitium» numero 67.
Capitolo 30
Egidio Romano è stato un religioso, teologo e filosofo italiano di fine 1200 primi del 1300, generale dell’Ordine di Sant’Agostino. Dopo la sua morte, gli furono tributati i titoli onorifici di «Doctor fundatissimus» e «Theologorum princeps» (cf. «Manuale della storia della filosofia», Parte Seconda, § 267, Discepoli di san Tommaso, di Guglielmo Tennemann, Per Antonio Fontana, Milano, 1832, pagina 364, nota 1). «Il suo principale merito è di aver sviluppato con chiarezza problemi di difficoltà metafisiche, e di aver tentato di conciliare le opinioni opposte sull’essere, sulla forma, sulla materia e sull’individualità» (Ivi.). Egidio Romano afferma nel suo «De Renuntiatione Papae», edizione XXIV, pagina 58 (Roccaberti nella Bibliotheca Maxima Pontificia, t. II; cf. «Chiesa e stato nei teologi agostiniani del secolo XIV», Ugo Mariani O.E.S.A., Roma, 1957, pagina 144, nota 1): «Si videre volumus quid est formale in ipso Papatu, considerare debemus in quibus consistit ipse papatus; nam cum omnis auctoritas et ecclesiastica potestas, vel dicit ea quae sunt ordinis, vel ea quae sunt jurisdictionis, oportet quod ratio papalis potestatis in aliquo illorum existat. Materiale autem in ipso papatu sunt personae, in quibus habet esse papatus, vel quae assumuntur ad papatum, nam potestates, virtutes, et similiter omnes perfectiones non habent materiam ex qua fiunt, sed in qua recipiuntur: cum ergo papatus sit quaedam potestas, et quaedam auctoritas et quaedam perfectio, non habet materiam ex qua, sed in qua: ipsae ergo personae, quae assumuntur ad papatum, et in quibus recipitur papatus, dicuntur esse quid materiale respectu papatus. Causa autem efficiens ipsius papatus est consensus eligentium, et consensus electi: et si dicatur quod est causa efficiens etiam confirmatio ipsius Dei dicemus quod Deus sic administrat res, ut eas proprios cursus agere sinat: ex quo ergo hoc requirit cursus rerum, quod si eligentes eligunt, et intellectus assentit quod ille sit Papa, debemus supponere quod hoc fiat ex divina voluntate». Spiegazione: «Contro (gli) acri polemisti che, appoggiandosi sul principio dell’origine divina dell’autorità di cui è investito il Successore di Pietro, sostenevano l’impossibilità, dopo averla ottenuta, di rinunziarvi senza un espresso consenso da parte di Dio, Egidio (... espose) alcune teorie sulla natura dei poteri, veramente interessanti per chi voglia seguire lo sviluppo del suo pensiero politico. Il nostro scrittore parte da una distinzione concettualista fra potestas e jurisdictio. Ogni autorità spirituale e temporale in quanto è ordo ha un’origine ultraterrena, in quanto è jurisdictio deriva dalle determinazioni umane, essendo indispensabile la cooperazione degli uomini per scegliere la persona che della potestà dovrà essere investita. E così tutte le potestates formalmente in Dio, in concreto si fondano nel consenso degli elettori e nell’assenso dell’eletto» (Ivi., pag. 144). Ancora: «Dei due elementi che le compongono, l’ordine e la giurisdizione, il primo è la base trascendentale e divina del potere e non può essere alienato, l’altro forma la base materiale ed è trasmissibile». Difatti egli afferma: «Quare quae sunt jurisdictionis possunt tolli, non autem quae sunt ordinis» (Ibid., c. XVI, pag. 41). Prosegue: «Igitur si a solo Deo est papatus, est tamen in hac persona vel in illa per cooperationem humanam. Et quia ad talem potestatem habendam intervenit opus humanum, ideo opere humano desinere potest, quia cooperatione humana esse habuit» (Ibid., c. VI pag. 11), spiegazione: «(...) Il Romano Pontefice riceve dall’umana determinazione la jurisdictio che è l’esercizio, il contenuto dell’ordo, e può quindi validamente rinunziare ad essa ed al suo altissimo ufficio quando lo crede opportuno». Ed ancora: «Tutto ciò che deriva da Dio, ma si attua con la cooperazione umana, può essere dagli stessi uomini abrogato» - «Illud quod sic est a Deo, quod ad illud possunt cooperari creaturae, creaturarum opere tolli potest» (Ibid., c. V. pag. 8). L’autore nel «De Renuntiatione Papae» sta difendendo la Chiesa, «contro coloro che dichiaravano non valida l’abdicazione di Celestino V e l’elezione di Bonifacio (VIII) e si appellavano al futuro Concilio», difatti «su questo principio fondava la validità dell’abdicazione di Celestino V». Nel suo «De Potestate Ecclesiastica» espone poi «una dottrina rigidamente teocratica». Considerando valido l’atto di rinuncia per cooperazione umana, credo che analoga ragione si possa usare nella questione del cosiddetto «Papa eretico». Gesù comanda: «Pasce agnos meos, pasce oves meas», non «Occidis agnos meos, oves meas». La Chiesa deve pur difendersi dal «Papa eretico», dunque concludo che può legalmente dichiarare deposto chi coopera per non essere Papa, chi non vuol essere veramente Papa. A me sembra efficace.
Per acquistare il libro cliccare qui
Capitolo 31
Papa san Simmaco, «che, perseguitato a lungo dalla fazione degli scismatici, alla fine, illustre per santità, passo al Signore» (cf. «Martirologio Romano», edizione IV, Vaticano, 1955, pagina 180), afferma: «I nostri predecessori, con la concordia dei Vescovi, hanno sovente deciso e stabilito nei concilii che le pecore debbono rispondere al proprio pastore, alle cui cure sono affidate, a meno che non si allontani dalla vera fede; né formare alcuna accusa contro di lui, se non per cagione di ingiustizie manifeste». Nel Tomus Secundus, di «Conciliorum omnium, tum generalium, tum provincialium ...», Coloniae Agrippinae, 1567, alla pagina 348 leggiamo la sentenza del Pontefice: «Est enim a multis antecessoribus nostris synodaliter decretum atque firmatum, ut oves quae pastori suo commissae fuerunt eum nec reprehendere, nisi a recta fide exorbitaverit, praesumant; nec ullatenus pro quacunque re alia, nisi pro sua iniustitia accusare audeant, quoniam pastoris actus gladio oris non sunt feriendi, quanquam rite reprehendendi aestimentur, nec ullos episcopos suis rebus exspoliatos, vel a sedibus vi aut dolo, aut quocunque ingenio pulsos, sicut et vos de nobis iudicastis, aut ad synodum tam provincialem quam generalem posse convocare, aut in aliquo iudicare antequam cuncta quae eis ablata sunt legibus potestati eorum pacifice per omnia reintegrentur, decernimus». I conciliaristi e pari erranti videro nella sentenza del Pontefice un’aperta dichiarazione di superiorità degli inferiori, ovvero del Concilio sul Papa. Invece Papa san Simmaco non era un conciliarista, né può essere accusato di conciliarismo. Orbene, se consideriamo che un eretico - «(colui) che si allontana dalla vera fede» - dimostra eo ipso «di non essere Papa», la questione è risolta secondo il dogma cattolico. Gli inferiori non giudicano affatto il loro superiore e Papa, bensì un uomo che, come tiene il Liguori, «non essendo affatto idoneo al Papato... sta vacando la Sede». Verosimilmente sant’Antonino parlerebbe di Sede formalmente vacante. Egidio Romano direbbe Sede vacata per cooperazione umana. Si tratta di ipotesi!
Capitolo 32
Francisco Suárez, S.J. è stato un Gesuita, teologo, filosofo e giurista spagnolo del 1500 ed inizio 1600. Nel suo libro «Defensio fidei catholicae et apostolicae adversus anglicanae sectae errores», Pars II, Neapoli, Ex Typis Fibrenianis, 1872, alle pagine 28 e 29 possiamo leggere: «Confirmatur hoc, quia Pontifex in nullo casu, etiam si alicui se subdere velit, potest per censuram compelli, ut est communis consensus theologorum in 4 , dist. 18. et 19 , et in tractatu de Censuris latius diximus. Ratio autem non est alia, nisi quia semper manet superior ilio, cui iurisdictionem committit, et ideo nec contumax esse potest respectu hominis, neque ligari censura, aut alia violenta poena affici, aut deponi. Nam licet in casu haeresis possit deponi, tunc re vera non deponitur ab homine, sed ab ipso Deo, praemissa legitimi concilii declaralione, ut dixi; et ita ibi non intercedit voluntaria subiectio, neque etiam involuntaria coactio personae Pontificis, quamdiu Pontifex est, sed solum cognitio et examinatio causae, quam ipse in eo casu iuste impedire non potest, quia est concessa a Deo tanquam insta et necessaria defensio». Cosa significa? Vediamo: «In caso di eresia il Papa può esser deposto, non dagli uomini, ma dallo stesso Dio, premessa la dichiarazione di un Concilio legittimo. In questo caso non c’è volontaria sottomissione da parte della persona del Pontefice, né una coazione involontaria nei suoi riguardi, mentre egli è ancora Pontefice, ma solo la conoscenza e l’esame delle cause (della sua dimissione da Papa da parte di Dio), che il Pontefice in questo caso non può giustamente impedire, perché è una giusta e necessaria difesa concessa da Dio (alla Sua Chiesa)». Anche il Suárez giunge alla stessa conclusione degli altri autori. Preciso che, con questa ricerca, non intendo affatto fare leva sulla legge del numero; al contrario, intendo dimostrare che, sulla questione del cosiddetto «Papa eretico», in linea di massima e visti i ragionamenti (esempio: «l’eretico non è Papa, o non lo è più»), le opinioni degli eruditi convergono quantomeno nelle due soluzioni: 1° del Concilio generale imperfetto, 2° del Collegio cardinalizio. Il Suárez parla di «giusta e necessaria difesa concessa da Dio (alla Sua Chiesa)». Il cosiddetto «Papa eretico» potrebbe anche, in via eccezionale, rimanere folgorato da un fulmine, come vogliono alcuni contemporanei; tuttavia la teologia deve dare la risposta certa e non sensazionalista. Noi dobbiamo avere dalla teologia la risposta immediata, umana e legale: poiché il teologo non è la fattucchiera! Altrettanto meschina è la posizione di quei fedeli che ripetono ossessivamente: «C’è il Papa eretico ed io disobbedisco per salvarmi, tanto il Cuore di Maria trionferà». Per me il Cuore di Maria trionfa da sempre e chiede instancabilmente, col diritto divino, di obbedire al Papa, parimenti di non riconoscere per Vicario di Cristo un noto divulgatore di errori ed eresie. Ci tornerò!
Capitolo 33
Domenico Palmieri, valente teologo del 1800, scrisse il «Tractatus de Romano Pontefice» cum prolegomeno de Ecclesia, Edito Altera, Prati, Ex Officina Libraria Giachetti, 1891. Alla pagina 717, Pars II, Caput II - De infallibili Magisterio Romani Pontificis, Thesis XXXII, Scholion I, scrive: «Quaeri solet an Pontifex, ut privata persona est, cum actu non fungitur munere Doctoris Ecclesiae, errare possit in fide. Quaestio propria est de errore circa articulum fidei iam definitum, ita ut, si volunlarius sit, vera sii haeresis. Quidam negant cum Bellarmino (De Rom. Pont. I. 4. c. 6). Verum cum id fieri posse veteres supposuerint ipsique Pontifices idem satis significaverint (cf. Innocentium III. Sem. 2° de Consecratione sua. “In tantum fides mihi necessaria est, ut cum de ceteris peccatis solum Deum iudicem habeam, propter solum peccatum, quod in fide committerem, possem ab Ecclesia iudicari” et Adrianum II in Allocutione 3a lecta in Syn. 8. act. 7a) permiserintque in Decreto Dist. 40. c. 6 legi verba Bonifacii Archiepiscopi Moguntini: “Culpas (Rom. Pontificis) istic redarguere praesumit mortalium nullus; quia cunctos ipse iudicaturus a nemine est iudicandus, nisi forte deprehendatur a fide devius”: ceusemus non oportere nos, plusquam ipsa Romana Sedes, sollicitos esse de hac praerogativa asserenda successoribus Petri. Allata quidem verba accipienda sunt de Pontifice privatim errante in rebus iam definitis aut aequivalenter traditis in Ecclesia (§. 21., n. 7.): nani circa alia nullum iudicium institui posset. Quaeres, quid de eorurn Theologorum et Canonistarum sententia dicendum sit, qui aiunt in casu haeresis Pontificem deponi posse. Respondeo l° casum esse hypotheticum, qui forte nunquam realis fuit aut erit: 2° Admissa hypothesi, ea sententia sic accipienda est, ut Pontifex obstinatus in haeresi (obstinatum inquam: si enim ipse Ecclesiae monenti cedit, nihil superest agendum) non ab homine sed ab ipso Deo deponaiur, auferente ab eo iurisdictionem datam: Ecclesia vero tantum declaret ipsum esse haereticum, ideoque a Deo iurisdictione spoliatum (...)». Prosegue usando la Scrittura a supporto del suo sentire. Egli afferma: «Ci si domanda, abitualmente, se il Pontefice, come persona privata, quando non esercita in atto la funzione di Dottore della Chiesa, possa sbagliare nella trasmissione della fede. La questione riguarda precisamente l’errore circa un articolo di fede già definito, così che, se (l’errore) fosse volontario, sarebbe vera eresia (formale). Alcuni, con san Roberto Bellarmino, negano l’eventualità (...). Tuttavia, poiché gli antichi autori lo ammettevano, ed anche gli stessi Pontefici lo hanno sufficientemente affermato (Innocenzo III, Serm. 2° De Consecratione sua: “La fede mi è tanto necessaria che, mentre per gli altri peccati ho solo Dio come giudice, per il solo peccato che commettessi contro la fede, potrei esser giudicato dalla Chiesa”. Vedi Adriano II, Allocuzione 3a, letta nel Synodo 8, act. 7), e nel Decreto Dist. 40, c. 6, permisero che si leggessero le parole attribuite a san Bonifacio, Arcivescovo di Magonza: “Nessuno dei mortali presume di rimproverare le colpe del Romano Pontefice, perché colui che dovrà giudicare tutti non è giudicato da nessuno, eccetto, forse, il caso in cui sia riconosciuta la sua deviazione dalla fede”, non riteniamo di dover esser più solleciti della stessa Sede Romana nell’affermare tale prerogativa nei successori di San Pietro. Le sentenze sopra riportate devono riferirsi al Pontefice come persona privata che erra a proposito di verità già definite o trasmesse dalla Chiesa in modo equivalente. (...) Cosa dire circa quella sentenza di canonisti e teologi, secondo cui, in caso di eresia, il Pontefice possa venire deposto? Rispondo. 1° Il caso è ipotetico, perché probabilmente non è mai stato reale, e né mai lo sarà; 2° Ammessa l’ipotesi, quella sentenza deve esser considerata in questa maniera: il Pontefice che fosse ostinato nell’eresia (dico ostinato: se fosse ammonito dalla Chiesa e recedesse dal suo errore, non si deve procedere più contro di lui), non è deposto dall’uomo, ma da Dio, il quale gli toglie la giurisdizione che gli aveva dato. La Chiesa solo dichiarerà che lui è un eretico, e perciò spogliato da Dio della giurisdizione». Anche il Palmieri evidenzia l’aspetto soprannaturale - o autorità - del Papato: «Dio gli toglie la giurisdizione che gli aveva dato»; e lo distingue da quello prettamente legale ed umano: «la Chiesa solo dichiarerà che lui è un eretico».
Capitolo 34
Dice Cornelio Alapide commentato dall’Abbé Emmanuel Barbier: «La vera fede e la vera Chiesa sono talmente inseparabili, che se intorno ad un solo punto, quello per esempio dell’invocazione dei Santi, la Chiesa si allontanasse dalla vera fede, sarebbe necessariamente eretica, cesserebbe sul fatto di essere la Chiesa di Dio e diventerebbe la Chiesa di Satana; a quel modo che una persona, la quale erra su di un articolo qualunque di fede, non è più ortodossa, ma eretica, benché intorno a tutti gli altri punti senta con gli ortodossi». Tuttavia: «La Chiesa cattolica, apostolica, romana rimase invariabile da Gesù Cristo in qua per la sua unità nella fede, nei sacramenti, nelle sue leggi, nel suo capo. Ella ha veduto succedersi alla sua testa una non interrotta genealogia di sommi Pontefici e di Vescovi; noi ne siamo certi per le storie e per i monumenti autentici che ci notano la successione dei primi pastori non solamente di secolo in secolo, ma di anno in anno. E non importa se si è talvolta protratta per mesi ed anche per anni l’elezione di un nuovo Papa, o se sorsero antipapi; l’intervallo non distrugge la successione, perché allora il clero ed il corpo dei Vescovi sussiste tuttavia nella Chiesa, con intenzione di dare un successore al defunto Pontefice non appena le circostanze lo permettano». Aggiunge il Barbier - sempre nei «Tesori di Cornelio Alapide»: «(...) Il Liguori dice essere pienamente convinto, che coloro i quali sostengono che qualunque romano Pontefice può sbagliare nei suoi decreti su la fede, recano nella Chiesa la peste e la rovina; e la storia prova che quelli i quali resistettero superbi ai decreti della santa Sede, cominciarono con lo scisma, finirono nell’eresia. Appoggiati a tutte queste ragioni, il Suarez, il Bannez ed il Bellarmino dicono erroneo e prossimo all’eresia il sentimento contrario. Eccetto i gallicani, che sono pochissimi, tutti i Vescovi in generale riconoscono l’infallibilità del Papa». All'epoca non era ancora stato promulgata la Costituzione dogmatica Pastor Aeternus.
Capitolo 35
Il libro «Dello stato della Chiesa e legittima potestà del Romano Pontefice dal medesimo sostenuta conforme l’antica tradizione: libro apologetico contro il nuovo sistema dato alla luce da Giustino Febronio, J. C., per conservare nell’unione i fedeli, e disingannare gli eretici», Venezia, 1766, Presso Tommaso Bettinelli, Con Licenza de’ Superiori e Privilegio, dovrebbe essere del Minore conventuale Giulio A. Sangallo. Questo testo è una confutazione a Gustino Febronio, il quale Febronio «con la sua opera vorrebbe mettere scompiglio in tutto l’ordine della Gerarchia Ecclesiastica; e tacciare il supremo Capo della Chiesa di usurpatore di una ingiusta autorità» (in A. 2). L’autore alla pagina 266 ci dice: «(Febronio) porta poi il caso, in cui si dovesse procedere contro la persona del Pontefice, allora, dice, non può esserci alcun dubbio che il Concilio avrà tutta l’autorità di definire senza il consenso, accettazione, o confermazione del Papa, che condanna come reo». Quindi, secondo Febronio, il Papa non ha autorità suprema su tutta la Chiesa. Replica il nostro autore: «Il solo caso che può ammettersi, è dell’eresia formale, in cui cadesse il Pontefice, poiché allora più bravi teologi, col Bellarmino (cf. Lib. 2, De Romano Pontifice, c. 30), accordano, che potrebbe il Concilio contro di lui procedere. Ma avvertasi, che il Papa eretico per se stesso tosto lascia di essere Papa, e Capo, siccome cessa di essere Cattolico, e membro del Corpo della Chiesa: né il Concilio, che accusasse la causa contro questo Papa potrebbe dirsi Ecumenico. (...) Quand’anche la Chiesa si ritrovasse nella funesta crisi di vedere il suo Capo infetto di eresia, dovrebbe il Sinodo in quella emergenza far uso della bella regola lasciata dal Sinodo Ecumenico VIII, al Can. 13 (...) dove si dice che se nella Chiesa Romana insorgesse qualche ambiguità, e controversia, d’uopo sarebbe con grande riverenza e circospezione eliminare la questione, e decidere, non però con arditezza proferir giudizio contro il Pontefice romano». Conclude alla pagina 466: «Si propone fra i Teologi la questione, se si possa deporre un Papa eretico; a cui tutti rispondono con sentenza affermativa; anzi dicono che la deposizione diviene a jure, perché l’eresia fa per se stessa, che il Papa non sia più nella Chiesa; dunque non è più Capo della Chiesa. (...) Fino ad ora, nella storia, nessuno è stato detronizzato per eresia».
Capitolo 36
Alla colonna 811 del libro «Controversiarum Roberti Bellarmini S.R.E. Cardinalis Amplissimi defensio», Tomus Secundus, 1609, Jacob Gretser, che usa san Roberto Bellarmino, in «Defensio Cap. 30 e 31, Lib. II», distingue fra la soluzione data dal Bellarmino e quella che vuole il Gaetano. Afferma: «Sequitur Bellarminus eorum sententiam, qui docent, Papam haereticum manifestum per se desinere esse Papam et Caput Ecclesiae, nec ab Ecclesiae deponi, sed potius iam depositu declari, iudicari e puniri. Et copiose contra Caietanum disputat, qui arbitrabatur, Papam manifestum haereticum, non ipso facto deponi; et ex dignitate sua excidere, sed per Ecclesia demu sententiam e iudicium de grado suo deiici». Egli procede nella sua dissertazione e conclude: «(...) Caietanus diceret, in hoc casu Pontefice iudicari posse; at non in alio Bellarminus quoque negabit minorem, si verbum deponi accipiatur stricte, non enim Ecclesia deponit Papam manifestum haereticum; sed iam ipso facto et lapso in manifestam haeresin, depositum declarat; et sic non Papam, se eum, qui fuit Papa, iudicat e punit; et haec omnia procedunt ex eorum sententia; qui Papam, ut privatu doctorem in haeresin incidere posse arbitrantur». Egli dice: «Bellarmino segue l’opinione di coloro che insegnano che il Papa eretico manifesto cessa a causa sua di essere Papa e Capo della Chiesa, e non può essere deposto da Capo della Chiesa, ma piuttosto essere dichiarato ormai deposto, giudicato e punito. E abbondantemente disputa contro il Caietano, che reputava che il Papa eretico manifesto non è deposto ipso facto; e che quindi (il Papa) è privato della sua carica soltanto attraverso una pronuncia ed un processo da parte della Chiesa. (...) Caietano dice che in questo caso possa essere giudicato il Pontefice; ma Bellarmino non in altro negherà di meno, se è accettata la sentenza che è deposto in senso stretto, la Chiesa infatti non depone il Papa manifesto eretico, ma già per il solo fatto e per la caduta nella manifesta eresia, dichiara deposto e così giudica e punisce non (chi attualmente è) il Papa, ma colui (che) è stato Papa; e tutte queste cose provengono dall’affermazione di coloro che reputano che il Papa possa cadere in eresia come privato dottore» (traduzione di M. Martone). San Bellarmino dice ancora («De Romano Pontefice», II, 30): «Questo principio è certissimo. Il non cristiano non può in alcun modo essere Papa, come ammesso da Gaetano stesso. La ragione di ciò è che egli non può essere il Capo di ciò di cui non è membro; orbene, colui che non è un cristiano non è un membro della Chiesa ed un eretico manifesto non è un cristiano, come chiaramente viene insegnato da san Cipriano (Libro 4, Epistola 2), da sant’Atanasio (Scritto II contro gli Ariani), da sant’Agostino (Il grande Cristo, capitolo 20), da san Girolamo (Contro Lucifero) ed altri; pertanto l’eretico manifesto non può essere Papa». Se non ricordo male, ho tradotto quest'ultima citazione da una versione inglese del «De Romano Pontefice».
Capitolo 37
Tutti gli autori usati (sono davvero tanti) convergono nella medesima conclusione: il cosiddetto «Papa eretico» - colui che dimostra di non essere Papa - va deposto dalla Chiesa. Nostro Signore non avrebbe mai lasciato la questione irrisolvibile: Dio non è un irresponsabile! Gesù ha conferito prima al Papa, poi alla Chiesa la potestà di legiferare. A san Pietro dice: «Tibi dabo claves regni caelorum; et quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum in caelis, et quodcumque solveris super terram, erit solutum in caelis». Ed alla Chiesa col Papa: «Amen dico vobis: Quaecumque alligaveritis super terram, erunt ligata in caelo; et, quaecumque solveritis super terram, erunt soluta in caelo». Poco prima Nostro Signore afferma: «(...) quod si noluerit audire eos, dic ecclesiae; si autem et ecclesiam noluerit audire, sit tibi sicut ethnicus et publicanus». Ovvero, se l’errante non ascolterà la monizione della Chiesa, egli sia considerato etnico e pubblicano. Tornerò sull'argomento. Siamo a P. Mattheus Conte a Coronata OMC, egli scrive: «(...) Certi autori negano questa tesi: non si può ammettere che il Pontefice Romano possa essere eretico. Non si può provare tuttavia, che il Pontefice Romano, come dottore privato, non possa diventare eretico, se nega con pertinacia un dogma definito. Questa impeccabilità non gli è stata promessa mai da Dio. Perciò, Innocenzo III ha ammesso esplicitamente che il caso può succedere. Se veramente il caso accade, per diritto divino, decade dal suo ufficio senza nessuna sentenza, neanche declaratoria. Colui difatti che, apertamente, professa l’eresia si separa dalla Chiesa e non è probabile che Cristo conservi ad un tale Pontefice indegno il suo Primato sulla Stessa. Perciò, se il Pontefice Romano professa l’eresia, è privato della sua autorità prima di qualsiasi sentenza che, del resto, è impossibile da portare (...)» («Institutiones iuris canonici», Ed. Marietti, Torino, 1928, vol. I, p.367.).
Capitolo 38
Agostino Trionfo da Ancona fu un filosofo e teologo di fine 1200, inizio 1300. Nella sua famosa opera «Summa de potestate ecclesiastica», edita in anno Domini 1320, Romae, Ex Typographia Ferrarij, 1583, affronta la questione del Papa che dovesse errare. In Articulus VI, «Utrum Papa in potestate clavium possit excedere, vel errare», dalla pagina 125, egli sostiene: «Se il Papa possa (o meno) eccedere o essere in errore nella Potestà Sacra (nell’uso delle chiavi). Si vedano gli autori citati nei precedenti articoli di questa questione. Si procede in questo modo verso il sesto articolo. Sembra infatti che il Papa non possa né eccedere né errare nell’uso del Potere delle chiavi. Poiché in ciò che è infinito non può sussistere eccesso alcuno: così il Potere delle chiavi nel Papa è infinito. (...). 2. Inoltre: l’eccesso consiste nell’usurpare il potere altrui: ma il Papa non può usurpare il potere di un altro dal momento che è il signore di tutte le cose. Quindi non può eccedere nel potere. 3. Inoltre: la Chiesa non può essere in errore come svela la questione 24, I cap. Ma il Papa è il capo della Chiesa e dunque non può errare nella scienza sacra. In senso contrario è comune opinione dei dotti che il Papa possa tutto tranne (in contrarium) eccedere nella Potestà Sacra e di non errare nella scienza sacra. Soluzione: il Papa non può sbagliare, se non accidentalmente nella Potestà e nella scienza sacra il cui uso dipende da Dio. Così come per accidente può naturalmente abusarsi anche per bravura. Non allo stesso modo in verità per ciò che riguarda la forma (formaliter). Rispondo dicendo che bisogna parlare della Potestà Sacra allo stesso modo in cui parliamo delle virtù, secondo, d’altra parte, dice sant’Agostino in relazione alla fine del secondo libro sul libero arbitrio, capitolo XIX. Nel campo delle virtù non può sussistere eccesso; né l’uomo può fare di esse un cattivo uso. Il che è vero per sé e dal punto di vista formale. Per sé, certamente ogni uso della virtù è buono: per ciò che riguarda la forma, senza dubbio, poiché la stessa virtù è una qualità formalmente buona, nonché giusta nello stesso senso di sant’Agostino: la virtù è una buona qualità della mente, con la quale si vive rettamente e della quale nessuno fa un cattivo uso e che Dio utilizza nei nostri confronti e per il nostro bene. Così come dalla forma del calore non procede nulla se non un calore in apparenza, allo stesso modo dalla virtù non procede nulla se non un bene formale e l’esercizio stesso della virtù. Secondo, d’altra parte, ciò che afferma il Filosofo nel II capitolo dell’Etica quando dice: la virtù è ciò che perfeziona chi la possiede, ed il suo esercizio produce il bene. Tuttavia per puro incidente (incidentalmente) l’uomo può fare un cattivo uso delle virtù da un punto di vista materiale. Ma proprio incidentalmente, giacché così come, se l’acqua riscaldata viene posta al vento si congela più rapidamente rispetto a quanto (avverrebbe) se vi fosse posta acqua fredda, (per il motivo che l’acqua riscaldata è più rarefatta e con i pori dilatati ed il freddo penetra maggiormente attraverso i pori dilatati per congelarla); allo stesso modo, se le virtù vengono esposte al vento affinché l’uomo voglia trarvi una vana gloria (oppure voglia avere da esse una vana gloria: la prima traduzione è preferibile ad sensum, ndR) se ne fa un cattivo uso. Allo stesso modo secondo quanto riferisce san Gregorio in relazione alle stolte vergini quando pronuncia l’homelia XII. Poiché mentre reclamano, per mezzo della loro verginità, gloria all’esterno, non hanno voluto avere olio nei loro vasi. In verità, dal punto di vista materiale, se qualcuno dovesse eccedere in grandezza delle virtù e dovesse cogliere l’occasione per inorgoglirsi e per violare la giustizia, farà un cattivo uso di tali virtù da un punto di vista materiale. Ciò che è stabilito per le virtù può essere detto anche per il rispetto della potestà sacra del Papa. Poiché tale potestà gli è stata attribuita da Dio, egli non può eccedere in essa, o errare o utilizzarla in maniera indegna per se e dal punto di vista formale. Poiché ogni uso della potestà sacra è giusto e retto, poiché è derivata da colui il quale è giusto ed il cui giudizio è retto. Similmente ogni uso della scienza sacra è vero e ragionevole, poiché (essa) deriva da colui che è la via, la verità e la vita. Ma accidentalmente e materialmente il Papa può eccedere anche nella potestà sacra; e nella scienza sacra può errare secondo la stessa modalità di cui si è detto in precedenza per le virtù». La traduzione è di F. Salvatore Rea. Agostino Trionfo, nel mentovato libro, Articulus VI, «Utrum ad Concilium generale spectet Papam in haeresi deprehensum condemnare», alla pagina 54, risponde alla domanda: «Papae depositio ad Concilium spectat quia Papa in haeresi perseverans, ipso facto mortuus est. Morto autem ipso, quatum ad corpus, quisnam eius potestatem in Cardinalium Collegio, aut Ecclesiae universalis remanere non asseverat?». Risposta: «Respondeo, dicendum, dupliciter potest ostendi in casu haeresi depositionem Papae ad Concilium spectare: Primo quidem, sicut Papa mortuo, potestas eius remanent in Collegio Cardinalium, vel in Collegio universalis Ecclesiae (come ha detto sopra, ndR) sic Papa in haeresi deprehenso, statim ipso facto potestas eius remanent in Ecclesia, quia solum per tale crimen Papa desinit esse Papa, per talem igitur potestatem Ecclesia posset illum damnate, sicut per talem potestatem potest alium sibi praeficere (...)». Egli ritiene che, qualora il Papa dovesse diventare eretico, la Chiesa dovrebbe regolarsi come fosse morto. La deposizione spetterebbe alla Chiesa, la quale conserverebbe, per il fatto stesso, anche la potestà di elezione. La Questione V si intitola: «De Papae depositione» ed in essa Agostino Trionfo analizza il caso. All’articolo I, dopo aver speculato, ci dice che se il Papa dovesse deviare dalla fede, egli sarebbe morto nello spirito. Come un uomo morto non è più un uomo, così il Papa eretico non è Papa, pertanto, per il fatto stesso, è deposto. Il libro di Agostino Trionfo è davvero interessante ed è reperibile su «Google Book».
Capitolo 39
Alfonso Muzzarelli fu uno degli autori più apprezzati dal Papa Pio VI. Nel luglio 1803 il Pontefice lo nominò teologo della Sacra Penitenzieria. Fu anche arrestato per non aver prestato giuramento al Bonaparte. Uno dei suoi primi obiettivi polemici fu Jean-Jacques Rousseau: nel 1782 diede infatti alle stampe l’«Emilio disingannato. Dialoghi filosofici» (Siena), nel quale confutò le idee pedagogiche contenute nell’«Émile, ou de l’éducation» (1762) del filosofo ginevrino («Treccani»). Scrive il Muzzarelli dalla pagina 55 a seguire, nel mentovato libro, al volume VIII, Venezia, Tipografia Gattei, 1828: «(...) Un Papa eretico deve essere esaminato, giudicato e condannato come tale dalla Chiesa universale, e poi deposto dalla Chiesa medesima. Ciò è certo anche nell’opinione di quelli, i quali vogliono che un Papa eretico decada dal Pontificato di diritto divino; tuttavia è sempre vero che non potrà considerarsi decaduto fino a quando la Chiesa universale non lo dichiari. (...) Un Papa eretico (...) che abusa della sua autorità in danno generale della Fede, e della Chiesa, porta la guerra al bene spirituale del Popolo; i Cristiani possono restare da lui ingannati inevitabilmente, ed innocentemente nell’interesse maggiore, che abbiamo cioè in quello dell’eterna salute (...). Si può notare, tuttavia, che la Divina Provvidenza (...) non ha mai permesso che ciò accadesse in diciotto secoli. Qualche Papa ha rinunziato spontaneamente; alcuni non sono stati riconosciuti, perché illegittimi; nessuno è stato deposto come eretico». La citazione è, voglio sottolinearlo, del 1828.
Capitolo 40
Francesco Maria Pedrazzi fu un Sacerdote ed esaminatore sinodale. Scrive nel suo «Della podestà del sommo pontefice romano in confutazione delle nuove opinioni ...», Pesaro, 1786, nella Nuova Stamperia di Domenico Lazzarini, Con Licenza de’ Superiori, dalla pagina 71: «Non avendo il Papa sopra di sé alcun superiore, dunque se incorre nell’eresia, o manchi in altro, non può essere punito? (...) Varie sono su questa questione le opinioni degli autori: la più comune è, che se il Papa cadesse in eresia manifesta come uomo privato, per quello cesserebbe di essere membro della Chiesa; né potrebbe essere Capo di quel Corpo, di cui cessò di essere membro. In questo caso rimarrebbe deposto dal Pontificato, e si considererebbe come se avesse fatto una rinuncia, allorché professò l’eresia. Né sarebbe il Concilio o la Chiesa che lo deporrebbe, ma la sua medesima eresia lo dichiarerebbe deposto (...)».
Capitolo 41
Scrive Emidio Nannetti nel suo «Brevi Nozioni di Diritto pubblico ecclesiastico», Bologna, per Tipi di Jacopo Marsigli, 1840, alla pagina 220: «Bisogna far presente che la questione di cui sto parlando (del rapporto fra Papa e Concilio, ndR) non riguarda e non può riguardare (il caso) di un Papa notoriamente eretico, o dubbio; perché se è eretico in modo manifesto non essendo più della Chiesa, non potendo esserne membro, non può certamente esserne Capo; dimodoché se si dicesse che un Concilio (nel deporlo, ndR) è superiore ad un tal Papa, sarebbe lo stesso che affermare esser il Concilio superiore al nulla, perché allora non esisterebbe nessun Papa: lo stesso ha luogo se il Papa fosse dubbio, come per esempio accadrebbe in uno scisma, qualora vi fossero più Pontefici (come difatti sgraziatamente è alcuna volta avvenuto) e si fosse in dubbio a chi si dovesse obbedire: pari allora essendo, non esisterebbe Papa, od essere incerti di chi sia il vero: ed in tal frangente si potrebbe essere anche incerti se un vero Papa ne esistesse; quindi è chiaro che in tal caso la questione sopra enunciata non ha luogo, perché non può dirsi il Concilio superiore a chi non si conosce veramente se esista. (...) Dunque solo fuori di questi casi (si può discutere se un Concilio generale possa mai essere superiore al Papa legittimo ... ossia mai)». Per esempio, «il Concilio di Costanza fu convocato per togliere lo scisma dei tre Papi dubbi, perciò è fuori di questione, anche perché fu confermato da Papa Martino V ivi eletto».
Capitolo 42
L’Abate benedettino Matteo Petitdidier è autore del «Trattato teologico dell’autorità ed infallibilità dei Papi», di cui ho consultato copia stampata in Roma, 1731, nella Stamperia Antonio de’ Rossi, Con Licenza de’ Superiori. Si legge alla pagina 410: «(...) Il Papa non può essere giudicato da nessuno nisi sit devius a Fide. Sicché una simile disposizione non porta che il Papa sia sottoposto al Concilio nelle materie di Fede: ma solamente, che potrebbe egli talvolta esservi soggetto, se abbandonasse la Fede, e si desse all’eresia. Questo è l’unico caso notato dai Sacri Canoni; e comecché l’eccezione conferma la Regola, si deve perciò ritenere che in tutti gli altri casi (toltane l’eresia) il Concilio non può “essere superiore” al Papa. (...) Sopra il Capitolo dell’eresia, il Cardinale Roberto Bellarmino risponde che un Papa che divenisse eretico (in pubblico), cesserebbe immediatamente di essere Papa; stante che non sarebbe più della Chiesa: e lo comprova con l’autorità di san Cipriano. (...) In caso di Papa eretico occulto, egli non potrebbe essere giudicato dalla Chiesa, la quale non giudica le cose occulte. (...) Se il Papa fosse scoperto eretico da testimoni, così come esigono i Canoni, la sua eresia non sarebbe più occulta, ma sarebbe divenuta palese (...)». Anche l’Abate Matteo Petitdidier è stato citato altrove in questi appunti.
Capitolo 43
Ludovico Antonio Muratori, bibliotecario del Serenissimo Signore Duca di Modena, scrive in «Opere del preposto ...», Tomo Quarto, stampato in Arezzo, 1767, per Michele Bellotti, Con Licenza de’ Superiori, dalla pagina 400 a seguire: «Il Cardinal Bellarmino fu uomo di gran sapere, giudizio e probità. (...) Non è possibile che egli abbia insegnato una dottrina che al solo udirla fa ribrezzo anche a noi Cattolici (e non solo ai non Cattolici). La medesima dottrina è inoltre confermata ed insegnata comunemente e pubblicamente dai Teologi della nostra Chiesa, dai Concili, e dallo stesso san Roberto Bellarmino Lib. II Cap. 30 del De Romano Pontifice, che se mai dovesse accadere, che il Papa cadesse in Eresia manifesta, egli cesserebbe d’essere Papa, e potrebbe essere giudicato e condannato, ossia dichiarato deposto dalla Chiesa, non essendo di dovere, che le pecorelle abbiano da tenere a Padrone un Lupo micidiale. Sicché se il Papa arrivasse ad insegnare (...) che i vizi sono virtù e che le virtù sono vizi, con enorme manifestissima Eresia: egli cesserebbe di essere Papa, e quell’Eretico sarebbe rigettato da tutti». Prosegue: «(...) Ho cercato e trovato la fonte, cioè nel Lib. IV, Cap. V del De Romano Pontifice dove egli vuol provare, che il Papa non può errare in praeceptis morum, quae toti Ecclesiae praescribuntur, et quae in rebus necessariis ad salutem, vel in iis, quae per se bona, vel mala sunt, versantur. Ora, egli argomenta così: “Se il Papa errasse in praeceptis morum da salutem necessariorum, tunc tota Ecclesia graviter laederentur, et erraret in rebus necessariis. Ma questo errore nella Chiesa non si può ammettere perché sarebbe contro la promessa di Nostro Signore (Joan. XVI) Cum venerit ille Spiritus veritatis, docebit vos omnem veritatem. Dunque il Papa non potrà mai insegnare che il vizio sia virtù, e che la virtù sia vizio”. Aggiunge il Bellarmino: Quod autem non possit Pontifex errare in Moribus per se bonis vel malis, probatur. Nam tunc Ecclesia non posset vere dici Sancta, ut in Symbolo Apostolorum vocatur. Nam Sancta dicitur potissimum ob sanctam professionem, ut alibi ostendimus, quia nimirum legem et professionem sanctam profitetur, quae NIHIL DOCET FALSUM, NIHIL PRAECIPIT MALUM. Secundo, quia tunc necessario erraret in Fide. Nam FIDES CATHOLICA DOCET, Omnem Virtutem esse BONAM, et omne Vitium MALUM. Si autem Papa erraret praecipiendo Vitia esse Bona, et Virtutes Malas, nisi vellet contra conscientiam peccare”». Cosa vuol dire san Roberto Bellarmino? «È Dogma di Fede che ogni virtù è buona ed ogni vizio è male; ed è parimenti Dogma di Fede, che la Chiesa non può errare, che essa deve essere sempre Santa, che essa non può insegnare cose False, né comandare il Male. Ma se il Papa errasse nel comandare i vizi, né sarebbe più la Chiesa Santa, perché crederebbe bene il male, male la virtù: il che secondo le promesse di Dio non può essere, dunque il (vero, ndR) Papa non può errare in questo, né comandare i vizi, né proibire le virtù». Sicché «non può mai essere che il contrario sia insegnato dal Romano Pontefice, né può essere che la Chiesa, per ubbidire al Papa, arrivi a credere o ad operare ciò che non va creduto, né operato». Prosegue l’Autore: «Quand’anche dovesse accadere un simile errore, ed il Papa di fatto errasse (negli Articoli di Fede, ndR), che è materia importantissima: la Chiesa preservata da Dio non gli crederebbe, né lo ubbidirebbe in questo. Allora avverrebbe, come già detto, che egli sarebbe considerato e trattato da Eretico; e non solamente il gregge non sarebbe in ciò tenuto ad ubbidirgli, ma egli cesserebbe di essere Papa, e la Chiesa procederebbe a condannarlo, ossia a dichiaralo condannato da Dio. (...) Ciò che sto dicendo è sentenza, o per meglio dire è Dogma di noi Cattolici: che la Chiesa non possa cadere in errore e che il Papa non possa insegnare il male per bene, ed il bene per male; che non possa né comandare i vizi, né proibire le virtù».
Capitolo 44
Tommaso Elisio, nominato spesso come “Elysius, de Elisio, Eligio” fu un predicatore Domenicano di fine 1.400: «La sua formazione scolastica lo portava a vedere nell’eresia un male da combattere, anche con estremi rimedi, ribadendo con zelo i principali punti del dogma cattolico e della disciplina ecclesiastica» («Treccani»). Nel suo libro «Piorum clypeus aduersus veterum recentiorumque hereticorum prauitatem Fabrefactus», per Thomam Elysium Neapolitanum, ordinis Praedicatorum obseruantiae. In quo omnia contenta humiliter, ac reuerenter, Sanctae Romanae Ecclesiae iudicio, censuraeque subiicit, Venetiis, Apud Salamandram, 1563, dalla pagina 301, Articulus XII, tratta il seguente argomento: «An Concilium possit Papam deponere aliter, quam pro haeresim». Egli scrive: «(...) dicimus, quod licet concilium recte congregarum possit deponere papa haereticorum, declarando illum non esse papam, ut factum est in illis concilys, nunquam tamen potest dimittere verum, et in dubium papam, et si secus sancitum fuerit totum sit irritum, et inane, et ignoranter est factum, et longe errarunt, et tales in testimonium adducere est profecto multiplicare inconvenientis». Fa una lunga disquisizione, i cui punti V e VI mi sono stati gentilmente tradotti da F. Salvatore Rea. Conclude: «(...) e se allora si uccide immediatamente, non si uccide un Papa, il quale, a causa di ciò, ha perso il suo privilegio ed allora sarà Papa materialmente ma non formalmente (... quia tunc est papa materialiter et non formaliter). Al sesto articolo sentenziamo, dunque, che è lecito che un Concilio, regolarmente adunato, possa deporre un Papa eretico, dichiarando che egli non sia Papa, così come proclamato in quel Concilio. Tuttavia giammai si può dimettere un Papa nel dubbio, e qualora si sancisse diversamente ciò costituirà errore, e si sarà agito in via imprudente e con ignoranza, e convocare in una testimonianza chi avrà parlato in tal modo equivarrà a moltiplicare gli inconvenienti». Sto cercando di menzionare il necessario.
Capitolo 45
Stefano Sipos è stato docente di Diritto canonico nel Seminario di Pecs in Ungheria (cf. «Origine ed esercizio della potestà dei Vescovi dal Vaticano I ...», Francesco Viscome, E. P. Gregoriana, Roma, 1997, pagina 159). Nel suo famoso «Enchiridion iuris canonici», Sipos spiega che la Potestà ecclesiastica è duplice: la Potestà d’ordine viene conferita al momento della valida ordinazione; mentre la Potestà di giurisdizione ordinariamente si ottiene con il mandato del superiore, tramite il Pontefice. Senza il Papa non c’è la giurisdizione ordinaria: «Proclamiamo, sulla scorta delle testimonianze del Vangelo, che il primato di giurisdizione sull’intera Chiesa di Dio è stato promesso e conferito al beato Apostolo Pietro da Cristo Signore in modo immediato e diretto», afferma la «Pastor Aeternus». Dunque Sipos fa eccezione per il Supremo Pontificato, in quanto in esso la Giurisdizione si ottiene immediatamente da Dio - per diritto divino - adempiute le condizioni della legittima designazione e la sua accettazione («Enchiridion», pagine 87 ed 88, edizione 1960; cf. Op. cit., pagina 159). La Potestà di giurisdizione dei Vescovi dipende dal Romano Pontefice e non viene immediatamente da Dio. Nel nostro contesto giova ricordare che mentre l’Ordine ha un carattere indelebile, la Giurisdizione si ottiene e si perde, e nel Pontefice ciò avviene «in modo immediato e diretto (da Cristo Signore)». Sipos, a proposito dell’elezione del Papa, afferma: «Eligi potest masculum, usu rationis pollens, membrum Ecclesiae. Invalide ergo eligerentur feminae, infantes, habituali amentia laborantes, non baptizati, haeretici, schismatici» (pagina 191, Pecs, 1940). Egli sostiene che, per diventare Papa, bisogna essere «materia apta» al Pontificato. Dunque che, per ottenere da Nostro Signore Gesù Cristo la Potestà suprema di giurisdizione - («Se qualcuno affermerà che il Romano Pontefice ha semplicemente un compito ispettivo o direttivo, e non il pieno e supremo potere di giurisdizione su tutta la Chiesa, non solo per quanto riguarda la fede e i costumi, ma anche per ciò che concerne la disciplina e il governo della Chiesa diffusa su tutta la terra; o che è investito soltanto del ruolo principale e non di tutta la pienezza di questo supremo potere; o che questo suo potere non è ordinario e diretto sia su tutte e singole le Chiese, sia su tutti e su ciascun fedele e pastore: sia anatema», Concilio Vaticano, «Pastor Aeternus») -, è necessario essere battezzati, di sesso maschile, sani di mente ed essere membro della Chiesa, in età di ragione. Precisa Papa Pio XII: «Se (anche) un laico fosse eletto Papa, non potrebbe accettare l’elezione che a condizione di essere atto a ricevere l’ordinazione ed essere disposto a farsi ordinare; il potere di insegnare e di governare, come pure il carisma dell’infallibilità, gli sarebbero accordati all’istante, anche prima della sua ordinazione», tratto dal «Discorso del Pontefice al secondo Congresso mondiale per l’apostolato dei laici», tenutosi a Roma il 5 ottobre del 1957 (Discorso Six ans, in «Discorsi e radiomessaggi di SS Pio XII», volume XIX, pagina 457, Tipografia poliglotta Vaticana, 1958). Sipos continua: «Non ottiene il Papato la donna, il pazzo, chi non è in età di ragione, il non battezzato, l’eretico e lo scismatico». Noi sappiamo che la supposizione non è sufficiente per ritenere un soggetto «eretico formale». Difatti «proferire l’eresia», se proprio di questo vogliamo parlare, è ben diverso che «essere dichiarato eretico», il che deve dirmelo la Chiesa: «(...) quod si noluerit audire eos, dic Ecclesiae; si autem et Ecclesiam noluerit audire, sit tibi sicut ethnicus et publicanus», Matteo XVIII, 17. Ed ancora: «Haereticum hominem post unam et secundam correptionem devita, sciens quia subversus est, qui eiusmodi est, et delinquit, proprio iudicio condemnatus», Epistula ad Titum, III, 10-11. Non credo di aver fatto accomodamenti esegetici, mentre invece sbagliai gravemente in «Apologia del Papato»: non distinguevo adeguatamente le due figure; a) il divulgatore di eresie e b) l'eretico formale. Dunque non è opportuno concentrarsi esclusivamente sulla questione del «Papa eretico» (chi lo avrebbe legalmente dichiarato eretico? = nessuno), quanto piuttosto bisogna studiare l'azione - nel suo complesso - del medesimo nelle vene e nelle viscere della Chiesa (cf. «Pascendi ...», San Pio X), ma contro la Chiesa: ciò presuppone un’intenzione. Ed è proprio sulla valutazione di questa intenzione che alcuni eruditi hanno dedicato ottimi studi. Faccio un esempio. Posta la designazione a Pontefice di un battezzato, di sesso maschile, sano di mente, in età di ragione, disposto a farsi ordinare e considerato membro della Chiesa quanto alla sua vita sociale ed esterna (Collettivo umano); vista tuttavia la sua funesta azione serpeggiando nella Chiesa (cf. «Humani Generis», Pio XII), devo domandarmi se questi sia veramente disposto ad essere Vicario di Cristo, o piuttosto se pretende di soppiantare Cristo (cf. II Pt., II, 1): «Quibus iudicium iam olim non cessat ...». Ed ancora: «Sed licet nos aut angelus de caelo evangelizet vobis praeterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit!», Epistula ad Galatas, I, 8. E finalmente: «Si quis non amat Dominum, sit anathema. Marana tha!», Epistula I ad Corinthios, XVI, 22. In che consiste questo amore, questa carità? «Haec est enim caritas Dei, ut mandata eius servemus» (Epistula I Ioannis, V, 3). La Costituzione dogmatica «Pastor Aeternus», sul Primato di Pietro, mi insegna che tutti i Papi succedutisi «(...) diffondono la salutare dottrina di Cristo fra tutti i popoli della terra, e con pari dedizione vigilano perché si mantenga genuina e pura come era stata loro affidata (da Cristo)». Ed ancora: «Questo indefettibile carisma di verità e di fede fu divinamente conferito a Pietro ed ai suoi successori in questa Cattedra, perché esercitassero il loro eccelso ufficio per la salvezza di tutti, perché l’intero gregge di Cristo, distolto dai velenosi pascoli dell’errore, si alimentasse con il cibo della celeste dottrina». Carisma di verità, di fede e di salvezza che, come ci ha già insegnato anche Papa Leone XIII, non è limitato al Magistero solenne. Io non posso credere che un abituale nemico di Nostro Signore e della Chiesa sia «investito direttamente da Cristo del primato di giurisdizione». Andiamo avanti!
Capitolo 46
In questa sede non posso dilungarmi sulla questione della Potestà di giurisdizione, avendone a lungo scritto in «Apologia del Papato», dove si elencano le varie posizioni dibattute nel Concilio di Trento, segue la conclusione della Chiesa. Ce la ricorda Papa Pio XII nella «Ad Apostolorum Principis» del 29 giugno 1958 ed altrove. Cito l’estrapolato: «(...) la giurisdizione viene ai vescovi unicamente attraverso il romano Pontefice, come già avemmo occasione di ricordare nella lettera enciclica Mystici Corporis: “I vescovi (...) in quanto riguarda la loro diocesi, sono veri pastori che guidano e reggono in nome di Cristo il gregge assegnato a ciascuno. Mentre fanno ciò, non sono del tutto indipendenti, perché sono sottoposti alla debita autorità del romano Pontefice, pur fruendo dell’ordinaria potestà di giurisdizione che è comunicata loro direttamente dallo stesso sommo Pontefice”. Dottrina - dice Pio XII - che avemmo occasione di richiamare ancora nella lettera Ad Sinarum gentem a voi successivamente diretta: “La potestà di giurisdizione, che al sommo Pontefice viene conferita direttamente per diritto divino, proviene ai vescovi dal medesimo diritto, ma soltanto mediante il successore di san Pietro, al quale non solamente i semplici fedeli, ma anche tutti i vescovi devono costantemente essere soggetti e legati con l’ossequio dell’obbedienza e con il vincolo dell’unità”». Vediamo la definizione di questo decisivo punto di dottrina: «(...) Insegniamo e dichiariamo che la Chiesa romana, per divina disposizione, ha la potestà ordinaria di primato su tutte le altre, e che tale potere di giurisdizione del romano Pontefice, di carattere veramente episcopale, è immediato; e che i pastori e i fedeli, di qualunque rito e dignità, sia singolarmente presi, sia tutti insieme, sono tenuti al dovere di subordinazione gerarchica e di vera obbedienza verso di essa, non soltanto nelle cose della fede e della morale, ma anche in quelle che si riferiscono alla disciplina e al governo della Chiesa, diffusa nel mondo intero; talché, conservata così l’unità della comunione e della fede col romano Pontefice, la Chiesa di Cristo sia un unico gregge sotto un unico sommo pastore. Questo è l’insegnamento della verità cattolica, dal quale nessuno può scostarsi senza perdere la fede e la salvezza (cf. Concilio Vaticano, Sessione IV, c. 3)». Preso atto della «verità cattolica, dalla quale nessuno può scostarsi senza perdere la fede e la salvezza», allora come superare i pretesi ed anti-cristiani ordini del cosiddetto «Papa eretico», ben sapendo che la Chiesa ci comanda: «Tutti sono tenuti alla vera obbedienza, non soltanto nelle cose della fede e della morale, ma anche in quelle che si riferiscono alla disciplina ed al governo»? Nei prossimi capitoli proverò a risolvere cristianamente la questione, fuggendo il metodo arbitrario e sessantottino del “setaccio” rivendicato da tutti i «ribelli e dagli usurpatori» (Ibid.). Essi pretendono obbedire solo a ciò che ritengono buono, dunque si dichiarano - non solo de facto - maestri e giudici sopra il Papa e sopra la Chiesa. Possiamo giornalisticamente definirlo Metodo lefebvriano, oggi tristemente diffuso presso la maggioranza dei cosiddetti Tradizionalisti. Voglio semplificare con un esempio. 1) Il cosiddetto «Papa eretico» pretende di insegnare nei suoi atti di magistero la liceità dell'ecumenismo (qui dovremmo avere il Maestro). 2) Pretende di obbligarci legalmente, quindi di vincolarci alla pratica dell'ecumenismo (qui dovremmo avere il Legislatore). 3) Favoleggia di imporci un culto universalmente ecumenico (qui dovremmo avere il Sacerdote). 4) Pretende che noi preghiamo e domandiamo intercessione ad alcuni defunti - verosimilmente dannati - che si sono distinti per il loro credo ecumenico (qui dovremmo avere il Pastore). 5) Pretende di approvare regole religiose che poggiano sull'ecumenismo (qui dovremmo avere il Consiglio evangelico). 6) Pretende di condannarci se rifiutiamo questo complesso ecumenico (qui dovremmo avere il Giudice). Ora, noi sappiamo che l'ecumenismo, diciamolo francamente, è un insieme di blasfemie, errori ed eresie (Cliccare qui per approfondimenti). Sappiamo pure che queste materie - (quando il Papa è Maestro, Legislatore, Giudice, Sacerdote, Pastore universale) - sono coperte da infallibilità (Cliccare qui per approfondimenti). Conclusioni: 1) Metodo lefebvriano = Questo «Papa eretico» è Papa, dunque per salvarmi devo disobbedire ordinariamente al Papa ed alla Chiesa. 2) La retta ragione, la legge naturale, il diritto divino positivo, dunque le Costituzioni dogmatiche e gli altri Atti di Magistero usati, nonché gli autori fin qui citati, tutti insieme concludono = Verosimilmente questo «Papa eretico» non è veramente Papa, non può in alcun modo esserlo, dunque per salvarmi devo ignorare i suoi Atti e, secondo i doveri del mio stato, dovrei favorirne la deposizione. Non esiste alcun sedevacantismo in quello che sto provando a dimostrare!
Capitolo 47
La «Cum ex apostolatus officio» è una Bolla pontificia di Papa Paolo IV, al secolo Giovanni Pietro Carafa, promulgata nell’anno 1559, con la quale il Pontefice emana nuove e più efficaci disposizioni per combattere l’eresia. Il Papa afferma al § 6: «Aggiungiamo che, se mai dovesse accadere in qualche tempo che un Vescovo, anche se agisce in qualità di arcivescovo o di patriarca o primate od un Cardinale di Romana Chiesa, come detto, od un legato, oppure lo stesso Romano Pontefice, che prima della sua promozione a Cardinale od alla sua elevazione a Romano Pontefice, avesse deviato dalla fede cattolica o fosse caduto in qualche eresia (o fosse incorso in uno scisma o abbia questo suscitato), sia nulla, non valida e senza alcun valore, la sua promozione od elevazione, anche se avvenuta con la concordanza e l’unanime consenso di tutti i Cardinali; neppure si potrà dire che essa è convalidata col ricevimento della carica, della consacrazione o del possesso o quasi possesso susseguente del governo e dell’amministrazione, ovvero per l’intronizzazione o adorazione dello stesso Romano Pontefice o per l’obbedienza lui prestata da tutti e per il decorso di qualsiasi durata di tempo nel detto esercizio della sua carica, né essa potrebbe in alcuna sua parte essere ritenuta legittima, e si giudichi aver attribuito od attribuire una facoltà nulla, per amministrare a tali persone promosse come Vescovi od arcivescovi o patriarchi o primati od assunte come Cardinali o come Romano Pontefice, in cose spirituali o temporali; ma difettino di qualsiasi forza tutte e ciascuna di qualsivoglia loro parola, azione, opera di amministrazione o ad esse conseguenti, non possano conferire nessuna fermezza di diritto, e le persone stesse che fossero state così promosse od elevate, siano per il fatto stesso e senza bisogno di una ulteriore dichiarazione, private di ogni dignità, posto, onore, titolo, autorità, carica e potere». Al § 1 Paolo IV dichiara le finalità di questa Costituzione: «Allontanare i lupi dal gregge di Cristo. Noi, riteniamo che una siffatta materia sia talmente grave e pericolosa che lo stesso Romano Pontefice, il quale agisce in terra quale Vicario di Dio e di Nostro Signore Gesù Cristo ed ha avuto piena potestà su tutti i popoli ed i regni, e tutti giudica senza che da nessuno possa essere giudicato, qualora sia riconosciuto deviato dalla fede possa essere redarguito, e che quanto maggiore è il pericolo, tanto più diligentemente ed in modo completo si deve provvedere, con lo scopo d’impedire che dei falsi profeti o altre persone investite di giurisdizione secolare possano miserevolmente irretire le anime semplici e trascinare con sé alla perdizione ed alla morte eterna innumerevoli popoli, affidati alle loro cure e governo per le necessità spirituali o temporali; né accada in alcun tempo di vedere nel luogo santo l’abominio della desolazione predetta dal Profeta Daniele, desiderosi come siamo, per quanto ci è possibile con l’aiuto di Dio e come c’impone il nostro dovere di Pastore, di catturare le volpi indaffarate a distruggere la vigna del Signore e di tener lontani i lupi dagli ovili, per non apparire come cani muti che non hanno voglia di abbaiare, per non subire la condanna dei cattivi agricoltori o essere assimilati al mercenario». Al § 7 aggiunge, inoltre, che a costoro non bisogna obbedire, non per spirito di scisma o per ribellione, ma in quanto privi di giurisdizione, dunque non vincolano all’obbedienza: «(...) sia lecito ritenersi in qualsiasi tempo ed impunemente liberati dalla obbedienza e devozione verso quelli in tal modo promossi ed elevati, evitandoli quali maghi, pagani, pubblicani ed eresiarchi, fermo tuttavia da parte di queste medesime persone sottoposte, l’obbligo di fedeltà e di obbedienza da prestarsi ai futuri Vescovi, arcivescovi, patriarchi, primati, Cardinali e Romano Pontefice canonicamente subentranti (agli eretici, ndR)». Si noti bene: «(Quelli in tal modo promossi ed elevati - quelli sta per coloro che... che prima della loro promozione... avessero deviato dalla fede cattolica o fossero caduti in qualche eresia...) siano per il fatto stesso e senza bisogno di una ulteriore dichiarazione, privati (dalla Chiesa, ndR) di ogni dignità, posto, onore, titolo, autorità, carica e potere», inoltre «qualsivoglia loro parola, azione, opera di amministrazione o ad esse conseguenti, non poss(o)no conferire nessuna fermezza di diritto». Il ligio Paolo IV non era un sedizioso, non eccitava il popolo alla rivoluzionaria destituzione del cosiddetto «Papa eretico», inoltre credeva nel dogma dell’indefettibilità della Chiesa; dunque bisogna essere davvero prudenti nel maneggiare questa Costituzione, affinché si rispettino il dogma e l’intenzione del sapiente autore fino in fondo. Nota di rilievo che tacita ogni possibile obiezione. Il Pontefice prevede - o non esclude - la possibilità dell’elezione al Soglio pontificio addirittura di «un eretico», ossia di un soggetto incapace di essere un vero Papa, malgrado le apparenze. Papa Paolo IV sa bene che in conclave si riuniscono uomini, benché all’epoca venerandi e sapienti, comunque fallibili e peccabili, che eleggono un altro uomo, dunque possono potenzialmente errare, macchinare o cospirare rifiutando il buon consiglio dello Spirito Santo (N.B. il conclave NON è infallibilmente assistito, dunque NON si può certamente escludere l'errore). Paolo IV intende tutelare la Chiesa al verificarsi di questa ed altre gravi circostanze, così da estirpare subito «dall’ovile di Cristo coloro i quali, (...) indottivi dai loro peccati, poggiandosi oltre il lecito nella propria prudenza, insorgono contro la disciplina della vera ortodossia e pervertendo il modo di comprendere le Sacre Scritture, per mezzo di fittizie invenzioni, tentano di scindere l’unità della Chiesa Cattolica e la tunica inconsutile del Signore, (...) affinché (coloro che hanno sdegnato di essere discepoli della verità) non possano continuare nel magistero dell’errore». Accentuo un’altra proposizione che ha un suo peso teologico rilevante: «(...) sia nulla, non valida e senza alcun valore, la sua promozione od elevazione, anche se avvenuta con la concordanza e l’unanime consenso di tutti i Cardinali; neppure si potrà dire che essa è convalidata col ricevimento della carica, della consacrazione o del possesso o quasi possesso susseguente del governo e dell’amministrazione, ovvero per l’intronizzazione o adorazione dello stesso Romano Pontefice» (cf. Rimando al numero 55 della già citata rivista «Sodalitium», anno XVIII, n° 4, alla pagina 27, approfondimento: «L’elezione del Papa»; anche numero 56). Ci fa capire che la tesi dell’«accettazione unanime etc...» come prova della validità dell’elezione è un’opinione, visto che egli insegna il contrario in questa Costituzione (che non ha più valore giuridico, ma resta comunque un documento di Magistero pontificio).
Capitolo 48
Papa Paolo IV, fra i suoi primi provvedimenti, innalzò l’Inquisizione ad organo fondamentale nella Chiesa («Treccani»). Nominò Grande Inquisitore il Cardinale Michele Ghislieri, futuro Papa san Pio V. È noto che l’Inquisizione intendeva giudicare ed estirpare gli eretici, nel contempo tutelava gli indagati dai diffusi abusi dei laici e dalla rabbiosa spada temporale. Cesare Eliseo Masini, morto nel 1627, fu un teologo Domenicano ed autore del «Sacro Arsenale», ovvero la guida pratica all’Inquisitore. Ho consultato copia del «Sacro Arsenale», edito in Roma e Bologna, 1716, per il Longhi. Alla pagina 375 scrivono Tommaso Menghini e Gio Pasqualone: «Il Giudice Laico è obbligato ad attenersi sempre al processo dell’Inquisizione e ad eseguire la sentenza dell’Inquisizione. Nondimeno, se l’Inquisitore comandasse, che alla Corte Secolare si rilasciasse un reo inquisito d’Eresia, non avendolo prima Sententialmente dichiarato Eretico, detto Giudice Laico non sarebbe tenuto ad obbedire, e giustamente potrebbe fare resistenza. Similmente la confisca dei beni dell’Eretico, ancorché sia imposta ipso iure, non sortisce però il suo effetto, se non dopo la promulgazione della Sentenza dichiaratoria del Giudice (Inquisitore etc..., ndR)». Alla pagina 129 il «Sacro Arsenale» sintetizza la regola da seguire per rilevare la pertinacia nell’eretico. Si legge: «7. L’industria del Vicario in questi casi dovrà essere di scoprire se l’intenzione del delinquente sia eretica o se sia Cattolica. (...) Quando dico che l’intenzione sarà eretica, non dico per questo che sarebbe eretico formale, né che il delinquente abbia tenuto questo errore con pertinacia, ma sarebbe eretico solamente materiale. 8. La Santa Chiesa è la Regola, è l’esemplare di tutte le credenze Cattoliche. Quelle che crede la Chiesa, per tali le dobbiamo credere anche noi. Però se si domanda al delinquente se sappia, o abbia inteso dire ciò che tenga, o creda di questo la Santa Chiesa, perché se realmente non lo sa, né l’ha inteso dire, e pure l’ha tenuto, è libero dall’eresia formale». A pagina 379: «Non solo gli Eretici formali, ma anche quelli che si rendono sospetti, eziandio leggermente, d’Eresia, devono abiurare tutte le Eresie». Tornando a pagina 375 si legge: «(...) tanta è la benignità del Santo Tribunale, che a qualunque liberamente ritorna al grembo della Santa Chiesa, e riconosce il suo errore, s’egli non è relapso, condona i beni confiscati». Alla pagina 393 gli Autori spiegano: «Colui che proferisce parole espressamente ereticali, se si dubita dell’intenzione cattiva, deve presumersi, che più tosto con cattiva, che con buona intenzione le abbia proferite, mentre egli non prova il contrario. (...) Le parole eretiche malamente dette e scritte si presumono anche malamente premeditate. (...) La pertinacia, per cui l’uomo si costituisce Eretico consumato, non è la sola ostinazione, con che alcuno, eziandio ammonito, persiste in quell’errore, che deve lasciare, ma ciascun deliberato consentimento contrario alla verità Cattolica da lui conosciuta. (...) Colui che predica le eresie, e le professa, ancorché dica di non crederle, di non averle credute, ma di averlo fatto per qualche comodità temporale, o per vanagloria, non deve perciò ritenersi scusato, perché altrimenti tutti gli Eretici in tal guisa, scusandosi, fuggirebbero dalle pene meritate». Nel «Sacro Arsenale» viene descritta la procedura inquisitoriale, ben diversa dai “processi” ambulanti. Ancora: «L’Inquisitore giudica più valida e migliore quella presunzione, la quale più si accosta alla verità». Alla pagina 328 si eguaglia la pertinacia alla «diabolica ostinazione» quando il delinquente è «giudizialmente interrogato» (pagina 397). Ed a pagina 152 si vuole «che l’Eretico abbia avuto questo errore nell’intelletto, e nella volontà ci sia stata la pertinacia». Alla pagina 386 c’è scritto che il «delitto d’eresia deve essere provato nel Sant’Uffizio» e va «estirpato con somma diligenza dei Giudici della Santa Inquisizione (...) per evitare che resti impunito, il che sarebbe cosa molto dannosa e sconveniente» (pagina 371). Alla pagina 182 si elencano anche le misure da adottare per evitare che «un Innocente resti a gran torto condannato per delitto d’eresia». Mi sono permesso di fare questo dietrologismo, ricorrendo addirittura al «Sacro Arsenale», solo nell'intenzione di dimostrare l’estrema cautela dell’Inquisizione e, usando fonti di prima mano, di menzionare alcune procedure che la Chiesa adotta per giungere alla «condanna di un eretico». In sede processuale, oltre a rilevare la notorietà dell’eresia (che non può essere solo occulta) ed esprimersi sull’imputabilità (o idoneità al reato) del soggetto, la Chiesa ascolta i testimoni, discerne, eccetera... In conclusione la Chiesa può giungere finalmente alla condanna per «eresia formale - pertinace», oppure ad altre sentenze. Può accadere che questa «pertinacia» interiormente (e presso Dio) già esista nel soggetto, tuttavia noi non possiamo darla per certa, dimostrata e comprovata, non prima della sentenza della Chiesa. Ammessa, allora, l’esistenza verosimile del cosiddetto «Papa eretico», o piuttosto del designato Papa che opera abitualmente e pubblicamente contro la Chiesa e contro Cristo (es. diffondendo errori contro la Fede, la Morale, il Culto e nella Legge), come reagire a queste mostruose molestie? Sappiamo, anche dal Papa Paolo IV testé citato, che costui è privo di giurisdizione, per questa ragione siamo sciolti dal vincolo di obbedienza e, almeno moralmente, da quello di comunione. La Chiesa ci esorta a vivere cristianamente questa croce in attesa della legale deposizione del soggetto; o del suo miracoloso ravvedimento (= perfezionamento della designazione, atteso che la Chiesa non lo ha già dichiarato avulso ed irriducibile); oppure aspettando la sua abdicazione o morte. Attenzione, io scrivo: «Ammessa, allora, l’esistenza verosimile del cosiddetto “Papa eretico”, o piuttosto del designato Papa che opera abitualmente e pubblicamente contro la Chiesa e contro Cristo (...)». Ci sono tanti casi, tutti differenti fra loro e tutti risolvibili, ma ognuno per sé. Faccio tre esempi. 1° Viene designato Papa il signor Tizio che è appartenente alla “chiesa” luterana, eppure viene accettato pacificamente; 2° Viene designato Papa il signor Caio che è stato giudicato eretico dalla Chiesa, eppure viene accettato pacificamente; 3° Viene designato Papa il signor Sempronio che divulga, tutte insieme, sia il luteranesimo che altre eresie, tuttavia non è stato condannato dalla Chiesa e viene accettato pacificamente. Sono tre casi differenti. L’accettazione pacifica, come abbiamo imparato, è opinione teologica e dunque la superiamo con minor fatica. Volendo essere estremamente sintetici, il caso uno lo risolviamo subito col solo diritto naturale (non è casa sua, quindi non ne ha diritto). Il caso due lo risolviamo immediatamente col diritto ecclesiastico (è stato cacciato, quindi non ne ha diritto). Il caso tre è il più difficile e stiamo imparando a risolverlo. Tutti e tre li risolviamo col diritto divino, ma ognuno per sé e sempre SOLO legalmente.
Capitolo 49
Michel Guérard des Lauriers, teologo Domenicano e Vescovo [Alcuni lo definiscono “sedeprivazionista”. «Il Padre Guérard des Lauriers ha ricevuto la Consacrazione episcopale il 7 maggio 1981 da Mons. Pierre Martin Ngô Đình Thục (...)» - Cliccare qui per approfondimenti], morto il 27 febbraio del 1988, sosteneva che l’eletto è la materia; il Carisma pontificio (o autorità) è la forma; e nel Papa, se non sussistono ostacoli, si avrà l’unione di materia e forma, dunque si avrà il Papato in atto e non solo in potenza. Stiamo evidentemente parlando di giurisdizione. Dichiarava nel XX secolo il noto teologo Domenicano alla rivista «Sodalitium», C.L.S., Verrua Savoia, numero 13: «(Consideriamo) un “caso concreto”. Il Cardinale E. Pacelli è l’eletto di un Conclave valido, non è ancora Papa. Tuttavia, differentemente da tutti gli altri Cardinali, il Cardinal Pacelli, e lui solo, è in disposizione ultima a divenire Papa: esattamente come, nel corso di una generazione, la materia che sta per divenire quella del generato è in disposizione ultima a ricevere la forma di questo. Si può dunque dire, per analogia, che la persona fisica eletta da un Conclave supposto valido è costituita Papa materialiter; e ciò ipso facto: a condizione tuttavia che la detta persona fisica non sia ipotecata da un obex (ostacolo, ndR) rimasto occulto sospendente in essa l’effetto normale dell’elezione. Il Cardinale Eugenio Pacelli accetta l’elezione. Riceve, nell’atto stesso di questa accettazione, la Comunicazione esercitata da Cristo in favore di Pietro e dei successori di Pietro (san Giovanni XXI, 15-17). Il Cardinal E. Pacelli è dunque costituito Vicario di Gesù Cristo. E poiché è molto precisamente nell’essere Vicario di Gesù Cristo che consiste il fatto di essere Papa, si dice che la stessa persona fisica, ovvero il Cardinal E. Pacelli, che in virtù dell’elezione era Papa soltanto materialiter, diventa Papa formaliter nell’atto stesso in cui accetta l’elezione. In questa seconda tappa (formaliter), vi è tuttavia una conditio sine qua non: e ciò esattamente come nella prima tappa (materialiter). Questa condizione è evidente, ed è la seguente: occorre che, nel momento stesso in cui il Cardinal E. Pacelli afferma esteriormente di accettare l’elezione, non ponga interiormente, in modo occulto, un obex che l’abbia impedito di ricevere la Comunicazione promessa ed esercitata da Cristo. Se si fosse accertato ulteriormente che un tal obex era esistito nell’atto dell’accettazione, il Cardinal E. Pacelli non sarebbe stato in alcun momento Papa formaliter. La distinzione formaliter - materialiter intesa come ora è stata esposta, è stata utilizzata da san Roberto Bellarmino. Questa distinzione e le due condizioni sine qua non che sono state precisate, si impongono d’altro canto, per la metafisica del “senso comune”, ed in virtù del diritto naturale fondato da questa metafisica, esigito da essa: e, di conseguenza, soggiacente pure al diritto divino, a fortiori al diritto canonico ed al diritto puramente ecclesiale». Il padre Domenicano sta brevemente illustrando la sua «Tesi di Cassiciacum». Pietro Tamburini, l’eretico appellante, si oppose alla distinzione materialiter - formaliter nel Papato fatta da san Bellarmino e qui ripresa e migliorata da Mons. Guérard des Lauriers. L’appellante scriveva nella sua deprimente opera: «Niente vi è di meno fondato, e di più pericoloso, che questa pretesa privazione del Papato (il soggetto resta semplicemente Papa materialiter, ndR) incorsa nel solo fatto, che il Bellarmino stabilisce, e per la quale un Papa sarebbe privato della sua dignità senza il giudizio della Chiesa. Un Papa legittimo non cessa giammai di esserlo, se non dopo la sua deposizione: altrimenti si potrebbe supporre, che avesse sostenuto degli errori, e sopra un tal supposto, ciascuno particolare secondo il grado della sua persuasione, o della sua prevenzione, cesserebbe di riconoscerlo di obbedirgli» (pagina 47). L’appellante si commenta da solo per i suoi evidenti limiti - egli ignora o non capisce questioni metafisiche fondamentali - ed è stato, difatti, biasimato dai validissimi eruditi da me già usati. Dicevamo che pure san Roberto Bellarmino si interroga su come l’uomo possa divenire Pontefice e come egli possa, all’inverso, non esserlo più o, addirittura, non esserlo mai stato. Dice: «Bisogna osservare che nel Pontefice coesistono tre elementi: il Pontificato stesso, che è una certa forma: la persona che è il soggetto del Pontificato e l’unione dell’uno con l’altro. Di questi elementi, il primo, cioè il Pontificato (la forma) stesso proviene soltanto da Cristo; la persona invece in quanto tale procede senza dubbio dalle sue cause naturali, ma in quanto eletta e designata al Pontificato (la materia) procede dagli elettori; spetta a loro designare la persona: ma l’unione stessa procede da Cristo, mediante l’atto umano degli elettori (...). Si dice quindi in verità che gli elettori creano il Pontefice e sono la causa per cui un tale sia Pontefice (...), tuttavia non sono gli elettori che danno l’autorità né sono causa dell’autorità. Come nella generazione degli uomini l’anima è infusa soltanto da Dio e tuttavia, poiché il padre che genera disponendo la materia è causa dell’unione dell’anima col corpo, si dice che è un uomo che genera un altro uomo ma non si dice che l’uomo crea l’anima dell’uomo» [«De Romano Pontifice», I. 2, c. 17; cf. Donald Sanborn, «De Papatu materiali», Centro Librario Sodalitium, Verrua Savoia, 2002, pagina 9 (latino-italiano; latino-francese; latino-inglese)].
Capitolo 50
Oltre agli autori già citati nei precedenti capitoli, i quali hanno usato distinguere nel Papato l’elemento materiale da quello formale, ho rilevato che altri ancora ne hanno scritto od accennato. Sostiene il Vescovo Donald Sanborn: «Esiste una distinzione reale tra la semplice occupazione della sede ed il possesso dell’autorità; inoltre queste due realtà possono essere separate. Questa distinzione è il fondamento stesso della Tesi Materialiter - Formaliter; appunto perché, la designazione a ricevere l’autorità non implica necessariamente il possesso dell’autorità e se la persona designata ponesse un qualche ostacolo a ricevere quell’autorità che naturalmente conviene alla designazione ricevuta, rimarrà nello stato puramente materiale quanto all’autorità. In tal caso, il soggetto della designazione non perderebbe la designazione stessa a meno che non le fosse tolta legalmente, ma nello stesso tempo non possiederebbe l’autorità e non sarebbe Papa o Vescovo del luogo “simpliciter”, ma lo sarebbe soltanto “secundum quid”, cioè dispositivamente. Inversamente, la perdita o il nudo non-possesso dell’autorità non esclude la designazione legale. La designazione legale a ricevere l’autorità da una parte ed il possesso stesso dell’autorità dall’altra, sono due cose realmente distinte e separabili» (Op. cit., pag. 31). Ricapitola a pagina 49: «L’autorità considerata in concreto, per analogia con l’oggetto sostanziale consta dell’unione di due parti: materia e forma. L’elemento materiale dell’autorità è la designazione legale di una persona a ricevere la regia potestà, compiuta dall’intera comunità. L’elemento formale dell’autorità è la facoltà di legiferare. Questa facoltà, o diritto, è essenzialmente ordinata al bene comune per mezzo della legge dalla quale esso è misurato in quanto suo oggetto formale, cosicché se l’ordine al bene comune è rimosso, la facoltà è rimossa. Ogni autorità proviene da Dio, la cui Onnipotenza e Provvidenza sono il fondamento primario del rapporto re-suddito. L’autorità è infusa immediatamente da Dio in colui che possiede la designazione legale, purché sia presente un ordine naturale a ricevere la forma dell’autorità e manchi qualsiasi impedimento. Quindi, la condizione sine qua non, per ricevere da Dio la forma dell’autorità, è l’intenzione di promuovere il bene comune in colui che è designato a ricevere la cura dell’intera comunità». Nel nostro caso: «(...) una persona eletta al Papato o anche di chi già abbia accettato la giurisdizione papale, (che) cada nell’eresia o, peggio, (che) nel nome della Chiesa abbia promulgato eresie e leggi disciplinari eretiche e sacrileghe, gli elettori dovranno e potranno constatare questo fatto della mancanza, nella persona eletta, della disposizione a ricevere l’autorità o a mantenere l’autorità, e dopo aver constatato questo fatto procedere a una nuova elezione» (pagina 55). La Sede del Vicario di Cristo sarebbe, pertanto, formalmente vacante e si dovrebbe procedere alla legale deposizione del soggetto impedito, così facendo la Chiesa ristabilirebbe l’esercizio ordinario del Papato mediante una nuova elezione, il che è un suo dovere prima che diritto. Qui è d’uopo precisare che la destituzione può essere fatta dal Collegio dei Cardinali in primis, poi dal Concilio Generale imperfetto (cioè privo del Papa) in mancanza di Cardinali. Alcuni potrebbero domandarmi: «Ma chi ha diritto a convocare e partecipare a questo Concilio?». La risposta ci viene data dalla Legge stessa, con alcune eccezioni: «(Hanno diritto) i Cardinali, i Patriarchi, i Primati Arcivescovi e Vescovi residenziali, Abbati o Prelati nullius, etc ...» («Codex Juris Canonici», Capitolo II, il Concilio, Canoni 222-229). In sintesi, hanno diritto di dichiarare la Sede vacante le stesse persone (o Persona morale) che hanno il diritto e dovere di provvedere alla Sede, ovvero di designare il Pontefice. Paragone profano: un Parlamentare della cosiddetta “Repubblica italiana” può eleggere o deporre il suo Presidente, non quello cinese. Così è per natura!
Capitolo 51
Petrus Semenenko in «Quid Papa et quid est episcopatus ex æterna ac divina ratione ...», Romae, Propaganda Fide, 1870, alla pagina 79, scrive: «Diximus: eo ipso quod constet aliquem materialiter esse Papam, nihil ultra requiri ut idem et formaliter Papa dicatur. Quid enim potest requiri? Non invenio, nisi forte haec duo: primum ut communicet cum Episcopis (sicut Episcopi dabent cum ipso communicare); deinde vero ut ne sit haereticus, neve canonibus ecclesiasticis contradicat. Atqui horum neutrum sanum est. Et primo quidem Papa ex necessitate communicat cum Episcopis, sed eo solo nomine quod materialiter sit Papa, et eo ipso jam sit formaliter. Ad hoc enim ipsum ut communicet cum Episcopis tamquam Papa, jam requitur ut formaliter sit Papa, neque posset communicare cum Episcopis tamquam Papa, nisi prius omnio formaliter Papa esset. Nullus hic consensus Ecclesiae, nulla acceptatio ex parte Episcoporum postulatur, sicut inversa ratione similes conditiones ab Episcopis exiguntur; qui nisi Papa consentiente, ad eo instituti, ab eoque acceptati, non possunt legitimi, id est formaliter Episcopi esse. Qui aliud contenderet, omnem Ecclesiam sursum deorsum versaret; quod neque adversariorum ausus fuerit facere ullus. Ut igitur Papa sit formaliter Papa, id non pendet ex communicatione cum Episcopis, eorumque consensu; hac communicatio effectus est, causa non est; et sine ipsa, Papa formaliter est Papa. Deinde vero neque hoc ex ea pendet conditione (inutili omnio!): Papam debere esse othodoxum, et contra fidem aut Canonum decreta nihil delinquere. Haec quaestio gravior est, immo gravissima (...)». Egli dice: «(...) per lo stesso motivo per cui risulta che qualcuno è Papa materialmente, null’altro è richiesto affinché il medesimo sia considerato Papa anche formalmente. Cosa, infatti, può richiedersi? Non trovo nulla se non, forse, queste due cose: primo, che sia in comunione con i Vescovi (così come i Vescovi devono essere in comunione con lui); inoltre, per vero, che non sia eretico e che non contraddica i canoni ecclesiastici. Tuttavia nessuno dei due concetti è corretto». Spiega: «E innanzitutto perché il Papa per necessità è già in comunione con i vescovi; ma anche perché, per il solo fatto che sia materialmente Papa, per ciò stesso lo sarebbe anche formalmente». Certamente, ma in una condizione normale. Nel prossimo capitolo si capirà ancora meglio. Prosegue: «A ciò, infatti, che sia in comunione con i vescovi in quanto Papa, già è richiesto che sia Papa formalmente, e non potrebbe essere in comunione con i vescovi in quanto Papa se non fosse, prima di tutto, Papa formalmente. Non è richiesto alcun consenso della Chiesa, né alcuna accettazione dei vescovi, come invece, al contrario, tali condizioni sono richieste ai vescovi; i quali, non possono considerarsi legittimi, ossia formalmente vescovi, senza che il Papa sia d’accordo, che siano istituiti da Lui, e che siano dal medesimo accettati. Chi dovesse sostenere altro (da ciò), capovolgerebbe tutta la Chiesa; cosa che neppure alcun eretico ha mai osato fare. Affinché appunto il Papa sia Papa formalmente, ciò non dipende dalla comunione con i vescovi e dal loro consenso: tale proposizione è l’effetto, non la causa! E senza essa, il Papa è Papa formalmente». Qui ho poco da eccepire, ma ritengo necessario fare almeno una precisazione non ancora sviscerata nel libro. Dove il Semenenko scrive: «Non è richiesto alcun consenso della Chiesa, né alcuna accettazione dei vescovi», va - come minimo - precisato che il designato deve comunque essere visibilmente proclamato Papa dall'Ente morale che ha il diritto di designare. Questo per impedire le usurpazioni, le rivendicazioni infondate e lo scisma. Vecchie «molestie di chi esce dalle tenebre nelle quali per qualche tempo era rimasto nascosto» (cf. «Auctorem Fidei», Pio VI). Per intenderci, è di diritto e di ragione che elezione e identità del Pontefice siano manifeste ai membri della Chiesa quanto alla sua vita sociale ed esterna (Collettivo umano). La Chiesa, difatti, non è una setta esclusiva, occulta e non è la Massoneria. Faccio il solito esempio profano: La cosiddetta “Repubblica italiana” vuole che ci debba essere un Presidente, il quale deve essere proclamato (= annunciato ai suoi sudditi, buoni o cattivi che siano) dal Parlamento italiano, non da quello turco, nemmeno da “quello” siciliano, ma neanche resti noto solo in una Loggia segreta. Ciò non dipende da ragioni geografiche, ma viene dal diritto stesso. Mi soffermo su questo aspetto estremamente logico solo per necessità, contro il dilagare della dottrina vetero-protestante «della Chiesa e del Papa invisibili» o «eclissati» (= una miserabile interpretazione del «piccolo resto» di cui parlano il Profeta Isaia e San Paolo). In ambo i casi si avanzano pretese che sono invece diritti propri solo di chi ne è titolare. Rispondiamo con alcuni punti di infallibile dottrina: «La sapienza del divino Legislatore mirava effettivamente a far sì che ad un corpo sociale visibile corrispondesse un capo visibile» (cf. «Commissum divinitus», Papa Gregorio XVI). Ed ancora: «(esistono) tanti solenni decreti, tante volte ripetuti, dei Pontefici e dei Concilii, con i quali sono stati condannati coloro che negavano che a successore del beato Pietro, Principe degli Apostoli, era stato costituito da Dio il Romano Pontefice, capo visibile della Chiesa» (cf. «Super Soliditate», Papa Pio VI). Proseguo: «Gesù pendente dalla Croce non solo risarcì la violata giustizia dell’eterno Padre, ma meritò per noi suoi consanguinei un’ineffabile abbondanza di grazie. Egli avrebbe potuto elargirla da sé a tutto il genere umano; ma volle farlo per mezzo di una Chiesa visibile» (cf. «Mystici Corporis Christi», Papa Pio XII). Infine l’anatema tratto dal Capitolo I della Costituzione dogmatica «Pastor Aeternus» (Concilio Vaticano, Papa Pio IX): «Se qualcuno affermerà che il beato Pietro Apostolo non è stato costituito (costituito = sin da subito e per sempre, ndR) da Cristo Signore Principe di tutti gli Apostoli e Capo Visibile di tutta la Chiesa militante (...) sia anatema». Attenzione, non sto accusando il Semenenko di questo errore, colgo solo occasione per richiamare dei punti di dottrina essenziali al nostro studio. Semenenko va avanti: «Inoltre, però, neppure ciò che segue dipende da quella condizione (ormai totalmente inutile): (e cioè) che il Papa debba essere ortodosso e non debba in alcun modo contraddire la fede o le affermazioni dei canoni. Tale questione è ancor più grave, anzi, gravissima (...)». La dissertazione dell’autore prosegue per molte pagine (traduzione di F. S. Rea). Devo dire che non condivido le sue conclusioni. Egli distingue in astratto, ma poi nega la medesima distinzione in concreto. Non ho studiato a fondo Semenenko, dunque mi auguro di non aver inteso male le sue intenzioni. Chiudo qui la questione poggiando le mie ragioni sull’autorità di tutti gli autori cattolicissimi già menzionati. Ci avviamo alla conclusione del capitolo. Segnalo agli studiosi Juan Tomás Rocaberti, «Bibliotheca maxima pontificia in qua authores melioris notae qui hactenus pro Sancta Romana Sede ...», Tomus XIX, Romae, 1699, Ex Typographia F. Buagni. Presente pure in «Divi Thomae Aquinatis doctoris angelici Opera omnia», Tomus Duodecimus, Venetiis, 1593, Apud Dominicum Nicolinum & Socios, dalla pagina 29, nelle questioni: «De autorit. Papae et Concilii»; ed altrove. Domingo Bañez, «Scholastica commentaria in secundam secundae ... S. Thomae», ex typographia Petri Borremans, 1615. Alla pagina 63 l’autore affronta la questione del Papa eretico: «F. 2, Papa haereticus quando fungitur officio Pontificis poterit definire veritatem contra propriam sententiam ex instinctu Spiritus Sancti, etc ...». Il già citato Gaetano in «Commentaria in summa St Thomae et Quodlibetales Questiones», Stelsuis, 1574. Pure Thomae Hurtado in «Resolutionum moralium de residentia», Sacra libri XII, Rauaud, 1661. Giovanni di san Tommaso tratta la questione nel suo Cursus Theologicus; «Tractatus de auctoritate Summi Pontificis», Disputatio II. Il già citato Sant’Antonino di Firenze in «Summa Sacrae Theologiae, Iuris Pontificii ...».
Capitolo 52
A proposito della distinzione formaliter-materialiter ricorro, per rigore e competenza, al testo di Donald Sanborn, «De Papatu materiali», Centro Librario Sodalitium, Verrua Savoia, 2002, che è un compendio davvero superlativo. Il libro si trova nelle versioni bilingue latino - italiano, ed in altre traduzioni. Alcuni probabilmente obietteranno: «Ma è un libro di parte tesista? (da Tesi di Cassiciacum)». Rispondo che se, dopo aver studiato i primi 51 capitoli di questa ricerca analitica e documentata, si ha ancora la sfacciataggine di presentare questa pseudo-obiezione, non so che farci: evidentemente, essendo superata la fase dell’ignoranza, ci troviamo davanti ad un pregiudizio che difficilmente potrò sciogliere, né mi spetta farlo, dovendo guardare alle mie miserie e preoccuparmi piuttosto di fare bene il mio dovere di giornalista cattolico. Scrive l’autore a pagina 5: «La distinzione tra materia e forma del Papato e dell’autorità in genere è “classica” e la si trova in quasi tutti i teologi. Implicitamente la si ritrova nella questione della successione apostolica laddove si tratta della successione materiale (da non confondere con l’Apostolicità della Chiesa, ndR) e non formale presso gli scismatici (...). Secondo l’opinione più diffusa, la successione apostolica può essere materiale o formale. La prima è nudo possesso della sede, cioè possesso della sede senza l’autorità, la seconda è possesso della sede con l’autorità. Questa distinzione tra successione materiale e successione formale non potrebbe esistere se non fosse possibile avere il possesso della sede senza l’autorità. (...) Questa distinzione, che gode di grandissima autorità presso i teologi, dimostra come la Tesi di Cassiciacum (Michel Guérard des Lauriers, ndR) che stabilisca adeguatamente una reale distinzione tra il possesso della sede apostolica ed il possesso dell’autorità apostolica non sia “invenzione astratta” o “spuria” o “artificiosa” come (alcuni contemporanei) hanno detto, ma al contrario una distinzione semplice e chiara tratta dalla filosofia tomista e confermata dalla testimonianza di numerosi teologi di tutte le scuole».
Capitolo 53
Dalla pagina 6 alla pagina 27, Donald Sanborn elenca una serie di Autori. Leggiamone alcuni. Cardinale Camillo Mazzella, «De Religione et Ecclesia Praelectiones Scholastico-dogmaticae», Roma, 1896, pagina 559: «(L’apostolica successione) è detta perenne o ininterrotta, sia materialiter, in quanto non mancano assolutamente delle persone che senza interruzione hanno preso il posto degli Apostoli, sia formaliter, in quanto queste stesse persone succedute agli Apostoli godono dell’autorità trasmessa dagli Apostoli stessi ricevendola da colui che la possiede in atto e può comunicarla». Ometto san Bellarmino poiché è già stato citato in altri capitoli. Gerardus Van Noort, «Tractatus de Ecclesia Christi», Hilverstrum in Hollandia, 1932: «La prima via (per constatare che un Vescovo è legittimo successore degli Apostoli) è che si possa dimostrare con documenti storici, che egli è in connessione con uno degli Apostoli mediante una serie ininterrotta di predecessori; tuttavia è necessario contemporaneamente dimostrare che nessuno in tutta la serie abbia mai occupato illegittimamente il posto dell’immediato predecessore né abbia perso la sua missione dopo essere stato legittimamente cooptato; infatti, la successione materiale da sola non prova nulla. (...) Quindi, chiunque si vanti della successione apostolica ma non sia unito al romano Pontefice può certamente avere la potestà dell’ordine, può occupare per successione materiale la sede fondata da un Apostolo, o quanto meno potrebbe farlo, ma non è il vero e formale successore degli Apostoli nel compito pastorale» (n° 120). A proposito di Michele Cerulario: «Ha smesso di essere membro del collegio episcopale (e) necessariamente ha perso la potestà apostolica che possedeva in quanto membro di quel collegio. Quindi, sebbene continuasse ad occupare la sede apostolica materialmente, non faceva più parte dei legittimi successori degli Apostoli» (n° 140). Andiamo avanti. Nicolau, Michaele y Salaverri, Joachim, Gesuiti docenti delle facoltà teologiche in Spagna, «Sacrae Theologiae Summa», I. «Theologia Fundamentalis», Madrid, La Editorial Católica, 1952, n° 1178: «L’apostolicità della successione è duplice: 1) materiale: è il puro e semplice succedersi di una persona dopo l’altra in una carica, senza la necessaria permanenza del medesimo diritto. 2) formale: è il sostituirsi di una persona nei diritti e nei doveri di un’altra per quanto attiene a una determinata carica, senza nessuna mutazione del diritto». Arcivescovo Valentinus Zubizarreta, «Theologia Dogmatico-Scholastica», I, «Theologia fundamentalis», Bilbao, Ediz. Eléxpuru Hnos.,1937: «È necessaria non soltanto (la successione apostolica) materiale che risiede nel puro e semplice susseguirsi dei pastori, ma anche quella formale in quanto ognuno succede legittimamente agli altri. L’ordine dei Vescovi che decorre dall’inizio attraverso le successioni, si sviluppa in modo tale “che quel primo Vescovo avrà avuto come istitutore e predecessore uno degli Apostoli o degli uomini apostolici purché sia sempre rimasto con gli Apostoli” (Tertulliano, De Prescrip., e. 32; ML 2, 53). Per questa ragione gli scismatici e gli intrusi che usurparono la sede con la forza o con la frode interrompono la successione formale e si dice che danno inizio a una nuova serie di pastori». J. V. De Groot O.P., «Summa Apologetica de Ecclesia Catholica», Ratisbona, Institutum Librarium pridem G.J. Manz., 1906, pagina 184: «Affinché (la successione Apostolica) sia legittima è necessario che ci sia una successione formale e non soltanto successione materiale. Infatti la successione formale si fonda sui precetti di Cristo, la successione materiale, trascurata la regola di Cristo, consiste nella pura e semplice occupazione della sede pastorale. Nella successione formale c’è il diritto e c’è la missione legittima; se questa manca, non esiste nessuna potestà di giurisdizione. La missione legittima nella Chiesa non è possibile se non c’è la successione legittima». E. Sylvester Berry D.D., «The Church of Christ», St. Louis B. Herder Book Co., 1927: «La successione, come intesa in questo contesto, è il susseguirsi di una persona dopo l’altra in una carica ufficiale e può essere legittima o illegittima. I teologi chiamano la prima successione formale e la seconda successione materiale. Un successore materiale è una persona che occupa il posto ufficiale di un’altra contro le regole o la costituzione della società di cui si tratta. Costui può essere chiamato successore in quanto occupa materialmente il posto, ma non ha l’autorità ed i suoi atti non hanno valore ufficiale neanche nel caso che egli ignori di occupare la carica illegalmente. Un successore formale, o legittimo, non soltanto subentra nel posto del predecessore ma riceve anche la debita autorità per esercitare le funzioni dell’ufficio con forza cogente nella società. È evidente che l’autorità può venire trasmessa soltanto attraverso una successione legittima; perciò la Chiesa deve avere una successione legittima di pastori, o formale, per trasmettere l’autorità apostolica nel corso dei secoli. Chi si introduce nel ministero contro le leggi della Chiesa non riceve affatto l’autorità e di conseguenza non può trasmettere nessuna autorità ai suoi successori» (pagg. 139-140). Ed ancora: «In alcuni casi esse (le chiese “Ortodosse” orientali, ndR) possono anche avere una successione materiale di Vescovi dai tempi degli Apostoli, ma questo è loro inutile dal momento che non hanno né Unità né Cattolicità - due elementi di distinzione fondamentali della vera Chiesa. Non hanno assolutamente in nessun caso una successione legittima (...)» (pagg. 184-185).
Capitolo 54
Sempre Donald Sanborn. Raphael Cercià S.J., «Tractatus de Ecclesia Vera Christi», Neapoli, Typis Caietani Migliaccio, 1852: «Infine (la successione apostolica è detta) ininterrotta sia materialiter sia formaliter nella misura in cui non vengono a mancare del tutto delle persone che senza interruzione prendono il posto degli Apostoli e nella misura in cui quelle stesse persone che prendono il posto degli Apostoli mantengono quell’unità di fede e di comunione sulle quali, fin da principio fioriva la gerarchia fondata sugli Apostoli. E su ciò si fonda la nozione di missione (missio) e di chiamata (vocatio). Infatti vi sono legittima assunzione (assumptio) e assegnazione (deputatio) a compiere gli uffici apostolici nella misura in cui qualcuno succederà legittimamente in luogo degli Apostoli. Senza dubbio la missione e la chiamata dipendono dalla successione ed è perché qualcuno è stato fatto successore degli Apostoli nella forma prescritta dalla legge, che ha la missione e si trova nello stato di vocazione apostolica» (pag. 270). Prosegue: «In verità l’apostolicità dell’origine esige che la Chiesa in ogni tempo, almeno mediatamente, sia stata connessa anche materialiter con gli Apostoli suoi fondatori» (pag. 271). Ancora: «(...) Cristo ha promesso che i successori degli Apostoli sarebbero esistiti fino alla fine del mondo, il che dimostra come la successione materiale non può venire a mancare. Poiché ha anche aggiunto che Egli avrebbe accordato la sua assistenza in perpetuo così ai successori come agli Apostoli, si conclude che neppure formalmente l’apostolica successione può essere intaccata nella vera Chiesa. (...) Stando così le cose in materia di successione, è evidente che cosa si debba pensare della missione apostolica. Abbiamo detto, appunto, che il possesso della missione dipende dal possesso di quella successione. Se quindi la Chiesa non può mai essere priva della successione considerata sia formaliter sia materialiter, non può neanche mai essere spogliata della missione apostolica assunta nei due sensi. Se la missione persiste, perdura anche l’attitudine e l’autorità ad esercitarla» (pagg. 272-273). Conclude: «Riconosciamo infatti che (le “chiese greca e rutena”) non sono destituite di una certa apparenza di successione, tuttavia essa è soltanto materiale e non formale giacché manca l’adesione che deve essere mantenuta al capo, nell’unità di fede e di governo. Come dunque la successione materiale non serve ai seguaci di Nestorio e di Eutichio sebbene sia più antica, così non serve alla “chiesa greca o rutena” (...)» (pagg. 340-341). Serapius Ab Iragui, O.F.M. CAP., «Manuale Theologiae Dogmaticae», I «Theologia fundamentalis», Madrid, Ediciones Studium, 1959: «Che dire della successione materiale? La successione materiale non è altro che un ininterrotto susseguirsi di una persona dopo un’altra in una sede. E questo può essere verificato facilmente nei documenti storici e per questa ragione la successione materiale è una proprietà più riconoscibile della stessa Chiesa. Ma la successione materiale può manifestare la vera Chiesa soltanto negativamente, in altre parole, non è incompatibile che anche una chiesa spuria esibisca questa nota, e di fatto non mancano chiese separate che la possiedono». Domenico Palmieri S.J. , a cui già ho dedicato un capitolo, scrive in «Tractatus de Romano Pontifice», Prati, Giachetti, 1891: «Da un triplice fondamento, la Chiesa è detta Apostolica: in ragione dell’origine poiché ha avuto inizio dagli Apostoli; in ragione della dottrina, giacché professa la fede trasmessa dagli Apostoli; in ragione del ministero o governo, giacché è retta e guidata da coloro che sono successori degli Apostoli in linea ininterrotta. Se il terzo punto è presente, ci sono anche i due precedenti: infatti, c’è sicuramente l’origine apostolica quando una successione di Pastori che si susseguono uno dopo l’altro ha avuto inizio dagli Apostoli, e c’è anche la dottrina Apostolica, perché è stata promessa l’infallibilità alla serie ininterrotta di successori degli Apostoli. In verità, perché siano presenti questi elementi fondamentali è necessario che sia presente il terzo non soltanto materialiter ma anche formaliter; che sia dunque formale la successione dei Pastori. La successione materiale è una pura e semplice serie di Pastori o Vescovi che si succedono ininterrottamente risalendo fino agli Apostoli o ad uno degli Apostoli dai quali abbia preso inizio: la successione formale è questa serie che in più gode dell’autorità trasmessa ai singoli successori dagli Apostoli, che per questa autorità sono costituiti successori formalmente. Poiché dunque ciascuno dei successori riceve l’autorità proveniente dagli Apostoli da coloro o da colui che ha ricevuto la medesima autorità in atto e può comunicarla ad altri, avviene in questo modo che l’autorità permanga formalmente mediante la successione. Tutte e due le successioni sono necessarie, né l’una può esistere senza l’altra; la prima tuttavia è più riconoscibile, la seconda invece la si conosce quando si conosce la vera Chiesa. Poiché qui trattiamo delle caratteristiche proprie della successione, analizziamola correttamente e rivendichiamola per la Chiesa. In verità, 1° - è necessaria la successione materiale. Infatti Cristo istituì il ministero apostolico e volle che fosse perpetuo: Ecco, disse, io sono con voi ogni giorno, ecc. Ora, esso non sarebbe perpetuo se i ministri della Chiesa non fossero in serie ininterrotta successori degli Apostoli; ergo. E ancora: la Chiesa deve essere una sola e sempre uguale. Il principio dell’unità della Chiesa è il ministero istituito da Cristo; quindi è necessario che nella Chiesa vi sia sempre un unico ministero: è necessario quindi che la Chiesa sia retta da quel ministero che fin dall’inizio Cristo affidò agli Apostoli. E ciò non può avvenire se non è sempre retta attraverso coloro che derivano dagli Apostoli, in una serie ininterrotta; se infatti è retta attraverso altri che non possano essere messi in relazione cogli Apostoli, in sostanza è retta con un ministero che prende inizio da se stesso, e non da quello che istituì Cristo. In questo caso l’autorità sarebbe molteplice e la Chiesa cesserebbe di essere una, ma diventerebbe molteplice moltiplicandosi il principio dell’unità. Perciò è anche manifesto che la serie dei successori non deve mai venire interrotta, se infatti a un certo punto viene interrotta, cessa quel ministero col quale si deve reggere la Chiesa e cessa il principio della sua vera unità, cessa quindi la Chiesa stessa: ma se mai un giorno la Chiesa cessa, non potrà più essere ristabilita. Infatti suo principio efficiente è il ministero degli Apostoli di insegnare, reggere e santificare, che in questa ipotesi non esisterebbe più. I ministri non possono generarsi da se stessi, perché il ministero deve essere Apostolico e per essere Apostolico deve provenire per trasmissione della successione: “Se erano stati inquinati (i buoni per la compagnia dei malvagi) allora (ai tempi di Cipriano) la Chiesa non esisteva. Rispondete: da dove trae origine quaggiù? Da dove ha origine Donato? Dove è stato battezzato, dove ordinato?” dice sant’Agostino ai Donatisti in “De Baptismo”, I. 2. e. 6. 2° - Ma questa successione deve essere formale. Questa è la vera successione perché la sola successione materiale non sia successione soltanto in apparenza. Come abbiamo detto, la Chiesa deve sempre essere retta con l’autorità istituita da Cristo e con quella sola; infatti nella Chiesa l’autorità è soprannaturale, cioè può venire soltanto da Dio e affinché la Chiesa sia retta in perpetuo con quella autorità esiste una serie perpetua di successori: occorre quindi che i successori prendano a prestito quella medesima autorità che ricevettero gli Apostoli. Ma perché chi succede ottenga l’autorità, bisogna che la riceva da coloro o da colui che ottiene in atto l’autorità proveniente dagli Apostoli e può trasmetterla; né può acquisirla da se stesso perché allora non succederebbe, né può prenderla a prestito da colui nel quale non provenga dagli Apostoli, perché allora non riceverebbe l’autorità apostolica, né è sufficiente che si dica che la riceve da colui che l’ebbe un tempo perché la si può perdere, e non è sufficiente che si dica che la riceve da colui che l’ha ma non può trasmetterla perché allora non riceverebbe nulla. Ergo. Questa è la successione formale. Senza dubbio, perché qualcuno abbia l’autorità nella Chiesa, è richiesta la missione (Rom., X, 15, I Tim., V, 22, 7; Tit. I, 5): ma non può inviare se non colui che ottiene in atto l’autorità Apostolica e può trasmetterla. Quindi, è da lui che si deve ricevere l’autorità; quindi, un successore deve succedere formalmente. Coloro dunque che succedono in tal modo sono i soli che possano veramente essere detti successori degli Apostoli; perché essi soli ottengono quell’autorità che gli Apostoli ricevettero da Cristo» (pagg. 286-288).
Capitolo 55
Sto citando ancora Donald Sanborn. Cardinale Ludovicus Billot S.J., «De Ecclesia Christi», Roma, Università Pontificia Gregoriana, 1927, pagina 262: «E qui notate che si parla della successione formale, distinta dalla successione meramente materiale che è compatibile con la mancanza dell’apostolicità. La successione materiale consiste nella nuda occupazione della sede attraverso una serie continua di Vescovi. La successione formale invece aggiunge l’identità permanente della medesima persona pubblica, cosicché nonostante la molteplicità dei titolari, non sarà mai intervenuto un cambiamento sostanziale nell’esercizio e nell’attribuzione dell’autorità». Yves De La Briere, «Eglise (Question des Notes)» in «Dictionnaire Apologétique de la Foi Catholique», ed. A. D’Alès, Paris, Beauchesne, 1911, Tomo I, colonna 1283 e successive: «Questa “nota” della successione apostolica è diversamente concepibile e probante a seconda che si tratti di una successione materialmente continua (senza altro indizio) o di una successione ufficialmente riconosciuta come legittima. Nel primo caso la successione apostolica sarà una “nota” negativa che permette di escludere qualsiasi Chiesa che non possieda la successione materialmente continua dei pastori a partire dagli Apostoli. Nel secondo caso, la successione apostolica sarà una “nota” positiva, che permette di riconoscere come sola e vera Chiesa di Cristo quella che stabilisce il carattere legittimo della successione dei suoi pastori a partire dagli Apostoli. Una successione è ufficialmente riconosciuta come legittima quando avviene in conformità alle regole prescritte e nessun vizio ne invalida l’esercizio. Ciò è comprensibile e verificabile tra gli uomini, come si capisce e si può controllare la validità di un mandato ufficiale. Di conseguenza, in tale Chiesa locale, la successione apostolica dei Vescovi sarà materialmente continua quando, risalendo da titolare a titolare della stessa sede, si trova negli Apostoli l’origine della successione. Vi sarà quindi un’origine direttamente apostolica se la sede è stata fondata dagli Apostoli stessi, vi sarà invece un’origine indirettamente apostolica se la sede non è stata fondata dagli Apostoli ma si riallaccia ad una successione anteriore che a sua volta proviene dagli Apostoli. Per quanto riguarda il carattere di legittimità di questa successione apostolica materialmente continua, esso risulterebbe dal fatto che la validità della giurisdizione episcopale non sia stata annullata da scisma o eresia, vale a dire da una interruzione dichiarata con l’opera autentica di Gesù Cristo. Dopo una tale interruzione infatti, non può più esserci una trasmissione della potestà pastorale degli Apostoli regolare, valida, legittima da parte dell’autorità che governa: perché quando, per ipotesi, uno si è notoriamente separato dalla gerarchia apostolica, ha cessato di essere un vero “pastore” della Chiesa per diventare “ribelle” alla Chiesa di Cristo. Ma dove si dovrà cercare la prova esteriore del carattere legittimo della successione episcopale? Come stabilire che non c’è mai stato scisma, non c’è mai stata eresia, in breve non c’è mai stata nessuna interruzione che abbia invalidato la giurisdizione trasmessa? - Si avrà la prova di legittimità se si troveranno, uniti alla successione materialmente continua a partire dagli Apostoli, due caratteri distintivi che studieremo più tardi: le “note” di unità visibile e di cattolicità visibile. Questi due caratteri permetteranno di escludere praticamente qualsiasi possibilità di scisma, eresia, interruzione e in tal modo garantiranno la validità e la legittimità della successione apostolica nel governo di tale Chiesa cristiana. Dunque la “nota” di apostolicità assunta in tutta l’ampiezza del suo significato, conterrebbe le “note” di unità e di cattolicità che proverebbero la legittimità della successione. L’insieme di queste tre note riunite costituirebbe il criterio giuridico della vera Chiesa rendendo manifesto che la trasmissione del potere pastorale degli Apostoli è regolare. Distinta dall’unità e dalla cattolicità, la “nota” di apostolicità avrà soltanto un valore negativo e di esclusione perché non attesterà di per sé il carattere legittimo dell’autorità trasmessa. Tuttavia si acquisirà un indizio prezioso per l’esame dei titoli di ogni comunità cristiana verificando se possiede - o non possiede - la successione continua nel governo della Chiesa a partire dai tempi degli Apostoli». Johannes MacGuinness C.M., «Commentarii Theologici», Parisiis, P. Letheilleux, 1913: «Secondo la dottrina cattolica, la Chiesa è essenzialmente apostolica nel ministero in questo senso, che per istituzione di Cristo un gruppo particolare non possa farne parte se non è unito agli Apostoli attraverso una ininterrotta serie di pastori. Due elementi, quello materiale e quello formale, concorrono a creare questa unione con gli Apostoli. L’elemento materiale è la serie stessa ininterrotta di pastori, l’elemento formale consiste nella successione legittima. Di poi, per la successione legittima si richiede che la duplice potestà per la quale gli uomini diventano pastori, cioè la potestà dell’ordine e della giurisdizione, venga trasmessa con tutte le condizioni essenziali prescritte da Cristo sia riguardo alle persone che conferiscono quella potestà, sia riguardo alle persone che la ricevono o riguardo al modo del conferimento. Tutti e due gli elementi, materiale e formale, racchiudono la definizione di successione apostolica riferita e spiegata da Cercià (sez. 3, lect. 8, pag. 223): “Pubblica, legittima, solenne e mai interrotta sostituzione di persone al posto degli Apostoli per governare ed essere pastori nella Chiesa” (Tomo I, n. 116). Rispondendo alla obiezione che i fedeli possano eleggersi i pastori, come la società civile può darsi un governo: “Per diritto naturale la società civile può darsi un governo, se non l’ha ancora: nella Chiesa, che è una società soprannaturale costituita per volere di Dio, può esserci soltanto un ministero sacro e secondo le condizioni stabilite da Dio” (ibid. n. 127). Nella Chiesa hanno la giurisdizione pastorale soltanto coloro che l’hanno ottenuta dalla fonte apostolica attraverso una successione continua (mediata o immediata). Contro i seguaci di Pusey. Prova I. Nella Chiesa hanno la giurisdizione pastorale soltanto coloro che l’hanno ottenuta legittimamente dalla fonte in cui da principio Cristo l’aveva posta esclusivamente; e 1) Cristo ha affidato la giurisdizione ecclesiastica esclusivamente agli Apostoli presi collettivamente come ad un solo collegio, e 2) da questa fonte nessuno può ottenere legittimamente la giurisdizione se non attraverso una successione continua (immediata e mediata); ergo (ibid. n. 128). Per ciò stesso una società eretica o scismatica è priva dell’apostolicità del ministero. Contro i Protestanti in generale. Prova. Per l’apostolicità del ministero si richiede il potere sia di ordine come di giurisdizione: infatti nessuno può esercitare l’ufficio di pastore se non sulle pecore a lui concesse e affidate conformemente alle regole; ora gli eretici e gli scismatici non hanno la giurisdizione, quindi qualsiasi setta eretica o scismatica è priva dell’apostolicità del ministero. Prova della minore. Soltanto dalla Chiesa vera e Apostolica si può ricevere la giurisdizione (come provato precedentemente); ora “a priori” è impossibile che la Chiesa affidi le pecore a pastori eretici o scismatici e “a posteriori” e nella prassi la Chiesa ha sempre avuto l’abitudine di deporre i Vescovi eretici o scismatici (ibid. n. 132)».
Capitolo 56
Prosegue Donald Sanborn. Aemil Dorsch, «Institutiones Theologiae Fundamentalis», Oeniponte 1914, Tomo II: «È detta apostolicità del ministero quella proprietà della Chiesa per la quale i pastori ed i dottori che in quel momento la reggono traggono origine dagli Apostoli mediante una ininterrotta serie di successione; perciò questa apostolicità è anche detta di successione. Quindi, mediante questa apostolicità non soltanto nella Chiesa c’è ora il medesimo ministero materiale, ma ci sono anche formalmente quasi i medesimi ministri che c’erano stati dall’inizio, in quanto i ministri che esercitano ora l’ufficio nella Chiesa sono il prolungamento ininterrotto degli Apostoli, tanto che per loro disposizione possiedono il medesimo ministero per legittima eredità. Divisione I) La prima divisione avviene secondo un duplice elemento che si può distinguere anche nell’apostolicità del ministero: uno materiale che consta essenzialmente nella serie stessa di pastori e l’altro formale che consta nella successione legittima e propriamente detta. Così si distinguono l’apostolicità materiale e quella formale. La prima consiste nel fatto che in una chiesa il cui primo Vescovo ebbe origine dagli Apostoli, i Vescovi ordinati validamente si sono succeduti senza interruzione fino al Vescovo attuale, sebbene da un determinato tempo in essi sia venuta meno la legittima missione. L’apostolicità formale è quella che alla successione materiale, vale a dire alla valida ordinazione esistita senza interruzione, aggiunge la legittima missione o giurisdizione ininterrotta fino ad oggi» (pagina 517). Ancora: «Il ministero affidato in principio da Cristo agli Apostoli è perenne nella Chiesa; perciò nella Chiesa devono esserci sempre dei pastori, come erano gli Apostoli: “ecco io sono con voi (gli Apostoli predicanti) fino alla fine dei secoli”. Ora nella Chiesa nessuno è pastore se non chi è inviato; nessuno è pastore allo stesso modo degli Apostoli se non è inviato con la stessa missione con la quale anche gli Apostoli sono stati inviati dal Signore. Ed ancora, questa missione che gli Apostoli ricevettero direttamente da Cristo, ormai non può realizzarsi o per lo meno non si realizza in maniera così immediata, ma come è stata trasmessa attraverso gli Apostoli ai primi successori, così deve essere trasmessa ulteriormente attraverso questi successori legittimi. Per la qual cosa, necessariamente tutta la serie dei ministri attraverso i secoli è ricondotta agli Apostoli per una certa genealogia spirituale e per ciò stesso la Chiesa, grazie a una mai interrotta serie di pastori risalente fino agli Apostoli, deve essere considerata apostolica in funzione del ministero» (p. 519 s). Vediamo l’articolo Apostolicità in «Enciclopedia Cattolica», Città del Vaticano, 1948, volume I, colonna 1693: «La nozione dunque generale e completa dell’apostolicità vuol dire continuità con la Chiesa fondata dagli Apostoli per ininterrotta successione di legittimi Pastori (apostolicità materiale); e identità essenziale di ministero e di regime gerarchico-monarchico (apostolicità formale)». Sono davvero grato al teologo e Ministro di Dio Donald Sanborn per questa ricerca. Dio lo benedica!
Capitolo 57
Si reclama per la Sede di san Pietro l’intatta tutela della fede (cf. «Denzinger», 2009, numeri 363, 775, 1064, 1807 ss., 2329, 2923 e 3006). Riporto alcuni passi esplicativi. Cito: «L’inizio della salvezza è custodire la regola della retta fede e non deviare in nessun modo da quanto stabilito dai Padri. E giacché non si può non tenere conto della sentenza del Signore nostro Gesù Cristo, che dice; “Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa” (Mt. 16, 18), quanto fu detto viene dimostrato dai fatti che seguirono, giacché presso la Sede apostolica la religione cattolica è sempre stata conservata immacolata (...)» (Papa san Ormisda, «Professione di fede contro gli errori cristologici», anno 515). Ancora: «Per il fatto di aver camminato sulle acque, Pietro ha dimostrato di aver ricevuto la potestà sopra tutti i popoli. Per lui il Signore confessa di aver pregato, quando dice nel momento della passione: “Io ho pregato per te, Pietro, perché non venga meno la tua fede. E tu, quando sarai convertito, conferma i tuoi fratelli” (Lc. 22, 32), con questo chiaramente indicando che i suoi successori non avrebbero mai in nessun tempo deviato dalla fede cattolica, ma piuttosto avrebbero richiamato gli altri ed avrebbero anche confermato gli esitanti, per questo concedendo a lui la potestà di confermare gli altri, così da imporre agli altri la necessità di obbedire. (...) Hai letto inoltre (Papa Innocenzo III scrive al Patriarca di Costantinopoli nell’anno 1199, ndR) che a lui è stato detto: “Tutto ciò che legherai sulla terra, sarà legato anche nei cieli; e tutto ciò che scioglierai sulla terra, sarà sciolto anche nei cieli” (Mt. 16, 19), se poi tu trovi che questo è stato detto insieme anche agli Apostoli, conoscerai tuttavia che agli altri non senza di lui, a lui stesso invece anche senza gli altri, è stata attribuita la facoltà di legare e di sciogliere, affinché ciò che gli altri non (possono) senza di lui, lui stesso potesse senza gli altri per il privilegio a lui attribuito dal Signore e per la pienezza di potestà che gli è stata concessa. (... Pietro) vide il cielo aperto e discendere una specie di recipiente discendente che si calava come una grande tovaglia con quattro capi dal cielo sulla terra e che conteneva ogni sorta di quadrupedi e di rettili della terra e di uccelli del cielo (At. 10, 9-12). (...) E una voce fu diretta a lui una seconda volta: “Ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo profano”. Con questo è indicato in modo manifesto che Pietro è stato posto innanzi a tutti i popoli, dal momento che quel recipiente e tutto l’insieme delle cose in esso contenute significa i popoli dei giudei e delle genti (...)» (dalla «Apostolicae Sedis primatus»). Altra citazione: «Noi chiediamo (...) se tu (Mekhithar katholicos degli Armeni) hai creduto e anche ora credi che solo il Pontefice romano può porre fine ai dubbi che sorgono intorno alla fede cattolica, mediante una deliberazione autentica a cui si deve aderire in modo irrevocabile, e che tutto ciò che lui stesso dichiara essere vero, in forza dell’autorità delle chiavi a lui consegnate da Cristo, deve essere ritenuto vero e cattolico, e ciò che lui dichiara essere falso ed eretico, tale deve essere considerato (...)» (Papa Clemente VI, Lettera «Super Quibusdam», anno 1351). Proseguo: «Se qualcuno dirà che la Chiesa sbaglia quando ha insegnato ed insegna, secondo la dottrina del Vangelo e degli Apostoli (cf. Mt. 5, 32; 19, 9; Mc. 10, 11s; Lc. 16, 18; I Cor. 7, 11), che il vincolo del matrimonio non può essere sciolto per l’adulterio di uno dei coniugi; che nessuno dei due, nemmeno l’innocente, che non ha dato motivo all’adulterio, può contrarre un altro matrimonio, vivente l’altro coniuge; che commette adulterio il marito che, cacciata l’adultera, ne sposi un’altra, e la moglie che, cacciato l’adultero, ne sposi un altro, sia anatema» (Concilio di Trento, Papa Pio IV, «Dottrina e canoni sul Sacramento del matrimonio», anno 1563). Ho sì citato una sentenza specifica, tuttavia questa è sempre la nostra regola di fede: «Se qualcuno dirà che il Papa e la Chiesa sbagliano quando insegnano la dottrina del Vangelo e degli Apostoli (...), sia anatema!». Questo non significa - come vogliono i fallibilisti - che il Papa e la Chiesa possono sbagliare se e quando insegnano contro la dottrina del Vangelo e degli Apostoli, ma che ciò è impossibile che accada (cf. «Denzinger», 2009, numero 1506 ed altrove). La Chiesa condanna anche tutti quei superbi che pretendono di seguire una prassi opposta, pur proclamandosi osservanti. All'uopo afferma Papa Pio XI nella «Casti Connubii»: «I loro motivi valgono ancor meno e sono del tutto inconsistenti».
Capitolo 58
Contro gli errori dei giansenisti si condanna la proposizione: «Vana e ripetutamente contraddetta è l’affermazione relativa all’autorità del Pontefice romano sul concilio ecumenico e quella sull’infallibilità nel decidere le questioni di fede» (Sant’Uffizio, Papa Alessandro VIII, «Decreto contro gli errori dei giansenisti», 7 dicembre 1690). Papa Pio IX nel «Sillabo» (8 dicembre 1864) condanna la seguente proposizione dei novatori: «I Pontefici romani ed i concilii ecumenici hanno oltrepassato i limiti del loro potere (...) e hanno errato nel definire le cose di fede e di morale». Condanna ancora la proposizione: «L’obbligo al quale sono assolutamente vincolati i maestri e gli scrittori cattolici, si restringe soltanto a quelle cose che dall’infallibile giudizio della Chiesa sono proposte come dogmi di fede da credersi da tutti». Egli richiama concettualmente la Lettera «Tuas Libenter» (21 dicembre 1863), dove rivendica, anche per il Magistero ordinario ed universale, quella «obbedienza che concretamente si deve alla fede divina». Egli dice che questa sottomissione «deve estendersi anche alle verità che dal Magistero ordinario della Chiesa, diffusa in tutto il mondo, vengono trasmesse come divinamente rivelate». Preciso. Egli non dice che si deve prestare obbedienza semplicemente alle «verità divinamente rivelate», bensì alle «verità che dal Magistero ordinario della Chiesa, diffusa in tutto il mondo, vengono trasmesse come divinamente rivelate». Il Papa dichiara che il Magistero della Chiesa deve essere la nostra regola prossima di fede. D’altronde, se non volessimo accettare quanto ha appena dichiarato Pio IX nel suo preciso senso e significato, potremmo dare assenso a qualsivoglia presunta «verità divinamente rivelata», piuttosto che al Magistero della Chiesa, il che è essere prossimi al sistema degli eretici. Difatti è solo il Magistero della Chiesa che ci dice se una verità è divinamente rivelata e cosa effettivamente vuol significare. La Chiesa rivendica per sé (non per altri) il principio di «Convergenza dei Padri» (cf. «Denzinger», numeri 271, 370, 396, 399, 485, 501/520, 548, 575, 635, 710, 824, 850, 1507, 1510, 1542, 1600, 1692, 1750, 1766, 1800, 1863, 2090, 2380, 2771, 2784, 3284, 3541) e comanda di leggere la Scrittura attraverso la sapienza del Magistero (cf. «Denzinger», numeri 325, 3792s, 3826, 3828, 3888s, eccetera). Definisce solennemente che «l’estensione dell’ispirazione (divina) si estende a tutti i Libri riconosciuti dalla Chiesa con tutte le loro parti» (Op. cit., numeri 1504, 3006, 3029). Poiché «il Canone, comprese le Lettere di san Paolo, fu stabilito dalla Chiesa» (Op. cit., numeri 179s, 186, 213, 1335, 1520s) e «questo Canone deve essere riconosciuto esclusivamente e con tutte le sue parti (poiché ce lo dice la Chiesa)» (Op. cit., numeri 202, 213, 354, 1504, 1863, 2538, 3006, 3029). Senza l’intervento della Chiesa docente è impossibile riuscire a «decifrare l’ispirazione» con certezza e quindi a «comprendere correttamente la Scrittura», tanto che addirittura il sapiente sant’Agostino scrive ai Manichei: «Non crederei al Vangelo se non mi ci inducesse l’autorità della Chiesa cattolica» («Contra epistulam Manichei», 5, 6; cf. «Contra Faustum», 28, 2).
Capitolo 59
Al Papa spetta l’infallibilità ogni qual volta esercita la sua Autorità come maestro di tutti i credenti, ovvero definisce ex cathedra, dunque prende decisioni circa questioni di fede e costume. Essa è promessa nel definire tutto ciò, senza il quale verrebbe compromesso o non sarebbe presentato in maniera corretta il Deposito della fede [cf. «Denzinger», 2009, numeri (221 353), 2329 ss., 2539, 2781, 3069 ss. e 3074]. I fallibilisti non accettano questi punti di dottrina. Voglio fare un esempio semplice e chiarificatore. Se io dovessi pubblicare un testo di 100 pagine ripetendo esclusivamente e per tutto il libro la proposizione: «La beatissima Vergine Maria fu preservata, per particolare grazia e privilegio di Dio onnipotente, in previsione dei meriti di Gesù Cristo Salvatore del genere umano, immune da ogni macchia di peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento» (cf. «Ineffabilis Deus», Papa Pio IX, 8 dicembre 1854), sarei indirettamente infallibile, avendo poggiato tutto il mio scritto su una definizione infallibile della Chiesa e non semplicemente sulla Scrittura, sulla Tradizione o sul consenso. Difatti il Pontefice, pur prendendo in considerazione Scrittura e Tradizione (cito: «dalle divine Scritture, dalla tradizione, dall’autorità dei Padri, niente poteva essere desunto che fosse in contrasto con questa prerogativa della Vergine»), pur considerando il consenso della Chiesa (cito: «li abbiamo uditi rivolgerci l’insistente richiesta perché decidessimo di emanare la definizione dogmatica dell’Immacolata Concezione»), dichiara con Cristo e da sé: «Noi dopo aver presentato senza interruzione, nell’umiltà e nel digiuno, le Nostre personali preghiere e quelle pubbliche della Chiesa, a Dio Padre per mezzo del suo Figlio, perché si degnasse di dirigere e di confermare la Nostra mente con la virtù dello Spirito Santo; dopo aver implorato l’assistenza dell’intera Corte celeste e dopo aver invocato con gemiti lo Spirito Paraclito; per sua divina ispirazione, ad onore della santa, ed indivisibile Trinità, a decoro e ornamento della Vergine Madre di Dio, ad esaltazione della Fede cattolica e ad incremento della Religione cristiana, con l’autorità di Nostro Signore Gesù Cristo, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e Nostra, dichiariamo, affermiamo e definiamo rivelata da Dio la dottrina che sostiene che la beatissima Vergine Maria fu preservata, per particolare grazia e privilegio di Dio onnipotente, in previsione dei meriti di Gesù Cristo Salvatore del genere umano, immune da ogni macchia di peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento». Qui è il Papa che dichiara che questa dottrina è stata rivelata da Dio, è il Papa la garanzia infallibile. Se qualcuno dovesse attaccare il mio ipotetico scritto accusandomi di falsità, io lo difenderei poiché poggia proprio sull’infallibilità del Papa, si fonda sul criterio di verità. Io, Chiesa discente, facendo mia la definizione della Chiesa docente, non ho nulla da temere, ma solo devo credere e obbedire. Ebbene, i fallibilisti moderati (molto diffusi all’interno della Chiesa) estendono questa infallibilità indiretta e propria della Chiesa discente, alla Chiesa docente; mentre pretendono come unico criterio di verità l’entità che usano chiamare “Tradizione”, benché sottoposta al loro personale giudizio.
Capitolo 60
Segue un altro esempio. Se in un documento di Magistero del Pontefice (per esempio in una Lettera indirizzata a tutto l’Episcopato), il fallibilista moderato individua la mostruosa proposizione: «La beatissima Vergine Maria NON fu preservata immune da ogni macchia di peccato originale»; questi non replica (con i Pontefici, i Dottori della Chiesa ed i Santi già studiati): «Non è possibile che sia vero Vicario di Cristo poiché si dimostra fallibile in questo luogo dove, per diritto divino, non può esserlo». Al contrario, il fallibilista moderato afferma: «Questi è vero Vicario di Cristo, tuttavia, non essendosi attenuto alla Tradizione (o alla Rivelazione), non ha impegnato l’infallibilità e non sta vincolando all’obbedienza». I meno sinceri dicono: «Questi è vero Vicario di Cristo, tuttavia non intendeva definire, quindi non ha impegnato l’infallibilità e non sta vincolando all’obbedienza». Gli estremi ignoranti sostengono: «Quel tipo di documento - essendo una Lettera - non impegna l’infallibilità e dunque il Vicario di Cristo ha potuto definire il falso». Sovente le tre anti-dottrine si sommano in un’unica logorroica pestilenza. Vediamo che il fallibilista moderato - che oggi rivendica per sé il titolo di “Tradizionalista” e purtroppo la stampa lo asseconda - oltre a farsi giudice sul Magistero, di fatto vuole: 1) Che il Papa sia infallibile solo indirettamente, proprio come la Chiesa discente ed osservante; 2) Che l’infallibilità non sia carisma promesso da Cristo immediatamente al Suo Vicario, bensì carisma proprio dell’entità che chiama “Tradizione”; 3) Che il Magistero debba essere sottoposto al giudizio dello stesso fallibilista. Quale “Tradizione”? Lo domando sarcasticamente poiché la Tradizione cattolica non insegna dette fandonie. Cito ancora Papa san Zosimo, Lettera «Quamvis Patrum» al Sinodo di Cartagine (anno 418): «Sebbene la tradizione dei padri avesse attribuito alla Sede apostolica così grande autorità, che nessuno osasse mettere in discussione il suo giudizio, e questo (primato) sia sempre stato conservato per mezzo di canoni e regole, e la disciplina ecclesiastica tuttora in vigore assolva con le sue leggi la dovuta venerazione al nome di Pietro, dal quale essa stessa deriva: (...) essendo dunque Pietro origine di così grande autorità e avendo dato le decisioni che seguirono da parte di tutti gli antenati a conferma del rafforzamento, per mezzo di tutte le leggi ed i costumi sia umani che divini, della Chiesa romana, e a voi non è nascosto, ma lo sapete, fratelli carissimi e come sacerdoti lo dovete sapere, che noi ne governiamo il territorio ed esercitiamo anche la potestà del suo nome: tuttavia, pur avendo autorità così grande, che nessuno possa di nuovo dibattere le nostre decisioni, nulla abbiamo fatto, senza spontaneamente portarlo a vostra conoscenza con una nostra lettera, accordando ciò alla fraternità (...)». Papa Gelasio I nella sua «Lettera decretale circa i libri da approvare e quelli da condannare» (data incerta) afferma: «La prima sede di Pietro apostolo è la Chiesa romana, che non ha macchia né ruga né qualcosa del genere (Ef. 5, 27)», infine enumera ed elenca i libri da approvare [per esempio: «La Lettera del beato Leone Papa diretta a Flaviano (...). Circa il testo di questa, chiunque ne avrà contestato anche un solo iota e non l’avrà accolta con venerazione in tutte le sue parti, sia anatema»] e quelli da condannare [per esempio: «La Chiesa cattolica e apostolica romana non accoglie affatto i rimanenti (scritti), che sono stati composti o predicati da eretici o scismatici. Queste (opere) e (altre) ad esse simili, che (...) contengono insegnamenti o sono composizioni (...) di eretici, i cui nomi neppure teniamo (in memoria), dichiariamo essere in eterno non solo ripudiate, ma anche allontanate da tutta la Chiesa romana cattolica e apostolica e condannate con i loro autori e i seguaci degli autori sotto il vincolo insolubile dell’anatema»]. Cito Papa Pio IX nella «Qui Pluribus» (9 novembre 1846): «È chiaro quindi quanto è grande l’errore nel quale si dibattono anche coloro che abusando della ragione e ritenendo opera umana i ragionamenti di Dio, hanno l’audacia di spiegarli ed interpretarli a loro arbitrio, sebbene Dio stesso abbia costituito un’autorità vivente che insegnasse e precisasse il senso vero e legittimo della sua celeste rivelazione, e risolvesse tutte le questioni sulla fede e i costumi con infallibile giudizio, perché i fedeli non siano trasportati da ogni vento di dottrina, secondo la perversità degli uomini volta all’inganno dell’errore (cf. Ef. 4,14). Questa viva e infallibile autorità vige soltanto in quella Chiesa, che edificata da Cristo Signore su Pietro, capo, principe e pastore di tutta la Chiesa (il quale promise che la fede di questa non sarebbe mai venuta meno) ebbe sempre, senza interruzione, i suoi legittimi pontefici, che traggono origine dallo stesso Pietro, collocati sulla cattedra di questo ed eredi e difensori della dottrina, della dignità, dell’onore e del potere del medesimo. E poiché dov’è Pietro, ivi è la Chiesa,e Pietro parla per bocca del vescovo di Roma e sempre vive e giudica nei suoi successori e approva tutti coloro che desiderano la verità della fede; è chiaro perciò che le parole divine debbono essere ricevute con lo stesso sentimento che anima questa Cattedra romana del beatissimo Pietro, la quale, madre e maestra di tutte le chiese (cf. Papa Paolo III, Concilio di Trento, Decreto sui Sacramenti, canone 3 - Denzinger, n° 1616), mantenne sempre integra ed inviolata la fede tramandata da Cristo Signore e la insegnò ai fedeli, mostrando a tutti il sentiero della salvezza e palesando la dottrina dell’incorrotta verità».
Capitolo 61
Dalla «Pastor Aeternus», già più volte a ragione richiamata, cito ancora: «Per adempiere questo loro ufficio pastorale, i nostri predecessori hanno sempre lavorato indefessamente alla propagazione della salutare dottrina di Cristo presso tutti i popoli della terra e con un’uguale sollecitudine hanno vegliato perché, una volta ricevuta, fosse conservata autentica e pura. Perciò, i vescovi di tutto il mondo, sia singolarmente, sia riuniti in sinodi, conformandosi alla lunga consuetudine delle chiese ed alla forma dell’antica regola, hanno riferito a questa Sede apostolica specialmente i pericoli emergenti in materia di fede, perché i danni causati alla fede venissero riparati soprattutto dove la fede non può avvertire deficienze. I vescovi di Roma, da parte loro, secondo quanto è esigito dalla condizione dei tempi e delle circostanze, ora convocando concili ecumenici o cercando di sondare l’opinione della Chiesa sparsa sulla terra, ora con sinodi particolari, ora servendosi di altri mezzi forniti dalla divina Provvidenza, hanno definito che si deve credere ciò che, con l’assistenza divina, essi hanno riconosciuto conforme alle sacre Scritture e alle tradizioni apostoliche» (Concilio Vaticano). Il Magistero abitualmente si esprime in maniera solenne o straordinaria quando vuole contrastare errori con maggiore effetto o vuole presentare dei punti dottrinali più chiaramente e distintamente (cf. «Denzinger», 2009, n° 3683). Cito la «Mortalium Animos» (6 gennaio 1928) di Papa Pio XI - con la quale si condanna infallibilmente il sistema del cosiddetto «ecumenismo» (qui approfondimenti) - dove vengono illustrati funzione ed ambito del Magistero ecclesiastico. Leggiamo: «Per ciò che spetta alle verità da credere, non è lecito affatto introdurre quella distinzione che dicono tra punti fondamentali e non fondamentali; gli uni da credersi assolutamente, gli altri liberi e che si possono permettere all’assenso dei fedeli. La virtù soprannaturale della fede ha per causa formale l’autorità del rivelatore, Dio; e questa causa non ammette distinzioni di quella sorta. (...) Per il fatto che queste verità sono state dalla Chiesa sancite e definite solennemente in età diverse, e alcune in epoca recente, non possono perciò stesso dirsi meno certe e meno da credersi: non le ha tutte rivelate Dio? Il Magistero della Chiesa - stabilito per volere divino in terra, allo scopo di custodire perennemente intatte le verità rivelate, e di portarle con sicurezza e facilità alla conoscenza degli uomini - ogni giorno, è vero, è in atto per mezzo del romano Pontefice e dei vescovi che hanno comunione con lui; ma ha pure un compito particolare: quello di procedere alla definizione di qualche punto di dottrina, con decreto e rito solenne, quando fosse necessario resistere con più forza agli errori e alle contestazioni degli eretici, o quando bisognasse imprimere con più precisione e chiarezza certi punti di dottrina nelle menti dei fedeli. Con un tale intervento straordinario del Magistero non si viene a inventar nulla, né ad aggiunger nulla di nuovo a quel complesso di verità che sono contenute almeno implicitamente nel deposito della rivelazione confidato alla Chiesa; ma soltanto si dichiarano quelle parti che possono a parecchi sembrare oscure, o solo si stabilisce l’obbligo di credere ciò che da alcuni potrebbe esser controverso». Rileggiamo: «Il Magistero della Chiesa ogni giorno, è vero, è in atto per mezzo del romano Pontefice». Anche per il Magistero ordinario ed universale si rivendica l’infallibilità promessa da Cristo (cf. «Denzinger», numero 2879 già citato, 2922 già citato, 3011 e 3885). Dalla Costituzione dogmatica «Dei Filius» (Concilio Vaticano, 24 aprile 1870): «Con fede divina e cattolica, si deve credere tutto ciò che è contenuto nella parola di Dio scritta o tramandata, e che la Chiesa propone di credere come divinamente rivelato sia con un Giudizio solenne, sia nel suo Magistero ordinario ed universale». Proseguiamo con la «Humani Generis» di Papa Pio XII contro i nuovi-teologi (12 agosto 1950): «Il Magistero viene da costoro (dai nuovi-teologi, ndR) fatto apparire come un impedimento al progresso ed un ostacolo per la scienza; da alcuni acattolici poi viene considerato come un freno, ormai ingiusto, con cui alcuni teologi più colti verrebbero trattenuti dal rinnovare la loro scienza. E benché questo sacro Magistero debba essere per qualsiasi teologo, in materia di fede e di costumi, la norma prossima e universale di verità (in quanto ad esso Cristo Signore ha affidato il deposito della fede - cioè la sacra Scrittura e la tradizione divina - per essere custodito, difeso e interpretato), tuttavia viene alle volte ignorato, come se non esistesse, il dovere che hanno i fedeli di rifuggire pure da quegli errori che in maggiore o minore misura s’avvicinano all’eresia, e quindi “di osservare anche le Costituzioni e i Decreti, con cui queste false opinioni vengono dalla Santa Sede proscritte e proibite” (cf. Epilogo della Pastor Aeternus - «Denzinger» numero 3045 ...). Né si deve ritenere che gli insegnamenti delle Encicliche non richiedano, per sé, il nostro assenso, col pretesto che i Pontefici non vi esercitano il potere del loro Magistero supremo. Infatti questi insegnamenti sono del Magistero ordinario, di cui valgono pure le parole: “Chi ascolta voi, ascolta me” (Lc. 10, 16) e per lo più, quanto viene proposto ed inculcato nelle Encicliche, è già per altre ragioni patrimonio della dottrina cattolica. Se poi i sommi Pontefici nei loro atti emanano di proposito una sentenza in materia finora controversa, è evidente per tutti che tale questione, secondo l’intenzione e la volontà degli stessi Pontefici, non può più costituire oggetto di libera discussione fra i teologi». Attenzione, esiste anche un fallibilismo più moderato o, meglio, decisamente più ipocrita. Questi ultimi vogliono che il Magistero ordinario ed universale sia sì infallibile, ma solamente quando asseconda Tradizione e Scrittura, mentre sia fallibile quando, sempre a loro giudizio, contraddice Tradizione e Scrittura. Abbiamo già smascherato questo assurdo sofisma, difatti noi Cattolici crediamo «tutto ciò (...) che la Chiesa propone di credere come divinamente rivelato sia con un Giudizio solenne, sia nel suo Magistero ordinario ed universale», NON semplicemente tutto ciò che vorrebbe essere tradizionale. Nostro Signore, difatti, ha affidato la Scrittura e la Tradizione al Magistero, bensì non al fallibilista.
Capitolo 62
Sostiene il dotto Vescovo Pietro Maria Ferrè: «Quindi è chiarissimo che realmente la dottrina proposta da questo Magistero è antica quanto la Chiesa, perché sempre identica a se stessa è diffusa in tutto il mondo cattolico ed è conosciuta e professata da tutti i cattolici. Ciò detto, quindi, è verissimo che si deve credere ciò che sempre, dovunque e da tutti è stato creduto (ossia la Tradizione). Ma, per fare ciò, non si richiede altro che aderire semplicemente e con tutta fermezza al Magistero universale ed ordinario della Chiesa. I solenni giudizi della Chiesa si distinguono in due classi. Alla prima appartengono quelli che si possono dire generali ed alla seconda quelli che possono appellarsi: particolari. I giudizi, o definizioni generali, riguardano un ordine intero di verità rivelate, le quali richiedono la piena adesione dell’animo. Tali sono: 1° il giudizio col quale la Chiesa ha definito che i libri canonici e deuterocanonici con tutte le loro parti sono divinamente ispirati; 2° il giudizio col quale la Chiesa ha definito che le tradizioni da essa riconosciute e conservato come divine contengono la dottrina rivelata; 3° il giudizio con cui è dichiarata infallibile la dottrina dogmatica e morale dei Condili ecumenici dal Papa approvati; 4° il giudizio che ha stabilito l’infallibilità dei Sommi Pontefici Romani in materia di fede e di costumi; 5° il giudizio della infallibilità ed autorità del Magistero universale ed ordinario della Chiesa. Questi giudizi solenni richiedono l’adesione del fedele a quanto per se stessi esprimono, e insieme a tutte le verità a cui si riferiscono. Per tal modo ci obbligano a credere la dottrina espressa dai singoli testi scritturali, e da tutte le tradizioni riconosciute divine dalla Chiesa, ci fanno un dovere di prestare il nostro consenso ai singoli dogmi che dai Concilii, dai Sommi, Pontefici e dall’universale ordinario ecclesiastico Magistero sono definiti ed insegnati. E veramente fa tutto questo il fedele quando dichiara di credere tutto ciò che crede la Chiesa» (cf. «Spiegazione della Costituzione Dogmatica Dei Filius sulla Fede Cattolica, sancita e promulgata nella Sessione Terza del Sacrosanto Concilio Ecumenico Vaticano», Casale, 1874). Il Magistero ha anche la funzione di condannare le affermazioni che non concordano con la dottrina della fede e della morale ed impone - se necessario - le dovute censure teologiche o in generale o in particolare (cf. «Denzinger», 2009, numeri 721-739, 840-844, 891-899, 921-924, 941-946, 951-979, 1028-1049, 1087-1097, 1101-1103; «Denzinger», numeri 1110-1116, 1121-1139, 1151-1195, 1201-1230, 1361-1369, 1391-1396, 1411-1419, 1451-1492, 1901-1980, 2001-2006, 2021-2065, 2101-2166, 2170 ss., 2201-2268, 2281-2285, 2290-2292, 2301-2332, 2351-2374, 2400-2502, 2571-2575, 2601-2685, 2791-2793, 3201-3241, 3401-3465, ecc...). Non si può attribuire a questo enumerato Magistero un potere esclusivamente consultivo (e fallibile), qui la Chiesa non sta esprimendo pareri, ma il Papa sta deliberando con potere clavigero (cf. Mt. XVI, 19). Vedremo in seguito meglio.
Capitolo 63
Dove Papa Leone X, nella «Exsurge Domine», condanna gli errori di Martin Lutero, non leggiamo semplicemente un’opinione, come se la si potesse mettere in discussione a causa della fallibilità del Papa, ma leggiamo una condanna insindacabile che viene dall’infallibile giudice e maestro di tutta la Chiesa. Cito: «Condanniamo, respingiamo e rigettiamo totalmente ciascuno dei seguenti articoli o errori (... li elenca ...), capaci di sedurre gli uomini semplici e in contraddizione con la fede cattolica». San Pietro ha parlato per bocca di Papa Leone X e non solo condanna gli errori, ma conferma nella fede (cf. Lc. XXII, 32). Fra le proposizioni proto-luterane infallibilmente condannate dal Pontefice, si anatematizzano le seguenti particolarmente rilevanti per la nostra questione, poiché, di fatto, ci consentono di individuare nelle pretese dei fallibilisti odierni lo stesso sistema di Lutero. Si condanna la proposizione: «Le scomuniche sono soltanto pene esteriori, e non privano l’uomo delle comuni preghiere spirituali della Chiesa». Difatti i fallibilisti scomunicati dal Papa hanno sempre condiviso questa proposizione ma, peggio ancora dei luterani, applicano il principio solo a quelle scomuniche che colpiscono loro. Si condanna la proposizione: «Bisogna insegnare ai cristiani più ad amare la scomunica che a temerla». È quasi quello che, nei fatti, i fallibilisti scomunicati trasmettono ai loro fedeli. Le scomuniche che colpiscono loro andrebbero amate poiché sarebbero false, anzi sarebbero un vanto (essi dicono: «il Papa ci ha scomunicato perché noi abbiamo ragione, lui ha torto, dunque si sta vendicando»), quelle che fulminano gli altri andrebbero temute, tuttavia non in assoluto, e non prima che il fallibilista guida si sia espresso a riguardo: «Puoi amare ... o puoi temere ... quella scomunica». Il fallibilista evidentemente vuole sovrapporsi al Papa. Si condanna la proposizione: «Il Pontefice romano, successore di Pietro, non è il Vicario di Cristo sopra tutte le chiese del mondo intero». I fallibilisti fanno proprio anche questo principio, almeno nei fatti, ed usano il metodo del “setaccio”. Riducono il Papa o ad essere il Vicario di Cristo “ad intermittenza”, oppure ad essere sì il Vicario di Cristo benché sottoposto al giudizio del fallibilista guida che, di fatto, non gli resiste ma usurpa. Si condanna la proposizione: «La parola di Cristo a Pietro: “Tutto ciò che scioglierai sulla terra” ecc. (cf. Mt. 16, 19) si estende soltanto alle cose legate dallo stesso Pietro». I fallibilisti, decidendo arbitrariamente quando il Pontefice parli come Pietro e quando no, in sostanza sostengono un qualcosa di analogo. I luterani riducono temporalmente Pietro (egli è morto e non c’è più), i fallibilisti lo riducono concettualmente (decido io quando ha parlato Pietro e quando no). In questo capitolo sto provando a difendere l’infallibilità del Papa e della Chiesa dalle pretese dei fallibilisti moderati a noi più contemporanei, poiché la letteratura ci riferisce di casi più esasperati, soprattutto prima che il Concilio Vaticano ponesse fine alla questione anatematizzando il fallibilismo: «Se qualcuno quindi avrà la presunzione di opporsi a questa Nostra definizione, Dio non voglia!: sia anatema», è la conclusione della «Pastor Aeternus». Si condanna la proposizione: «È certo che non è affatto in mano della Chiesa o del Papa lo stabilire gli articoli di fede, e anzi neppure le leggi morali o delle opere buone». Questo punto di anti-dottrina i fallibilisti lo vogliono apertamente. Essi sostengono apertis verbis che il Papa e la Chiesa sbagliano, dunque l’ultima parola spetterebbe al medesimo fallibilista. Questo è esattamente il libero esame. Si condanna la proposizione: «Ci è stata aperta la via per svuotare l’autorità dei concili e per contraddire liberamente le cose da loro compiute, per giudicare i loro decreti e per confessare con confidenza qualsiasi cosa sembri vero, sia che sia stato approvato, sia che sia stato respinto da un qualsiasi concilio». Questo punto di anti-dottrina lo ritroviamo identico anche nei fallibilisti moderati. In ultimo si condanna la proposizione: «Se il Papa con una gran parte della Chiesa pensasse in un modo o nell’altro, e inoltre non sbagliasse, non è ancora peccato o eresia pensare il contrario». I fallibilisti, in questo caso, pur rivendicando a gran voce il tradizionale principio di «uniformità» o di «convergenza», pretendono l’ultima parola per giudicare, sopra il Papa e sopra il Concilio, se ciò che è stato pensato sia corretto oppure sbagliato.
Capitolo 64
Vengono condannate le affermazioni che contrastano l’autorità dottrinale della Chiesa (cf. «Denzinger», numeri 1477-1480 e 3401-3408). Qui posso citare le prime otto dannate proposizioni condannate dal «Lamentabili Sane Exitu» (3 luglio 1907). È Papa san Pio X che si adira contro i modernisti. Condanna la proposizione: «Il Magistero della Chiesa non può determinare il genuino senso delle sacre Scritture nemmeno con definizioni dogmatiche». I fallibilisti si “limitano” a dire che il Magistero della Chiesa non può sempre determinare il genuino senso delle sacre Scritture. Condanna: «Siccome nel deposito della fede non sono contenute solamente verità rivelate, in nessun modo spetta alla Chiesa giudicare sulle asserzioni delle discipline umane». Alcuni fallibilisti, per prassi, oppongono alla Santa Sede anche la loro indipendenza nelle «discipline umane». Condanna la proposizione terrificante: «Nella definizione delle verità, la Chiesa discente e la Chiesa docente collaborano in tale maniera, che alla Chiesa docente non resta altro che ratificare le comuni opinioni di quella discente». I fallibilisti fanno proprio questo punto di anti-dottrina rivendicando l’autenticità delle loro “docenze”, ed alcuni contemporanei lo esasperano usurpando il potere clavigero per presunta giurisdizione supplita (non per i soli Sacramenti) e contro la volontà del Pontefice che la nega loro. Tuttavia, essi dicono, riceverebbero questa giurisdizione o questo potere direttamente dal popolo dei fedeli per stato di necessità. Si anatematizza: «La Chiesa, quando condanna gli errori, non può esigere dai fedeli nessun assenso interno che accetti i giudizi da lei dati». Alcuni contemporanei fallibilisti non si limitano a questo, ma rivendicano, soprattutto nelle aule di tribunale, l’ultima parola, che sarebbe al di sopra addirittura della terza istanza della Chiesa. Questo pone i fedeli - loro vittime - davanti ad un profondo dramma di coscienza. Essi usano abitualmente “sciogliere” e “legare” i fedeli, i religiosi ed il clero oltre i giudizi della Chiesa. Possiamo definire questo atteggiamento come minimo scismatico? La risposta è decisamente SI! Infine si condanna: «Sono da ritenersi esenti da ogni colpa coloro che non tengono in alcun conto delle riprovazioni espresse dalla Sacra Congregazione dell’Indice e da altre Sacre Congregazioni Romane». I fallibilisti ritengono pressoché nulle le «riprovazioni» che colpiscono loro.
Capitolo 65
I Papi ed i Concilii si richiamano esplicitamente all’illuminazione dello Spirito Santo (cf. «Denzinger», numeri 102, 265, 444, 631, 702, 707, 1151°°, 1500 ss., 1600, 1635, 1667, 1726, 1738, 1820 e 1848). Questa illuminazione - a detta dei fallibilisti - resterebbe una sterile invocazione. Mi spiego meglio. Un Documento della Chiesa che impegna l’infallibilità lo riconosciamo, senza alcun dubbio, oltre che dalla provenienza (Cattedra di Pietro) e dal destinatario (Chiesa universale), anche dalle formule utilizzate, dal lessico, dalla materia trattata. Complesso di circostanze, argomenti e di istruzioni da cui oggettivamente si desume l’intenzione, dunque se si vogliono impegnare, o meno, le Chiavi. I fallibilisti negano che, dall’analisi scientifica di un Atto di Magistero, si possa certamente desumere l’intenzione dell’Autore, quindi capire se questi stia impegnando l’infallibilità o piuttosto intenda insegnare l'errore (sic!). I fallibilisti pretendono ritenere un Documento di Magistero più o meno infallibile secondo la propria opinione, altresì pretendono imporre questo contro-criterio a tutta la cristianità. Usano vecchi sofismi già condannati dalla Chiesa. San Francesco di Sales, per confutare analoghe tendenze, usava dire: «Quando un Concilio (universale) ha applicato il suo esame, i nostri cervelli non devono ormai rivedere ma credere». Nell’adempiere alla loro funzione dottrinale e nell’esporre una dottrina (che è libera da errore), il Papa ed i pastori della Chiesa - quando questi ultimi esercitano il Magistero unitamente al successore di san Pietro - godono dell’assistenza dello Spirito Santo. Le dottrine definite dalla Chiesa sono un confine invalicabile (cf. «Denzinger», 2009, n° 3042), entro il quale si collocano tutte le discipline umane: «Se qualcuno dirà che le discipline umane devono essere trattate con tale libertà che le loro asserzioni, anche se contrarie alla dottrina rivelata, possono essere ritenute vere e non possono essere condannate dalla Chiesa: sia anatema» («Dei Filius», Concilio Vaticano). Inclusa la prassi (oggi chiamata pastorale): «Se qualcuno dirà che può accadere che ai dogmi della Chiesa si possa un giorno - nel continuo progresso della scienza - attribuire un senso diverso da quello che ha inteso e intende dare la Chiesa: sia anatema» (Ivi.). Proseguo: «E poiché nei cenobi dell’Egitto si agitavano a più riprese acerrime dispute sulla nuova eresia nestoriana, egli (san Cirillo di Alessandria), da vigilantissimo pastore, avverte i monaci delle pericolose fallacie di tale dottrina, non per aggiungere esca a contrastanti competizioni di parole, ma perché se mai alcuni, - così loro scrive - v’investissero, possiate non solo scansare voi stessi quei perniciosi errori, ma opponendo alla loro frivolezza la verità, possiate altresì indurre gli altri, da buoni fratelli e con opportune ragioni, a conservare costantemente, qual preziosa perla, la fede, già un tempo trasmessa alle chiese per mezzo dei santi Apostoli» (cf. «Orientalis Ecclesiae»).
Capitolo 66
Chi è il pastore? «Egli è il difensore della vera dottrina e dell’integrità della fede contro le eresie del suo tempo» (Ivi.). Ed ancora, contro la falsa pastorale detta «ecumenica», cito Papa Pio XII: «San Cirillo sapeva infatti benissimo che non basta accettare con docilità gli antichi documenti del Magistero ecclesiastico, ma che occorre in più abbracciare con fedele sottomissione di cuore tutte quelle definizioni che dalla Chiesa in forza della sua suprema autorità di tempo in tempo ci siano proposte a credere. Anzi, non è lecito, neppure sotto il pretesto di rendere più agevole la concordia, dissimulare neanche un dogma solo; giacché, come ammonisce il patriarca alessandrino: “Desiderare la pace è certamente il più grande e il primo dei beni, ma però non si deve per siffatto motivo permettere che ne vada di mezzo la virtù della pietà in Cristo”. Perciò non conduce al desideratissimo ritorno dei figli erranti alla sincera e giusta unità in Cristo, quella teoria, che ponga a fondamento del concorde consenso dei fedeli solo quei capi di dottrina, sui quali o tutte o almeno la maggior parte delle comunità, che si gloriano del nome cristiano, si trovino d’accordo, ma bensì l’altra che, senza eccettuarne né sminuirne alcuna, integralmente accoglie qualsiasi verità da Dio rivelata» (Ivi.). Si deve obbedire (si deve essere legati con l’obbedienza della fede) e ritenere infallibilmente assistito, anche tutto quel Magistero solenne oppure ordinario ed universale, promulgato in un Concilio ecumenico dai Vescovi riuniti come maestri e giudici della fede, secondo le intenzioni espresse (cf. «Denzinger», 2009, numero 1248-1251 - Bolla «Inter Cunctas», Papa Martino V, contro John Wyclif e Jan Hus). Si condannano quelle proposizioni che, anche solo implicitamente, affermano che la Chiesa si sarebbe allontanata dalla fede, per esempio comminando ingiuste condanne di articoli, ingiuste scomuniche e subendo un presunto oscuramento di verità (cf. «Denzinger», 2009, numeri 1225, 1480, 2491-2501, 2601, 2612-2614, eccetera). La «Pastor Aeternus» (Concilio Vaticano, regnante Papa Pio IX) definisce: «Questo indefettibile carisma di verità e di fede fu dunque divinamente conferito a Pietro ed ai suoi successori in questa Cattedra, perché esercitassero il loro eccelso ufficio per la salvezza di tutti, perché l’intero gregge di Cristo, distolto dai velenosi pascoli dell’errore, si alimentasse con il cibo della celeste dottrina e perché, dopo aver eliminato ciò che porta allo scisma, tutta la Chiesa si mantenesse una e, appoggiata sul suo fondamento, resistesse incrollabile contro le porte dell’Inferno» (cf. «Denzinger», 2009, numero 3070 e successivi). Per concludere cito Sisto Cartechini, «Dall’Opinione al domma», I, Magistero ex cathedra: «(Promessa infallibilità) nell’insegnamento di quanto è esplicitamente o implicitamente rivelato in materia di fede e di costumi. Ma è evidente che non si possono escludere dal dominio dell’infallibilità pontificia le cosiddette verità connesse, le quali, benché non si trovino formalmente nella Rivelazione, sono con questa così strettamente congiunte che vi si possono dire virtualmente contenute: un errore intorno a ciò metterebbe in pericolo la stessa fede. Tali verità sono le conclusioni teologiche, i fatti dogmatici, la canonizzazione dei santi e la legislazione ecclesiastica (...). Parlando poi ex cathedra il Papa può usare varie forme nel proporre una verità di fede: Bolle, Encicliche, Lettere apostoliche, Brevi; può servirsi anche di Concili particolari col dare conferma solenne alle loro decisioni. L’importante è che l’intenzione del Pontefice di definire una dottrina sia manifesta con certezza: per questo non si richiede una forma determinata, né egli è tenuto a servirsi di un mezzo piuttosto che d’un altro». Su «Sursum Corda» fu pubblicato, nel novembre del 2016, il corposo «Comunicato numero 36» nel quale si affronta l’argomento dell’infallibilità usando anche la prestigiosa «Enciclopedia Cattolica», la quale estende il criterio pure all’«approvazione solenne degli Ordini religiosi (per i Consigli evangelici, ndR)» (Approfondimenti). L'uomo di sano intelletto logicamente conclude che il Papa e la Chiesa non possono proporre per vero ciò che è falso, per buono ciò che è cattivo, per cattolico ciò che cattolico non è. I fallibilisti sostengono il contrario, nonostante il Signore abbia detto alla Chiesa: «Qui vos audit, me audit; et, qui vos spernit, me spernit; qui autem me spernit, spernit eum, qui me misit» - «Chi ascolta voi ascolta me, chi disprezza voi disprezza me. E chi disprezza me disprezza colui che mi ha mandato» (San Luca, X, 16).
Capitolo 67
Nel difendere l’infallibilità del Papa e della Chiesa, mi sono trovato, in tutti questi anni, a confrontarmi con fallibilisti di ogni conio, partendo dai più rozzi e fino ai più sofisticati, ben collocati in posizioni che un tempo avrei definito prestigiose. A volte è stato davvero difficile, se non impossibile dato il contesto umano, far valere le ragioni della fede cattolica sulle teorie di questi ultimi, poiché, forti delle loro posizioni verticistiche e privilegiate, favoriti dal sistema mediatico e della comunicazione social, dotati di maggiori risorse economiche, capaci di ripetere con ridondanza e sfrontatezza ammuffiti sofismi: questi fallibilisti sono davvero abili nel condizionare il sentimento popolare, tanto da provocare defezioni figlie piuttosto della disperazione o della convenienza. Non dico che ciò avvenga con consapevolezza, dico solo che così stanno i fatti (per esempio: Se resti fallibilista ... «conservi questa cattedra, puoi scrivere nella nostra casa editrice, puoi pubblicare un articoletto sul nostro sito, puoi far parte del consiglio dei laici in parrocchia», eccetera). Mentre un tempo il fallibilista ostinato veniva cacciato dalla Chiesa, oggi coabita «nelle viscere della Chiesa» col modernista. In fondo si tratta di due forme di modernismo: il modernismo in senso proprio e quello che si cela nei princìpi pragmatici e rivoluzionari del fallibilismo. Anche i fallibilisti - lo dimostra l'evidenza storica - con il loro «cumulo di sofismi» sono in grado di «abbattere ogni religione» (cf. «Pascendi Dominici Gregis», Papa san Pio X). Nonostante si presentino dietro veste di eruditi conoscitori della teologia scolastica, in realtà il loro «sistema» non è che l’evoluzione a destra del modernismo, «poggia sul connubio di false filosofia e fede, riboccante di tanti ed enormi errori» (Ivi.), sistema mediante il quale, pur non ammettendolo apertamente («vogliono apparire e farla da dottori della Chiesa», Ivi.), essi finiscono per combattere e negare alcuni dogmi, come è stato fino ad ora dimostrato. Mentre l'eretico, diciamo ordinario, agiva finalmente fuori dalla Chiesa, mentre lo scaltro modernista capì che doveva agire come un ratto all’interno della Chiesa, il fallibilista contemporaneo striscia ecumenicamente nei contesti di modernismo. Per prassi, attacca il modernismo ed i modernisti entro determinati limiti: desumiamo che questi limiti sono dettati piuttosto dalla convenienza umana (per esempio: « ... se mi spingo oltre, vengo emarginato e perdo ogni residuale onore e favore nei luoghi occupati dai modernisti ...»), che non dalla difesa integrale della fede. Non si può difendere la vita naturale (fanno campagne contro l'aborto), ma nel contempo aggredire quella soprannaturale (pretendono di insegnare che bisogna disobbedire ordinariamente al Papa per obbedire ostinatamente ad una loro reinterpretazione della Tradizione). Mentre l'apologeta veramente cattolico difende il Papato e difende la Chiesa (dicono i nostri autori cattolicissimi: «Il cosiddetto “Papa eretico” non può essere vero Vicario di Cristo, poiché il Papa e la Chiesa non insegnano l'errore, ma sta sbagliando quell’uomo che è “Papa” solo apparentemente»); il fallibilista è nemico del Papato (ma è amico del cosiddetto “Papa eretico”) ed allontana dalla Chiesa (sostiene: «I Papi hanno sbagliato e sbagliano, la Chiesa sbaglia, dunque dobbiamo ribellarci») ed avvicina alla propria organizzazione (dice: «Noi abbiamo la soluzione, ribellati al nostro seguito»), avvicina al gruppo, al sito, insomma a tutti quei contesti dove lui è il deus ex machina. Sicché, per necessità, come estrema ed onesta difesa della nostra santa Religione, oramai utilizzo il metodo che voglio impropriamente chiamare: dell’arma del nemico. Partendo dal presupposto che debbo in qualche modo onesto smascherarli alla maggior gloria di Dio, semplifico le loro obiezioni e le ribalto sotto forma di domanda retorica. Essi obiettano, al netto dei lunghi e logori sofismi, che «il Papa nel trasmettere alla Chiesa la fede - oralmente o per iscritto - può sbagliare»; ed io rispondo loro pubblicamente: «Voglio sforzarmi di crederti, ma prima devi indicarmi un documento della Chiesa, uno solo, che lo affermi. Me lo citi per favore?». Il fallibilista rozzo insulta o minaccia, quello sofisticato riparte con i sofismi o con qualche archeologismo e, messo alle strette, come un calvinista qualsiasi va a pescare quegli episodi - ossia quelle vecchie calunnie contro i Papi - che non dimostrano nulla, se non il suo odio al Papato. La loro vulnerabilità principale è sempre la stessa: non hanno la dottrina, ma hanno solo l’azione. In ambo i casi, il fallibilista dimostra che il suo sistema è carnale, è «riboccante di tanti ed enormi errori», difatti quel Documento pontificio, che io pretendo a prova della loro proposizione, semplicemente non esiste e non potranno mai esibirlo. Per difendere degnamente il Papato, parimenti per combattere il fallibilista bisogna ridurre ai minimi termini i suoi sofismi. È necessario impegnarsi più di quanto ci si deve concentrare contro il normale modernista: bisogna ridurre le sue obiezioni al nocciolo della questione.
Capitolo 68
Il fallibilista conclude: «Il Papa può sbagliare nelle canonizzazioni». Vedete, io scrivo «lui conclude», non «lui afferma», poiché egli dice tutto ed il contrario di tutto, dunque dobbiamo fare attenzione solo alla conclusione alla quale intende portarci. Noi, indifferenti agli argomenti accessori (esempio di argomento accessorio e già precipuamente confutato da san Tommaso d'Aquino: «Il Papa può sbagliare poiché hanno modificato i criteri di canonizzazione»), arriviamo al punto decisivo e replichiamo: «Mi stai dicendo che il Papa può proclamare santo un potenziale dannato? Mi stai dicendo che il Papa può imporre il culto universale anche a un dannato? Mi stai dicendo che per sapere se un’anima è veramente santa devo telefonare a casa tua ad ore pasti, piuttosto che credere alla Chiesa (cf. «Atto di fede»)? Quale documento di Magistero lo prova, citamelo?». Il fallibilista pretende un “atto di fede” verso se stesso, non verso la Chiesa, dunque devo concludere che la sua è una dottrina eminentemente pragmatica o carismatica, non cattolica. Cosicché non di rado reagisce rancorosamente davanti alle obiezioni di fede cattolica: la sua coscienza probabilmente è consapevole del torto che sta facendo a Dio, ma il suo orgoglio lo vuole reprobo, addirittura aggressivo. Anche in questo caso il Documento magisteriale richiesto a prova non esiste, tutti insegnano il contrario. Noi non possiamo sapere chi con certezza si è dannato, ma dobbiamo prudentemente supporlo (cf. «Denzinger», numeri 342, 443, 574, 672, 780, 839, 925-26, 1002, 1306, eccetera), pertanto ci serve la Chiesa che ci garantisca che quell’anima, alla quale pubblicamente e liturgicamente ci raccomandiamo, sia di esempio, sia veramente salva, sia certamente in Paradiso, sia con Dio. Noi, secondo i doveri del nostro stato, dobbiamo anche poter imitare il Santo senza nutrire alcun dubbio: questo ipotetico dubbio viene annientato dall'autorità della Chiesa, dunque dal Pontefice, che lo proclama solennemente santo ed esempio di ogni virtù. Basta leggere la solenne formula di canonizzazione per dissipare gli ultimi ciechi sussulti di orgoglio fallibilista. Davanti all’evidenza inesorabile, il fallibilista irriducibile, più o meno, replica così: «Tu stai manipolando il discorso per portare i lettori alla tua posizione, per pascolarli nel tuo orticello». Egli sembra ritenere che tutti ragionino come lui (manipolare la verità per finalità tutt’altro che soprannaturali), e non si rende conto che sta attribuendo la medesima torbida intenzione al prossimo suo, il che potrebbe già essere considerato peccato grave (cf. «Ottavo dei Comandamenti di Dio»). Davanti alla conclusione del fallibilista: «Non vado a quella messa perché il rito non è buono», non c’è neanche bisogno di domandargli: «Perché, la Chiesa è fallibile nel proclamare, disporre ed imporre il vero Culto che si deve a Dio?», poiché la sua conclusione contiene già la risposa: «Si, la Chiesa sbaglia, quindi io decido se un culto è buono, oppure se è cattivo». Al contrario, la Chiesa difende la legittimità delle cerimonie della Messa (cf. «Denzinger», 2009, numeri 1746, 1757, 1759). Il canone della Messa è esente da errori dogmatici (Ivi., numeri 1745 e 1756). Cito la scomunica fulminante del Concilio di Trento: «Se qualcuno dirà che il canone della Messa contiene degli errori, e che, quindi, bisogna abolirlo, sia anatema» (Sessione XXII, 17 settembre 1562, «Decreto e canoni sulla Messa», Papa Pio IV). Chiudo: «Poiché le cose sante devono essere trattate santamente, e questo è il Sacrificio più santo, la Chiesa cattolica, perché esso potesse essere offerto e ricevuto degnamente e con riverenza, ha stabilito da molti secoli il sacro Canone, talmente puro da ogni errore, da non contenere niente, che non profumi estremamente di santità e di pietà, e non innalzi a Dio la mente di quelli che lo offrono». Dobbiamo mettere i fallibilisti pubblicamente con le spalle al muro, poiché loro vivono di carisma, di estetica, di sentimento, di fuffa. Dobbiamo abbattere quelle loro illusorie, ma umanamente coinvolgenti, difese. Il fallibilista ostinato è un nemico del Papato e della Chiesa, dunque è anche un nostro nemico e va smascherato con ogni mezzo lecito. I più scalmanati probabilmente ci verranno a prendere a calci sotto casa: saranno medaglie al valore e stimolo alla prudenza! I più scaltri faranno di tutto per censurare i nostri scritti: saranno medaglie al valore e stimolo alla rassegnazione! I più cattivi ci calunnieranno andando sul personale: saranno medaglie al valore ed utilissimo stimolo all'umiltà! Impensieriti dalla nostra integrale professione di fede, probabilmente si renderanno contro di provenire, con i giacobini, dallo stesso spirito della Rivoluzione. Non lo ammetteranno? Evidentemente abbiamo pregato poco per la loro disinfezione.
Capitolo 69
Talvolta il fallibilista, partendo da false analogie (per esempio: «Se il Papa mi comanda di rubare il cibo all'orfanello, io gli disobbedisco»), conclude: «Il Papa e la Chiesa possono comandare cose intrinsecamente peccaminose nel Codice di Diritto Canonico, quindi io devo disubbidire». Gli replichiamo ribaltando la sua falsa analogia: «Mi stai dicendo che il Papa e la Chiesa possono comandare il furto nel Codice di Diritto Canonico? Mi stai dicendo che io devo disubbidire alla Legge universale della Chiesa per ubbidire a Dio («Non rubare»)? E quale documento di Magistero lo attesta?». Anche in questo caso il Documento che pretendiamo a prova non esiste. Difatti la Legge della Chiesa non può comandare cose intrinsecamente immorali. La reazione addotta dal fallibilista è sì vera (cf. Atti, V, 29), ma solo quando si resiste - sempre secondo i criteri della prudenza - ad un ordine immorale del genitore, del datore di lavoro, ad una legge immorale dello Stato. Oppure - come vuole la morale - ad una prevaricazione tirannica del Papa peccabile in quanto persona privata. Ributta alla fede ed all’intelletto (cf. «Auctorem Fidei», Papa Pio VI), il preteso uso del principio di resistenza contro la Legge universale della Chiesa. Questi vuol essere scismatico e pretende, con Fozio, di «giudicare il Giudice» (cf. «Denzinger», numero 638). Il fallibilista accusa ossessivamente il cattolico di voler giudicare il cosiddetto «Papa eretico», tuttavia egli giudica il Papa e sottende: «Il Papa sbaglia, io lo giudico e gli disobbedisco». In contro, i nostri autori cattolicissimi hanno dimostrato che il cosiddetto «Papa eretico» viene giudicato dalla Chiesa poiché non è più, o non è mai stato, vero Vicario di Cristo, quindi è un dovere della Chiesa deporlo e rendere nota la nullità, sin dal principio della defezione, dei suoi atti. Il Canone I del Concilio di Costantinopoli IV afferma: «(Poiché) gli ordini del Signore sono giusti, fanno gioire il cuore, i comandi del Signore sono limpidi, danno luce agli occhi (Sal. XIX, 9; etc...). Noi regoliamo i nostri comportamenti e la nostra vita e stabiliamo che tutti i membri del clero, come anche tutti coloro che portano il nome di cristiani, siano soggetti, secondo la legge ecclesiastica, alle pene ed alle condanne (della Chiesa)» (cf. «Denzinger», numero 650 e successivi). La Legge universale della Chiesa si deve osservare per ubbidire a Dio. Viene da Cristo-Dio all’uomo mediante il Suo Vicario a cui Egli è unito. Questi solennemente (ossia infallibilmente) la comunica ed impone a tutti i suoi sudditi. È vero che anche il governante squisitamente temporale di uno Stato ottiene la sua autorità da Dio (cf. «Immortale Dei», Papa Leone XIII) e dunque gli si deve obbedienza, tuttavia questi non è infallibilmente assistito nel legiferare, come non è infallibile il padre di famiglia, mentre il Pontefice è infallibilmente assistito nel legiferare per tutti i suoi sudditi (Potere clavigero). Così muoiono anche questi ultimi illogici sofismi.
Capitolo 70
Voglio concludere con due risposte alle residuali obiezione:. Cito: «Gesù Cristo istituì nella Chiesa un “vivo, autentico e perenne Magistero”, che Egli stesso rafforzò col suo potere, informò dello Spirito di verità e autenticò coi miracoli; e volle e comandò che i precetti della sua dottrina fossero ricevuti come suoi. Dunque ogni volta in cui questo Magistero dichiara che questo o quel dogma è contenuto nel corpo della dottrina divinamente rivelata, ciascuno lo deve tenere per vero, poiché, se potesse essere falso, ne seguirebbe che Dio stesso sarebbe autore dell’errore dell’uomo, il che ripugna: “O Signore, se vi è errore, siamo stati ingannati da te”. Quindi, rimossa ogni ragione di dubitare, a chi mai sarà lecito ripudiare una sola di queste verità, senza che egli venga per questo stesso a cadere in eresia e senza che, essendo separato dalla Chiesa, rigetti in complesso tutta la dottrina cristiana? Tale è infatti la natura della fede che nulla tanto le ripugna come ammetterne un dogma e ripudiarne un altro. Infatti la Chiesa dichiara apertamente che la fede è una “virtù soprannaturale, con la quale, ispirati ed aiutati dalla grazia di Dio, crediamo che sono vere le cose da lui rivelate, non già per l’intrinseca verità delle medesime conosciuta con il lume naturale della ragione, ma per l’autorità dello stesso Dio rivelante, che non può ingannare né essere ingannato”. Se dunque si conosce che una verità è stata rivelata da Dio, e tuttavia non si crede, ne consegue che nulla affatto si crede per fede divina. Infatti quanto Giacomo Apostolo sentenzia a proposito del delitto in materia di costumi, deve affermarsi circa un’opinione erronea in materia di fede: “Chiunque avrà mancato in un punto solo, si è reso colpevole di tutti”. Anzi, a più forte ragione deve dirsi di questa che di quello. Infatti, meno propriamente si dice violata tutta la legge da colui che la trasgredì in una cosa sola, non potendosi vedere in lui, se non interpretandone la volontà, un disprezzo della maestà di Dio legislatore. Invece colui che, anche in un punto solo, dissente dalle verità rivelate, ha perduto del tutto la fede, in quanto ricusa di venerare Dio come somma verità e proprio motivo di fede; perciò Agostino dice: “In molte cose concordano con me, in alcune poche no; ma per quelle poche cose in cui non convengono con me, a nulla giovano loro le molte in cui convengono con me”. E con ragione; perché coloro che prendono della dottrina cristiana quello che a loro piace, si basano non sulla fede, ma sul proprio giudizio: e non “riconducendo tutto il proprio intelletto all’obbedienza a Cristo”(1Cor. 10, 5), obbediscono più propriamente a loro stessi che a Dio. “Voi, diceva Agostino, che nel Vangelo credete quello che volete, e non credete quello che non volete, credete a voi stessi piuttosto che al Vangelo”. Per questo i Padri del Concilio Vaticano nulla hanno decretato di nuovo, ma solo ebbero presente l’istituzione divina, l’antica e costante dottrina della Chiesa e la stessa natura della fede, quando decretarono: “Per fede divina e cattolica si deve credere tutto ciò che è contenuto nella parola di Dio scritta o tramandata, e viene proposto dalla Chiesa o con solenne definizione o con ordinario e universale Magistero come verità da Dio rivelata”. Pertanto, essendo chiaro che Dio vuole assolutamente nella sua Chiesa l’unità della fede, e conoscendo quale essa sia e con quale principio deve essere tutelata per divino comando, Ci sia permesso d’indirizzare a quanti non persistono nel voler chiudere gli orecchi alla verità, le seguenti parole di Agostino: “Vedendo noi tanta copia di aiuti da parte di Dio, tanto profitto e frutto, dubiteremo di chiuderci nel seno di quella Chiesa la quale (anche per confessione del genere umano, dalla Sede Apostolica per la successione dei vescovi, nonostante che intorno a lei latrino vanamente gli eretici, già condannati sia dall’opinione popolare, sia dal grave giudizio dei Concilii, sia dalla grandezza dei miracoli) è giunta all’apice dell’autorità? Il negarle il primato, è proprio o di una somma empietà, o di una precipitosa arroganza (...). E se ogni arte, per quanto vile e facile, perché si possa apprendere, richiede un insegnante o un maestro, che v’è di più superbamente temerario che non voler conoscere i libri contenenti i divini misteri dai loro interpreti, o, non conoscendoli, volerli condannare?”» (dalla «Satis Cognitum» di Papa Leone XIII, 29 giugno 1896). Il fallibilista arriva persino ad insinuare che «il Magistero della Chiesa può contenere errori nell’autentica interpretazione della Scrittura sulle cose che riguardano la fede e la morale». Dunque, stando al suo illogico ragionamento, dovremmo usare tutti il Sola Scriptura luterano. Ultima sentenza: «Il Magistero della Chiesa, non certo per industria puramente umana, ma per l’assistenza dello Spirito di verità (cf. Gv. 14, 26), e perciò infallibilmente, adempie il suo mandato di conservare perennemente pure e integre le verità rivelate, e le trasmette senza contaminazione, senza aggiunte, senza diminuzioni. “Infatti, come insegna il Concilio Vaticano, ai successori di Pietro non fu promesso lo Spirito Santo, perché, per sua rivelazione, manifestassero una nuova dottrina, ma perché, per la sua assistenza, custodissero inviolabilmente ed esponessero con fedeltà la rivelazione trasmessa dagli Apostoli, ossia il deposito della fede”» (dalla «Munificentissimus Deus», Papa Pio XII).
Capitolo 71
Augustini Matthaeucci, «Opus dogmaticum adversus hetherodoxos tum antiquos tum recentes ...», Sub Signo Gryphi, 1716, alla pagina 440 si sofferma sulla questione dell'infallibilità nelle canonizzazioni. Cito la sua conclusione: «Secondo il giudizio di alcuni, perciò, un beatificato o un canonizzato potrebbe non trovarsi in cielo. In tale caso, asseriscono, il Papa sbaglierebbe materialmente ma non formalmente. Tale opinione è improbabile è falsa». Il Cardinale Prospero Lambertini (Papa Benedetto XIV), «De servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione», Bononiae, 1737, alla pagina 297 e successive afferma: «Dio è lodato nei Suoi santi, e mentre onoriamo i servi, l’onore si riversa nel Signore (...). Infatti nessun cristiano dubita (chi ne dubita quindi non è vero cristiano ...), e questo è attestato nella sacra Scrittura, che il Signore è lodato nei Suoi santi, e chi onora loro, onora direttamente il Signore, come attesta Egli stesso dicendo: Chi onora voi, onora me, e chi accoglie voi, accoglie me; ed ancora: Ciò che avete fatto ad ognuno dei miei fratelli più piccoli, lo avete fatto a me (...). Conviene sommamente che chi è santo presso Dio sia anche ritenuto santo dagli uomini». Finalmente scrive: «Infine, ut tantae questioni finem denique imponamus, si non haereticum, temerarium tamen, scandalum toti Ecclesiae afferentem, in Sanctos injuriosum, faventem haereticis negantibus auctoritatem Ecclesiae in Canonizatione Sanctorum, sapientem haeresim, utpote viam sternentem Infidelibus ad irridendum Fideles, assertorem erroneae propositionis, et gravissimis poenis obnoxium dicemus eum, qui auderet asserere, Pontificem in hac aut illa Canonizatione errasse, huncque aut illum Sanctum ab eo canonizatum non esse Cultu Duliae colendum; quemadmodum assentiuntur etiam illi, qui docet de Fide non esse, Papam esse infallibilem in Canonizatione Sanctorum, nec de fide esse, hunc aut illum Canonizatum esse Sanctum» (alla pagina CXIV, «Opus de servorum Dei beatificatione, et beatorum canonizatione», Tomus Primus, Neapoli, 1773, Ex Typographia Francisci Paci). Traduzione a cura di M. Martone: «Infine, per porre al termine una così grande disputa, diremo che sia difensore di una proposizione erronea e meritevole di pene gravissime, che provoca scandalo a tutta la Chiesa, che sia offensivo verso i Santi, che favorisce gli eretici che negano l’autorità della Chiesa nella canonizzazione dei santi, che sa di eresia, in modo tale da spianare la via agli infedeli nell’irridere i Fedeli, chi osasse affermare che il Pontefice erri in questa o quella canonizzazione, se costui non sia eretico, ma tuttavia imprudente, (chi dice che) questo o quel Santo da lui canonizzato non sia da innalzare al culto dei santi; allo stesso modo danno il proprio assenso a chi insegna che non sia di fede che il Papa sia infallibile nella canonizzazione dei Santi, né sia di fede che questo o quello canonizzato sia Santo». Quest’opera è stata paragonata da Papa Pio XII alla «Summa Theologiae» di san Tommaso, cito: «Come questa (la Summa Th.) presenta il compendio che la sacra dottrina fu dal principio ed in ogni tempo, così l’opera (il De servorum ...) del Lambertini offre una compiuta visione della tradizione ecclesiastica in materia di culto e di canonizzazione dei santi, dei criteri e delle modalità accolte come norme, fin da principio e nelle epoche successive, nel considerare e nel proclamare alcuno come santo» («Discorsi e radiomessaggi di Sua Santità Pio XII», volume XX, Città del Vaticano, 1959, pagine 465-467). Prosegue Pio XII: «Coloro, come molti tra voi, che si occupano dei processi di Beatificazione e Canonizzazione, considerano a giusto titolo Benedetto XIV il “Maestro” per eccellenza dei loro ordinamenti».
Capitolo 72
Leggiamo il culmine di un testo tipo di canonizzazione (dalla Lettera decretale «Geminata Laetitia», 1 aprile 1934, con la quale Papa Pio XI proclama la santità di Giovanni Bosco): «(...) Prima di esporre l’oracolo Nostro, la supplicazione alla Corte celeste, e devotissimamente implorato il lume del Superno Spirito, Noi, Vicario di Gesù Cristo e supremo Maestro della Chiesa Cattolica, proferimmo solennemente questa Nostra tanto desiderata sentenza: “Ad onore della Santa ed Individua Trinità, ad esaltazione delle fede cattolica e ad incremento della cristiana religione, con l’autorità di Gesù Cristo, Signore Nostro, dei Beati Apostoli Pietro e Paolo, e Nostra, premessa matura deliberazione e implorato più volte l’aiuto divino, e col consiglio dei Nostri venerabili fratelli Cardinali di S. R. Chiesa, dei Patriarchi, degli Arcivescovi e dei Vescovi presenti nell’Urbe, decretiamo che il Beato Giovanni Bosco è santo, e lo ascriviamo nel catalogo dei Santi, stabilendo che la sua memoria ogni anno debba essere celebrata con pia devozione dalla Chiesa Universale nel giorno del suo natale, cioè 31 gennaio, tra i Santi Confessori non Pontefici. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo” (...). Pertanto, avendo eternata la memoria preclarissima di questo novello Santo con questa Nostra Lettera, e avendo tutto ben considerato quanto era da esaminare, di certa scienza, con la pienezza dell’Apostolica Potestà nuovamente confermiamo, corroboriamo, stabiliamo e decretiamo ogni e singola cosa sopra ricordata, e l’annunziamo all’universa Chiesa Cattolica. (...) Se alcuno poi volesse impugnare, o temerariamente osasse contraddire o presumesse attentare a questa Nostra Lettera Decretale di definizione, di decreto, di ascrizione, di comando, di statuto e della Nostra volontà, sappia che incorrerà nell’indignazione di Dio onnipotente e dei Beati Apostoli Pietro e Paolo». Secondo il fallibilista, queste solennissime ed esplicite dichiarazioni (N.B.: la sentenza tipo di canonizzazione è abitualmente identica o può presentare qualche variazione meramente accessoria), sarebbero poco più che infondate rivendicazioni di Pontefici ingannati, oggi, da qualche “burocrate” che avrebbe inquinato la causa di canonizzazione. Nondimeno lo stesso fallibilista, poggiando piuttosto la sua “incrollabile” (cf. Lc., VI, 49) certezza sugli articoli di qualche rivista di provincia - «aedificanti domum suam supra terram sine fundamento» - si arroga un’infallibilità così granitica, tanto da pretendere la propria “sentenza” superiore a quella del «Vicario di Gesù Cristo e supremo Maestro, oracolo del Signore, che solennemente proferisce all’universa Chiesa Cattolica». Al netto dei sofismi, è questo il delirio del fallibilista, che inoltre taccia di “infallibilismo” o di “papolatria” (sic!) tutti quei cattolici devoti che difendono la dottrina corretta, che si sforzano di imitare i Santi canonizzati dalla Chiesa, che pregano e si raccomandano ai Santi canonizzati dalla Chiesa, che partecipano alle debite funzioni liturgiche stabilite dai Pontefici. Concedo che il processo di canonizzazione debba essere istruito e condotto con serietà e cristiano rigore, nego che l’«Oracolo del Signore» possa ingannarsi ed ingannare la Chiesa universale: «O Signore, se vi è errore, siamo stati ingannati da Voi», esclama Riccardo di San Vittore. O si crede che «lo Spirito Santo guida alla verità tutta intera» (cf. Gv., XVI, 13), o non si crede affatto, poiché «Quicumque autem totam legem servaverit, offendat autem in uno, factus est omnium reus» - «Chiunque osservi tutta la legge, ma la trasgredisca anche in un punto solo, diventa colpevole di tutto» (cf. Giac., II, 10). Papa Leone XIII nella «Satis Cognitum» fornisce una eccelsa esegesi di questo passo. Sarà infallibile Papa Leone XIII in questa esegesi? Chi lo sa, domanderemo a qualche fallibilista. Probabilmente ci dirà che Leone XIII, nell'interpretare la Scrittura sulle questioni di fede e morale, non intendeva essere infallibile. O piuttosto che, pur avendo palesemente definito, non intendeva definire. Probabilmente ci dirà che le Lettere encicliche non sono infallibili, o forse che il Papa si è sbagliato perché è infallibile sono se definisce qualcosa di tradizionale? Sono tutte domande che possiamo rivolgere ai fallibilisti inviando loro delle mail. Possiamo anche scrivere o telefonare al fallibilista prima di pregare un Santo canonizzato dalla Chiesa. Il fallibilista pretende che tutto passi dal suo setaccio.
Capitolo 73
Imparo da «Le questioni disputate», san Tommaso d’Aquino, volume X, tomo I, ESD, 2003, alla pagina 347, questione 8: «Difficoltà. Sembra che alcuni di coloro che sono stati canonizzati nella Chiesa possano essere nell’inferno. Infatti: 1. Nessuno può essere certo dello stato di qualcuno come lui stesso, poiché “le cose dell’uomo nessuno le conosce all’infuori dello spirito dell’uomo che è in lui”, come si legge (1 Cor., 2, 11); ora, l’uomo non può essere certo riguardo a se stesso se è in stato di salvezza, come si legge (Qo., 9, 1 - Liber Ecclesiastes: «Omnia haec contuli in corde meo, ut curiose intellegerem quod iusti atque sapientes et opera eorum sunt in manu Dei. Utrum amor sit an odium, omnino nescit homo: coram illis omnia», ndR): “Nessuno sa se è degno di odio o di amore”; quindi molto meno lo sa il Papa: quindi può sbagliare nel canonizzare. 2. Chiunque nel giudicare si basa su un mezzo fallibile può sbagliare; ora, la Chiesa nel canonizzare i santi si basa su una testimonianza umana, dato che indaga mediante testimoni sulla vita e sui miracoli: quindi, essendo la testimonianza degli uomini fallibile, sembra che la Chiesa nel canonizzare i santi possa sbagliare. In contrario. 1. Nella Chiesa non ci può essere errore biasimevole; ora, sarebbe un errore biasimevole se si venerasse come santo chi fu un peccatore, poiché alcuni, conoscendo i suoi peccati o l’eresia, se fosse il caso, potrebbe essere condotto all’errore: quindi la Chiesa in tali cose non può errare. 2. Sant’Agostino, scrivendo a san Girolamo (Lettera 40, 5), dice che se si ammette qualche menzogna nella Scrittura canonica muterà la nostra fede, che si basa sulla Scrittura canonica; ora, come siamo tenuti a credere ciò che si trova nella Sacra Scrittura, così [anche] ciò che è comunemente determinato dalla Chiesa, per cui è giudicato eretico chi sente contro la determinazione dei concili: quindi il comune giudizio della Chiesa non può essere erroneo. E così come prima. Soluzione. Una cosa può essere considerata possibile considerata in se stessa, mentre riferita a qualcosa di estrinseco risulta impossibile. Dico dunque che è possibile che il giudizio di coloro che presiedono alla Chiesa possa sbagliare in qualsiasi cosa, se si guarda soltanto alla loro persona. Se però si considera la divina provvidenza che dirige la sua Chiesa con lo Spirito Santo affinché non sbagli, come egli stesso promise (Gv., 16, 13) che lo Spirito che sarebbe giunto avrebbe insegnato tutta la verità, cioè riguardo alle cose necessarie alla salvezza, è certo che è impossibile che il giudizio della Chiesa universale sbagli nelle cose che appartengono alla fede; per cui bisogna stare più alla sentenza del Papa, al quale compete di determinare riguardo alla fede, che proponesse nel suo giudizio, che non all’opinione di qualsivoglia uomo sapiente nella Scrittura, poiché si legge che Caifa, sebbene di nessun valore, tuttavia in quanto pontefice profetizzò anche senza saperlo (Gv., 11, 51). Nelle altre sentenze invece, che riguardano fatti particolari, come quando si tratta di possessioni o di crimini o di cose del genere, è possibile che il giudizio della Chiesa sbagli a motivo di falsi testimoni. Ora, la canonizzazione dei santi è intermedia fra queste due cose: poiché tuttavia l’onore che prestiamo ai santi è una certa professione di fede, mediante la quale crediamo la gloria dei santi, bisogna piamente credere che nemmeno in queste cose il giudizio della Chiesa possa sbagliare. Risposta alle difficoltà. 1. Il Pontefice, a cui compete canonizzare i santi, può certificarsi sullo stato di qualcuno mediante l’esame della vita e l’attestazione dei miracoli, e soprattutto mediante l’istinto dello Spirito Santo, che “scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio” (1 Cor., 2, 10). 2. La divina provvidenza assiste la Chiesa affinché in tali cose non si inganni a motivo della testimonianza fallibile degli uomini» (Se tutti i santi che sono stati canonizzati dalla Chiesa siano nella gloria, o alcuni di essi siano nell’inferno, «Quodlibetal Questions», VIII, argomento 1). Dice la «Studiorum Ducem», Papa Pio XI, 29 giugno 1923: «Come dunque un giorno fu detto agli Egiziani, nel loro estremo bisogno di vivere, “Andate da Giuseppe” perché avessero da lui in abbondanza il frumento per alimentare il loro corpo, così ora a tutti gli affamati di verità Noi diciamo: “Andate da Tommaso” per aver da lui, che ne ha tanta abbondanza, il pascolo della sana dottrina e il nutrimento delle loro anime per la vita eterna. Che un tal cibo sia pronto e alla portata di tutti fu attestato con la santità del giuramento quando si trattò di ascrivere Tommaso nel catalogo dei Santi: “Alla scuola luminosa ed aperta di questo Dottore fiorirono moltissimi maestri religiosi e secolari per il suo modo succinto, facile, e chiaro (...) ed anche laici ed uomini di scarsa intelligenza desiderano avere i suoi scritti”». Il fallibilista, contro «l’eccellenza della dottrina (dell’Aquinate) che nella Chiesa ha un’autorità e un valore ammirabili», contro «il pascolo della sana dottrina ed il nutrimento delle anime per la vita eterna», sostiene che «nella Chiesa ci può essere errore biasimevole», che «il comune giudizio della Chiesa può essere erroneo», infine che «è possibile che il giudizio della Chiesa universale sbagli nelle cose che appartengono alla fede». Il fallibilista suppone che la Chiesa possa imporre il culto di un dannato, possa raccomandarsi ad un dannato, possa esortare all'imitazione di un dannato. Eppure, oggi, all’interno della Chiesa molti fallibilisti godono di grande credibilità, quando invece la loro dottrina è palesemente falsa, ingannevole, da rigettare per conservare la fede. Dice l’Apostolo a Timoteo (II, IV, 7): «Bonum certamen certavi, cursum consummavi, fidem servavi» - «Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede». È stato dimostrato dal Concilio Vaticano che quella dei fallibilisti non è la buona battaglia. Aggiunge sant’Alfonso in «Del gran mezzo della preghiera» (parte I, capo I, Della necessità della preghiera): «Questo che poi si è detto in quanto alle Anime Purganti, circa il punto se esse possano o no pregare per noi, e se pertanto a noi giovi o no il raccomandarci alle loro orazioni, non corre certamente a rispetto dei Santi; poiché in quanto ai Santi non può dubitarsi essere utilissimo il ricorrere alla loro intercessione, parlando dei Santi già canonizzati dalla Chiesa, che già godono la vista di Dio. Nel che il credere fallibile la Chiesa, non può scusarsi da colpa o d’eresia, come vogliono san Bonaventura, il Bellarmino, ed altri (nota: San Bonaventura; Bellarmino, Opera, edizione citata, II, Controv. IV, De Ecclesia triumphante, libro I, c. IX, 356-357, con gli autori ivi cit., san Tommaso, Driedo, sant’Antonino, Gaetano, M. Cano ecc.; Suarez, Opera, ed. cit., XII, De fide, Disp. V, Sect. VIII, n. 8, 163 ss. Azor, Instit. mor., Lugduni 1616, II, Lib. V, c. VI, q. V, 522 ss.; Gotti, op. cit., q. VI, dub. III, 116 ss.), o almeno prossima all’eresia, come tengono il Suárez, l’Azorio, il Gotti eccetera, poiché il Sommo Pontefice nel canonizzare i Santi principalmente, come insegna l’Angelico (nota: San Thom. in 4. Sent. Dist. 15. q. 4. a. I. Solut. ad q. 3), è guidato dall’istinto infallibile dello Spirito Santo». Il Liguori si ripete altrove, come in «Istruzione e pratica pei confessori», capo V, punto I, Della bestemmia. Il fallibilista, anche sulla questione delle canonizzazioni, produce solo scandalosi sofismi e fa obiezioni eminentemente blasfeme. Ebbene, io voglio rimanere un «ignorante infallibilista e papolatra» nella misura in cui lo sono stati Papa Benedetto XIV e Papa Pio XII, il Dottore angelico ed il Dottore utilissimo, san Bonaventura e san Bellarmino, il Suárez, il Cardinal Gotti e milioni di anime pie che hanno prestato reverenza e devozione (venerari), senza mai dubitare, ai Santi canonizzati dalla Cattedra di Pietro: almeno resto cattolico!
Capitolo 74
Dice il Signore: «Cum autem venerit ille, Spiritus veritatis, deducet vos in omnem veritatem» (Gv., XVI, 13), e ciò non transitoriamente o “ad intermittenza”, ma in modo continuato e perpetuo, giacché lo Spirito verrà per «rimanere presso di voi (nella Chiesa gerarchica) in eterno». L'evidenza dimostra che il cosiddetto «Papa eretico» non ha lo Spirito di verità. Abbiamo tutti gli elementi per concludere. Nel «De Romano Pontifice» (Libro 2, Capitolo 30) san Bellarmino afferma: «I santi Padri insegnano all’unanimità che gli eretici non solo sono fuori della Chiesa, ma anche che sono ipso facto privati di ogni giurisdizione e dignità ecclesiastica. San Cipriano dice che gli eretici che tornano nella Chiesa devono essere ricevuti come (se fossero) laici, anche se prima erano preti o Vescovi nella Chiesa. San Ottato insegna che gli eretici e gli scismatici non possono avere le chiavi del regno dei cieli, e neppure legare o sciogliere. Sant’Ambrogio e san Gerolamo insegnano lo stesso». Mi sembra sconveniente tacitare questi venerandi autori, parimenti è necessario precisare - quantomeno al profano incompetente - che l'eresia e lo scisma vanno provati dalla Chiesa. San Girolamo, difatti, rileva che «spesso il giudizio del popolo e del volgo è in errore» (Lib. 1, Advers. Iovinian., n. 34) e san Tommaso d’Aquino ragiona così: «La mitezza ricordata vuole che l’eretico sia ammonito una, o due volte (dalla Chiesa). Ma se non vuole ravvedersi, deve considerarsi perduto, secondo le parole dell’Apostolo» (cf. «Summa Theologiae», II-II, q. 11, a. 3 ad 1). Ed ancora: «Nella Chiesa (...) è presente la misericordia, che tende a convertire gli erranti. Essa perciò non condanna subito, ma “dopo la prima e la seconda ammonizione”, come insegna l’Apostolo. Dopo di che, se l’eretico rimane ostinato, la Chiesa, disperando della sua conversione, provvede alla salvezza degli altri, separandolo da sé con la sentenza di scomunica; (...). Scrive infatti san Girolamo: “La carne marcita deve essere tagliata, e la pecora rognosa va allontanata dal gregge, affinché non arda, non si corrompa, non imputridisca, e non muoia tutto: casa, pasta, corpo e gregge. Ario in Alessandria era una scintilla: ma poiché non fu subito soffocato, le sue fiamme hanno devastato tutto il mondo”» (Op. cit., II-II, q. 11, a. 3 co.). L’Aquinate sta usando san Paolo: «Haereticum hominem post unam et secundam correptionem devita, sciens quia subversus est, qui eiusmodi est, et delinquit, proprio iudicio condemnatus» (Tito, III, 10-11) - «Dopo una o due ammonizioni fuggi l’eretico, sapendo che un tale individuo è pervertito e pecca, già condannato per suo stesso giudizio». Il commento al passo nella «Vulgata», nota 10 alla pagina 705, è: «La parola eretico significa colui che sostiene con pertinacia una particolare opinione contraria alla dottrina della Chiesa, alle decisioni della quale superbamente resiste. Se costui dopo la prima e la seconda ammonizione del Vescovo non si ritrae dall’errore, deve essere separato dalla Chiesa; tuttavia si sentenzia che già egli da se stesso si condanna, resistendo alla verità, e rompendo l’unità con la Chiesa, e da lei si separa per seguire la propria opinione; pertanto nessuno deve meravigliarsi se come incorreggibile e disperato sia punito con la sentenza di scomunica dal suo proprio Vescovo» (cf. «La sacra Bibbia secondo la volgata tradotta in lingua italiana da Antonio Martini», volume III, Firenze, 1844). Difatti, se la virtù di fede è persa (con peccato formale contro la fede - quindi eresia formale), il battezzato non è più membro della Chiesa (Corpo mistico), in quanto non riceve da Dio alcun influsso sovrannaturale, né della grazia e carità, né della fede. Così pensa san Tommaso e Papa Leone XIII («Satis Cognitum») ne spiega, con san Giacomo e sant’Agostino, ragioni e gravità: «La Chiesa dichiara apertamente che la fede è una “virtù soprannaturale, con la quale, ispirati ed aiutati dalla grazia di Dio, crediamo che sono vere le cose da Lui rivelate, non già per l’intrinseca verità delle medesime conosciuta con il lume naturale della ragione, ma per l’autorità dello stesso Dio rivelante, che non può ingannare né essere ingannato”(Concilio Vaticano, Sessione III, capitolo 3). Se dunque si conosce che una verità è stata rivelata da Dio, e tuttavia non si crede, ne consegue che nulla affatto si crede per fede divina. Infatti quanto Giacomo Apostolo sentenzia a proposito del delitto in materia di costumi, deve affermarsi circa un’opinione erronea in materia di fede: “Chiunque avrà mancato in un punto solo, si è reso colpevole di tutti”. Anzi, a più forte ragione deve dirsi di questa che di quello. Infatti, meno propriamente si dice violata tutta la legge da colui che la trasgredì in una cosa sola, non potendosi vedere in lui, se non interpretandone la volontà, un disprezzo della maestà di Dio legislatore. Invece colui che, anche in un punto solo, dissente dalle verità rivelate, ha perduto del tutto la fede, in quanto ricusa di venerare Dio come somma verità e proprio motivo di fede; perciò Agostino dice: “In molte cose concordano con me, in alcune poche no; ma per quelle poche cose in cui non convengono con me, a nulla giovano loro le molte in cui convengono con me”(In Psal. LIV, n. 19). E con ragione; perché coloro che prendono della dottrina cristiana quello che a loro piace, si basano non sulla fede, ma sul proprio giudizio: e non “riconducendo tutto il proprio intelletto all’obbedienza a Cristo”(I Cor., X, 5), obbediscono più propriamente a loro stessi che a Dio. “Voi, diceva Agostino, che nel Vangelo credete quello che volete, e non credete quello che non volete, credete a voi stessi piuttosto che al Vangelo” (Contra Faustum Manichaeum, capitolo 3)». Ora, Dio conosce certamente lo stato dell’anima del cosiddetto «Papa eretico», mentre non è dato conoscerlo a noi, che non possiamo giudicare il foro interno né dimostrare che il soggetto abbia certamente perduto l’abito della fede. Dobbiamo, perciò, attendere il giudizio della Chiesa.
Capitolo 75
Per accertare la defezione dalla fede in foro interno occorre che il colpevole lo affermi (Esempio: aderendo alla setta dei Luterani, ecc...); oppure che la Chiesa lo dichiari pertinace, dopo il rifiuto ostinato di correggersi. Sbaglia certamente chi non considera i due aspetti della Chiesa: Corpo Mistico e Collettivo umano (vita sociale ed esterna). Non pochi autori usano distinguere fra Anima e Corpo della Chiesa. Papa Pio XII nella «Mystici Corporis» fa proprio il passo di san Matteo XVIII ed afferma: «Sicché chi abbia ricusato di ascoltare la Chiesa, deve, secondo l’ordine di Dio, ritenersi come etnico e pubblicano (cf. Matth., XVIII, 17)». In quel luogo dice Nostro Signore Gesù Cristo: «(...) quod si noluerit audire eos, dic ecclesiae; si autem et ecclesiam noluerit audire, sit tibi sicut ethnicus et publicanus». Gesù comanda: 1) di ammonire dapprima - «fra te e lui solo» - il fratello errante; 2) «Se non ti ascolterà, prendi con te (...) uno o due testimoni»; 3) Se poi non ascolterà neppure costoro, «dillo alla Chiesa»; 4) Finalmente, in conclusione, «se non ascolterà neanche la Chiesa, sia per te come un pagano e un pubblicano». Gesù dichiara che questa potestà giuridica spetta solo alla Chiesa: «Ciò che voi legherete (...), ciò che voi scioglierete (...)». Papa Pio XII non poteva essere più chiaro. In alcuni capitoli di «Apologia del Papato» mi rendo conto di aver assolutamente mal interpretato ed usato a sproposito la sentenza del Pontefice. Questo è un grave errore d’ignoranza e di presunzione per il quale chiedo perdono a Dio e mi scuso con i lettori. Adesso la mia ricerca si intitola «La questione del cosiddetto “Papa eretico”». Io scrivo: «cosiddetto “Papa eretico”», poiché provo a risolvere la questione del tal Papa che non è stato ancora dichiarato eretico dalla Chiesa, pur diffondendo errori già condannati per eresie dalla Chiesa o, per farla breve, che pretende di insegnare una religione non cristiana, non cattolica. Cattolicesimo non è opinione, bensì osservanza: «Se qualcuno dirà che può accadere che ai dogmi della Chiesa si possa un giorno - nel continuo progresso della scienza - attribuire un senso diverso da quello che ha inteso e intende dare la Chiesa: sia anatema» (dalla Cost. dogmatica «Dei Filius»). Capiamo che non si può parlare di «Papa eretico», non negli stessi termini usati da molti dei nostri autori, i quali supponevano una lesta inquisizione - per accertare il fatto - da parte della Gerarchia ecclesiastica. Concludo rigettando totalmente la mia precedente presunzione di poter stimare per eretico formale l’ipotetico «Papa eretico», prima ancora del giudizio della Chiesa. Poggio questa mia pubblica ritrattazione sulla retta ragione, sui passi già citati ed almeno sulle Autorità che seguono: 1) «Auctorem Fidei», Papa Pio VI, 28 agosto 1794: «Pertanto, con Agostino e con i padri Milevitani, vogliamo e desideriamo che gli uomini che predicano prave dottrine “siano sanati entro la Chiesa con cura pastorale, piuttosto che, perduta ogni speranza, siano recisi da quella, a meno che a ciò non costringa qualche necessità”». 2) «Quanto Conficiamur», Papa Pio IX, 10 Agosto 1863: «(... Solo) Dio infatti vede perfettamente, scruta, conosce gli spiriti, le anime, i pensieri, le abitudini di tutti e nella sua suprema bontà, nella sua infinita clemenza non permette che qualcuno soffra i castighi eterni senza essere colpevole di qualche volontario peccato». 3) «Singulari Quadam», Papa Pio IX, 9 dicembre 1854: «Si deve tener per fede che nessuno può salvarsi fuori della Chiesa Apostolica Romana, questa è l’unica arca di salvezza; chiunque non sia entrato in essa perirà nel diluvio. Ma nel tempo stesso si deve pure tenere per certo che coloro che ignorano la vera religione, quando la loro ignoranza sia invincibile, non sono di ciò colpevoli dinanzi agli occhi del Signore. Ora, chi si arrogherà tanto da poter determinare i limiti di codesta ignoranza secondo l’indole e la varietà dei popoli, delle regioni, degl’ingegni e di tante altre cose? Quando, sciolti da questi lacci corporei, vedremo Dio qual è, allora sì intenderemo certamente lo stretto e nobile vincolo che collega la misericordia e la giustizia divina; ma finché restiamo in terra gravati di questa massa mortale che appesantisce l’anima, teniamo per fermissimo, secondo la dottrina cattolica, che esiste un solo Dio, una sola fede, un solo battesimo. L’andar più oltre investigando è empio». 4) «Ubi Prima», Papa Pio IX, 11 marzo 1871: «Quindi, a tal punto - per tutelare l’unità della fede, in linea con il Nostro dovere apostolico - avvertimmo l’esigenza di proporre loro (agli Armeni della città di Costantinopoli) di sottoscrivere una formula o dichiarazione di fede espressa con determinate parole, secondo il costume praticato nella Chiesa. Se avessero ricusato di firmare, si sarebbero dimostrati rei di ribellione ecclesiastica e separati dall’unità della Chiesa Cattolica». Eccetera ...
Capitolo 76
Mi avvio alla conclusione e cito la «Mortalium Animos» di Papa Pio XI del 6 Gennaio 1928: «Nessuno partecipa a questa unica Chiesa di Cristo, come nessuno vi rimane, se non conoscendo ed accogliendo con l’obbedienza la suprema autorità di Pietro e dei suoi legittimi successori». Ancora alcuni Canoni dalla Costituzione dogmatica «Pastor Aeternus», Papa Pio IX, Concilio Vaticano: «1) Se qualcuno dunque affermerà che il beato Pietro Apostolo non è stato costituito da Cristo Signore Principe di tutti gli Apostoli e capo visibile di tutta la Chiesa militante, o che non abbia ricevuto dallo stesso Signore Nostro Gesù Cristo un vero e proprio primato di giurisdizione, ma soltanto di onore: sia anatema; 2) Se qualcuno dunque affermerà che non è per disposizione dello stesso Cristo Signore, cioè per diritto divino, che il beato Pietro abbia per sempre successori nel Primato sulla Chiesa universale, o che il Romano Pontefice non sia il successore del beato Pietro nello stesso Primato: sia anatema; 3) Dunque se qualcuno affermerà che il Romano Pontefice ha semplicemente un compito ispettivo o direttivo, e non il pieno e supremo potere di giurisdizione su tutta la Chiesa, non solo per quanto riguarda la fede e i costumi, ma anche per ciò che concerne la disciplina e il governo della Chiesa diffusa su tutta la terra; o che è investito soltanto del ruolo principale e non di tutta la pienezza di questo supremo potere; o che questo suo potere non è ordinario e diretto sia su tutte e singole le Chiese, sia su tutti e su ciascun fedele e pastore: sia anatema; 4) Questa Santa Sede ha sempre ritenuto che nello stesso Primato Apostolico, posseduto dal Romano Pontefice come successore del beato Pietro Principe degli Apostoli, è contenuto anche il supremo potere di Magistero. (...) Allo scopo di adempiere questo compito pastorale, i Nostri Predecessori rivolsero sempre ogni loro preoccupazione a diffondere la salutare dottrina di Cristo fra tutti i popoli della terra, e con pari dedizione vigilarono perché si mantenesse genuina e pura come era stata loro affidata. È per questo che i Vescovi di tutto il mondo, ora singolarmente ora riuniti in Sinodo, tenendo fede alla lunga consuetudine delle Chiese e salvaguardando l’iter dell’antica regola, specie quando si affacciavano pericoli in ordine alla fede, ricorrevano a questa Sede Apostolica, dove la fede non può venir meno, perché procedesse in prima persona a riparare i danni. (...) Lo Spirito Santo infatti, non è stato promesso ai successori di Pietro per rivelare, con la sua ispirazione, una nuova dottrina, ma per custodire con scrupolo e per far conoscere con fedeltà, con la sua assistenza, la rivelazione trasmessa dagli Apostoli, cioè il deposito della fede. Fu proprio questa dottrina apostolica che tutti i venerabili Padri abbracciarono e i santi Dottori ortodossi venerarono e seguirono, ben sapendo che questa Sede di San Pietro si mantiene sempre immune da ogni errore in forza della divina promessa fatta dal Signore, nostro Salvatore, al Principe dei suoi discepoli: “Io ho pregato per te, perché non venga meno la tua fede, e tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli”. Questo indefettibile carisma di verità e di fede fu dunque divinamente conferito a Pietro e ai suoi successori in questa Cattedra, perché esercitassero il loro eccelso ufficio per la salvezza di tutti, perché l’intero gregge di Cristo, distolto dai velenosi pascoli dell’errore, si alimentasse con il cibo della celeste dottrina e perché, dopo aver eliminato ciò che porta allo scisma, tutta la Chiesa si mantenesse una e, appoggiata sul suo fondamento, resistesse incrollabile contro le porte dell’inferno. (...) Se qualcuno quindi avrà la presunzione di opporsi a questa Nostra definizione, Dio non voglia!: sia anatema». Nella «Auctorem Fidei» del 28 agosto 1794, Papa Pio VI condanna: «1) [Come eretica la proposizione] “in questi ultimi secoli si è diffuso un generale oscuramento sulle verità più importanti della Religione e che sono la base della fede e della morale della dottrina di Gesù Cristo”. 2) [Come eretica la proposizione] “sarebbe un abuso applicare l’autorità della Chiesa oltre i confini della dottrina, e dei costumi, estendendola a cose esteriori, ed esigendo con forza ciò che dipende dalla persuasione e dal cuore”, così ancora che “molto meno le appartiene esigere con la forza esteriore l’ubbidienza ai suoi decreti”. In quanto con quelle indeterminate parole “estendendola a cose esteriori” si noti come abuso dell’autorità della Chiesa l’uso di quella potestà ricevuta da Dio, che usarono anche gli stessi Apostoli nello stabilire e sanzionare la disciplina esteriore. 3) [Altra volta condannata come eretica la proposizione] che la Chiesa “non abbia la potestà conferitale da Dio non solamente di dirigere con i consigli e le persuasioni, ma ancora di comandare con le leggi e di tenere in dovere e costringere i deviati e contumaci con giudizio esteriore e con pene salutari”. In quella parte che insinua non avere la Chiesa l’autorità di esigere soggezione ai suoi decreti, ad esclusione dei mezzi che dipendono dalla persuasione; 4) [Scismatica o per lo meno erronea quella dottrina con la quale si professa] “essere persuaso che il Vescovo abbia ricevuto da Gesù Cristo tutti i diritti necessari per il buon governo della sua diocesi”. Quasi che al buon governo di ciascuna diocesi non siano necessarie le superiori disposizioni concernenti o la fede, o i costumi, o la disciplina universale, il diritto delle quali appartiene ai Sommi Pontefici e ai Concilii Generali per tutta la Chiesa». L’«Auctorem Fidei» sembra scritta contro i moderni fallibilisti, che ereditano anche alcuni errori del Giansenismo.
Capitolo 77
Facciamo una brevissima ripassata. Papa Adriano II: «I Papi (...) hanno insegnato che quando un Pontefice Romano viene accusato d’eresia, i suoi (gerarchicamente) inferiori possono sollevarsi contro di lui». Papa san Simmaco: «I nostri predecessori, con la concordia dei Vescovi, hanno sovente deciso e stabilito nei concilii che le pecore debbono rispondere al proprio pastore, alle cui cure sono affidate, a meno che non si allontani dalla vera fede; né formare alcuna accusa contro di lui, se non per cagione di ingiustizie manifeste». Papa Innocenzo III: «La fede mi è tanto necessaria, che non avendo altro giudice fuorché Dio per gli altri peccati, per il solo peccato contro la fede posso essere dalla Chiesa giudicato». Finalmente Papa Gregorio XVI: «Quali (e quante) molestie ricevette la Chiesa da Benedetto, che pertinacemente impugnava l’articolo unam, sanctam (...) ond’è che si poteva considerarlo quale pubblico scismatico ed eretico, in conseguenza per se decaduto dal Pontificato, se anche ad esso fosse stato validamente innalzato» (Cliccare qui per la sentenza di deposizione). Dunque non è vero, come vogliono i fallibilisti d’oggi, che i Pontefici non avrebbero mai affrontato la questione: ne sto solo citando alcuni. Chiudo il preambolo alla conclusione con questa splendida definizione: «La salvezza consiste anzitutto nel custodire le norme della retta fede. E poiché non è possibile ignorare la volontà di nostro Signore Gesù Cristo che proclama: “Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa”, queste parole trovano conferma nella realtà delle cose, perché nella Sede apostolica è sempre stata conservata pura la religione cattolica, e professata la santa dottrina. Non volendo quindi, in alcun modo, essere separati da questa fede e da questa dottrina, nutriamo la speranza di poterci mantenere nell’unica comunione predicata dalla Sede Apostolica, perché in lei si trova tutta la vera solidità della religione cristiana» («Ex formula san Hormisdae Papae, prout ab Hadriano II Patribus Concilii Oecumenici VIII, Constantinopolitani IV, proposita et ab iisdem subscripta est»). Veniamo al caso ipotetico del cosiddetto «Papa eretico». Purtroppo - «trovando conferma nella realtà delle cose» - dobbiamo ammettere che chi occupa la Sede apostolica non «conserva pura la religione cattolica», non «professa la santa dottrina» e non garantisce «la vera solidità della religione cristiana». Questo è un fatto inoppugnabile e scientificamente dimostrabile. I nostri autori, più o meno autorevoli, più o meno venerandi, con unanime consenso affermano che il cosiddetto «Papa eretico» non può essere considerato Papa. Il dogma ed il corretto uso della ragione sono la garanzia più certa della veridicità di questa sentenza. D'altronde la conclusione teologica è la terza di tre proposizioni: 1) La prima è una verità rivelata; 2) La seconda è una verità di ragione; 3) La terza è la nostra conclusione teologica. Una conclusione teologica falsa presuppone come minimo che una delle due premesse sia falsa. Nel nostro caso sono state esposte: 1) Molte verità rivelate e definite dalla Chiesa; 2) Molte verità di ragione usate dalla Chiesa nelle medesime definizioni; 3) Finalmente tutti gli autori hanno concluso con la medesima sentenza: nessuno escluso!
Per acquistare il libro cliccare qui
Conclusione
La mia conclusione poggia sulle tante autorità già citate e nulla ho inventato, né intendo inventare. L'evidenza ha dimostrato, oltre ogni disinteressata e ragionevole obiezione, che non si tratta di una “posizione sedevacantista”, bensì della conclusione di una esposizione organica della dottrina cattolica e della storia ecclesiastica. Gli autori usati hanno già dimostrato quanto sia necessaria - e non semplicemente conveniente - questa conclusione per conservare la fede. Per esigenze pratiche mi sforzerò di essere elementare, userò proposizioni brevissime e qualche esempio, non sarò ridondante. Il Papa è un uomo legalmente eletto alla guida della Chiesa. Il Parlamento italiano può eleggere il Papa? No, si tratta di un Organo che non può provvedere all'elezione del Papa. Ci basti, in questa sede, sapere che vige l'anatema per scongiurare le inammissibili interferenze di qualsiasi “potere secolare” nell'elezione del Romano pontefice (Approfondimenti su Sodalitium n° 60 - Papa San Pio X, «Commissum nobis», 20 gennaio 1904, da «Tutte le encicliche e i principali documenti pontifici emanati dal 1740», Libreria Editrice vaticana, Vol. VII, Pagine 71-73, traduzione di Ugo Bellocchi. Cito: «Noi, secondo l’ufficio Apostolico affidatoCi, seguendo le orme dei Nostri Predecessori, dopo matura riflessione, con certa scienza e con propria decisione condanniamo (...) tutti gli interventi (del “potere secolare”, ndR) e qualsiasi mediazione, e stabiliamo che non sia lecito a nessuno, neppure ai supremi reggitori degli Stati, frapporsi o intromettersi con qualsiasi pretesto nella solenne operazione della elezione del Romano Pontefice. (...) A nessuno, dunque, sia lecito violare o con temerario ardimento contraddire questa pagina del Nostro divieto, ordine, dichiarazione, vincolo, volontà, ammonizione, esortazione, comando. Se poi qualcuno volesse contrastare ciò, sappia che incorrerà nello sdegno di Dio Onnipotente e dei suoi Santi Apostoli Pietro e Paolo»). Ad eleggere il Papa sono altri uomini autorizzati a farlo, che anzi hanno il diritto di designare. La Chiesa - come la conosciamo - durerà fino alla consumazione dei secoli (cf. Mt., 28, 20), fino a quando, cioè, esisterà un elettorato intenzionato a dare un successore a San Pietro. La Sede vacante non interrompe la successione, né costituisce la fine della Chiesa. Se così non fosse, la Chiesa avrebbe già cessato di esistere ogni volta che muore un Papa ed oggi si dovrebbe parlare - per usare il gergo informatico - di “Chiesa 266.0”. Il Papa può essere eletto dal Conclave o da una certa Gerarchia ecclesiastica di cui già si è detto, nei tempi e nei modi previsti dal diritto. Il Papa è stato costituito Capo visibile della Chiesa e la sua identità deve essere nota, atteso che la Chiesa differisce dalle sette esoteriche anche per la sua eminente e costante visibilità all'orbe cattolico. Gesù, difatti, edificò la Chiesa per chiamare a Sé il mondo intero (cf. Ef., 3, 6 seg.), non semplicemente alcuni o qualcuno. Le defezioni, gli empi inganni e gli scandali di gran parte della Gerarchia cattolica non devono confonderci, non devono turbarci, né dobbiamo prestare assenso alle loro iniquità (cf. II Ts., 2) o credere che la Chiesa non sia più visibile. Resta valida la massima «Ubi Petrus, ibi Ecclesia». La Chiesa cattolica non cessa di avere la Prima Sede a Roma, anche se ad occuparla dovesse essere un divulgatore di eresie. Dio saprà corrispondere le buone intenzioni e le ferventi preghiere di chi intende rimanere veramente cattolico, integralmente tale, in un simile stato di grave necessità. In caso di diffusa defezione all'interno della Gerarchia, non è corretto parlare di “falsa Chiesa”, ma è corretto dire che «i modernisti (i falsari) si appiattano nelle vene stesse e nelle viscere di lei» (Pascendi Dominici gregis, Papa San Pio X). Difatti sostenere che Roma possa essere la “falsa Chiesa”, significa adottare le medesime, identiche, dannate proposizioni usate da Lutero, da Calvino e dai principali eresiarchi. Se Roma diventa la “falsa Chiesa”, concludiamo che la vera Chiesa deve essere altrove. E dove, dato che l'orbe cattolico non la vede e la Chiesa non può essere né una setta segreta, né invisibile? Dunque la proposizione - in questo preciso senso - è falsa. Il Papa non è eletto dallo Spirito Santo, ma da uomini. Lo Spirito Santo può certamente presiedere a questa elezione, tuttavia la designazione del Papa non è un atto infallibilmente assistito. Può essere eletto Papa esclusivamente quel soggetto di sesso maschile, battezzato, in età di ragione, sano di mente e membro della Chiesa (Collettivo umano). Può essere eletto Papa anche un laico, purché manifesti l'intenzione di ricevere l'Ordine sacro. Precisa meglio Pio XII: «Se (anche) un laico fosse eletto Papa, non potrebbe accettare l’elezione che a condizione di essere atto a ricevere l’ordinazione ed essere disposto a farsi ordinare; il potere di insegnare e di governare, come pure il carisma dell’infallibilità, gli sarebbero (da Dio) accordati all’istante, anche prima della sua ordinazione». Un membro della setta degli Anglicani può essere eletto Papa? No. Un Imàm maomettano può essere eletto Papa? No. Il Cardinale che elegge il Papa deve essere obbligatoriamente sacerdote? No, ci basti ricordare la figura del Cardinale Giacomo Antonelli, Segretario di Stato sotto Pio IX. Antonelli non era stato ordinato sacerdote. L'avvocato Teodolfo Mertel fu nominato cardinale da Papa Pio IX (Concistoro del marzo 1858) e non era nemmeno diacono. Il Papa non governa la Chiesa in solitudine ma è “uno con Cristo”. Che significa che il Papa è “uno con Cristo”? Ce lo ha appena ricordato Papa Pio XII: «(Avendo soddisfatto tutti i requisiti) il potere di insegnare e di governare, come pure il carisma dell’infallibilità, gli è accordato da Dio all’istante». Significa che il Papa - in quanto Vicario di Cristo - è immediatamente infallibile nella trasmissione della fede e della morale (Cristo Maestro e Pastore), nel governo della Chiesa (Cristo Re) e nella santificazione delle anime (Cristo Sacerdote). Vi chiedo ancora pochi minuti di attenzione. Nel Papato dobbiamo distinguere: 1) L'uomo eletto Papa (atti umani = elezione ed accettazione); 2) L'unione di Cristo con l'eletto (atto soprannaturale = Dio gli accorda all'istante il potere di insegnare e di governare, come pure il carisma dell’infallibilità). Questa unione fa sì che l'eletto diventi Vicario di Cristo, sia veramente Papa, sia Papa presso Dio e non solamente presso gli uomini: sia veramente Papa (tale anche formalmente) e non solo in apparenza o in potenza (materialmente). Ci tornerò. Il Papa può essere peccatore? Si, difatti il Papa non è impeccabile e verosimilmente si confessa come tutti gli altri uomini. Quali sono le azioni che Dio soprannaturalmente impedisce al Papa, senza per questo deprimerlo nel libero arbitrio? Rispondo - in sintesi - che Dio soprannaturalmente impedisce al Papa di insegnare dalla Cattedra l'errore ed il male, di promulgare leggi intrinsecamente malvagie, di favorire sacrilegi ed approvare inique regole religiose, di offrire un falso culto a Dio, di canonizzare dei dannati, eccetera ... (Per gli approfondimenti cliccare qui - Si tratta di un comodo video sull'infallibilità). Finalmente concludo. Il cosiddetto «Papa eretico» - colui che disattende quanto premesso - non può essere considerato veramente Papa, non può esserlo evidentemente per vizio di intenzione. Va giudicato dalla Chiesa e ignorato dai fedeli: gli autori citati ci dicono, nell'unanime consenso, che i suoi atti sono nulli. Mentre non mi è possibile provare la sua eresia formale (poiché la Chiesa non lo ha ancora portato a processo e giudicato), facilmente desumo l'esistenza di uno o più vizi dall'evidenza dei fatti (raffronto della sua dottrina e prassi con quella cattolica). Devo concludere che egli evidentemente non è “uno con Cristo”, altrimenti (dalla Cattedra) non sarebbe un errante, non divulgherebbe eresie, non presterebbe un falso culto a Dio, non pretenderebbe di insegnare il male per bene ed il bene per male, non pretenderebbe di canonizzare dei possibili dannati, non approverebbe delle false regole religiose, non pretenderebbe di promulgare delle leggi inique, non commetterebbe neanche uno di questi crimini contro la fede e contro la santità e l'unità della Chiesa. Torniamo al vizio di intenzione che viene provato dal foro esterno. Presso Dio nulla è segreto, compreso questo ostacolo che pone il cosiddetto «Papa eretico». Vizio che può essere nascosto agli uomini, ma che è possibile desumere dalle conseguenze che cagiona. Per questa ragione Dio non lo costituisce Pontefice presso di Sé, tuttavia resta “Papa” presso gli uomini, tale almeno apparentemente, in quanto eletto secondo la legge ed in attesa di sviluppi. Il cosiddetto «Papa eretico» (o, meglio, “Papa solo materialmente”), può liberamente rimuovere questo vizio o questi ostacoli e perfezionare la sua elezione (divenendo “Papa anche formalmente” e quindi Pontefice). Ce ne accorgeremmo facilmente poiché ritratterebbe ogni cosa, ogni singolo iota (cf. Mt., 5, 18 ss) che non sa di cattolico. Il cosiddetto «Papa eretico» potrebbe anche dirsi irriducibile, essendo giudicato e deposto dalla Chiesa, che ne accerterebbe la pertinacia in Concilio generale imperfetto od in altro luogo previsto dal diritto. Questa deposizione può avvenire, ma può anche non esserci ed il tale morirà apparentemente “Papa”. Probabilmente qualcuno peggiore di lui pretenderà anche di “canonizzarlo”. Giudizio e deposizione del cosiddetto «Papa eretico» dipendono dalle intenzioni del Corpo elettivo e di una certa Gerarchia ecclesiastica: gli ultimi - lo abbiamo imparato - autorizzati a ristabilire secondo il diritto l'esercizio ordinario del Papato. Se anche dovessimo vedere la Vergine Maria ordinarci di deporre abusivamente il cosiddetto «Papa eretico», sarebbe certamente un inganno (del demonio o degli uomini), dato che la Vergine Maria sa benissimo: 1) Che, senza l'autorità del Papa, è impossibile garantire l'autenticità di un'apparizione; 2) Che la deposizione del cosiddetto «Papa eretico» spetta alla Chiesa gerarchica. La Vergine Maria non è certamente una sprovveduta e, diversamente da molti, non è una ribelle e non pretende di inventare il cattolicesimo. Gli autori, quindi, hanno tutti dovuto distinguere nel Papa l'elemento soprannaturale (Carisma pontificio) da quello squisitamente umano (uomo designato). Mi spiego con un esempio e chiudo. Non sempre gli sposi sono tali presso Dio. Se le loro intenzioni sono viziate, diciamo che costituiscono un impedimento alla validità delle nozze, pur essendo coniugi presso gli uomini, certamente non lo sono presso Dio. Ora, posta a premessa una certa consapevolezza, i coniugi, assumendosi tutte le responsabilità del grave caso, possono scegliere se perfezionare il loro matrimonio, se rimanere indifferenti, se chiedere alla Chiesa la dichiarazione di nullità (N.B.: fino agli anni '50 la Chiesa si impegnava a sanare questi matrimoni, e raramente procedeva con la dichiarazione di nullità - cf. «Discorso alla Rota», Pio XII, 3 ottobre 1941). Fino a conclusione, resteranno sposati materialmente, ma non formalmente. E l'amico intimo dello sposo o la migliore amica della sposa, ben conoscendo le loro reali ma occulte intenzioni, farebbero bene a pregare per i due concubini esortandoli a rimediare. Non trovo esempio più semplice per chiudere la questione del cosiddetto «Papa eretico». Alle obiezioni di sorta hanno già risposto gli autori nei vari capitoli, fra questi numerosi Pontefici e Dottori della Chiesa. Per segnalazioni all'autore cliccare qui. Per fare una donazione cliccare qui. Sancte Joseph Patrone S. Ecclesiae, ora pro nobis.
© 2018 SVRSVM CORDA (ISSN 9772499625002 - Inserto al N° 80140/141/142/143)
È vietata la riproduzione totale o parziale e con qualsiasi mezzo. Per scrivere all'Editore cliccare qui
di Carlo Di Pietro