Andiamo avanti, ancora per qualche settimana, nell’analisi del Programma che il Centro Politico Italiano elabora nel primo dopoguerra - dico brevemente - in contrapposto alla mistificazione Democristiana, all’aggressione Social-Comunista ed al Nazionalismo. Successivamente, Dio volendolo, approssimandosi le elezioni politiche, cercheremo di vagliare, all’esame della dottrina cristiana, le proposte degli attuali Partiti.
Al § 9 dei Principii Direttivi il C.P.I. scrive: «Il dovere della solidarietà umana per il raggiungimento dei fini provvidenziali degli individui si estende all’umanità tutta. La ricchezza di ogni Nazione deve quindi essere aperta indistintamente (entro i limiti del diritto naturale, secondo ragione e prudenza) ad ogni uomo che ovunque, adempiendo lealmente i suoi doveri sociali, deve poter trovare sufficiente tutela per i suoi diritti fondamentali». Per meglio comprendere questo articolo, mi permetto di indicare, a proposito del fenomeno migratorio e dell’uso naturale dei beni che la Provvidenza dispone, la Exsul Familia Nazarethana, 1 agosto 1952, scritta da Papa Pio XII nell’immediato dopoguerra.
Al § 10 leggiamo: «Il raggiungimento dei fini umani nella società organizzata esige la sussistenza di un’Autorità statale che promuova, coordini ed integri l’opera degli individui e delle altre società minori per il bene comune». Ancora: «Il potere di questa autorità essendo richiesto da legge di natura è voluto da Dio, che della natura è l’Autore, e col supremo prestigio di questa divina istituzione deve imporsi alle coscienze sia di chi è chiamato ad esercitarlo sia di chi deve obbedirgli. Come poi l’Autorità è tenuta a non esorbitare, nella sua azione d’imperio, dagli stretti limiti delle effettive esigenze del bene comune, così entro questi limiti i sudditi, ben più che obbedienza, le debbono volenterosa solidale cooperazione».
Al § 11, già analizzato dettagliatamente il mese scorso, leggiamo: «L’imposizione da parte dell’Autorità statale di tributi fiscali è giustificata dalla rispondenza dei suoi servizi alle esigenze del bene comune e deve incidere in misura equamente progressiva sui redditi di capitale nei confronti di quelli di lavoro. Realizzate queste premesse deve ripristinarsi nella coscienza pubblica, anche nei confronti delle leggi fiscali, il concetto che queste, quando sono giuste e giustamente applicate, obbligano in coscienza».
Al § 12: «L’importanza dei fini cui tutta l’organizzazione sociale è ordinata ed il cui raggiungimento va tenacemente perseguito, impone una assoluta serietà ed una scrupolosa imparzialità nell’emanazione come nell’esecuzione delle leggi. Il Potere legislativo deve quindi legiferare con una sincera coscienza della necessità e dell’attuabilità dei suoi provvedimenti, preoccupandosi, tra l’altro, di ridurre al minimo le pure necessarie prescrizioni di forme. Ciò posto, ed eliminati quindi anche i superflui formalismi, funzionari e cittadini debbono avere a loro volta una profonda convinzione dell’obbligo di non sottrarsi neanche alle minime prescrizioni della legge (giusta). Per il costante rispetto dei provvedimenti più importanti deve inoltre prevedersi un severo ed efficace sistema di pubblici controlli».
Al § 14: «Le esigenze dell’ordine richiedono che i governi legittimi siano rispettati e vietano ogni tentativo di rovesciarli o di cambiarne la forma fuori delle vie previste dalle costituzioni, tranne per il caso di tirannia».
Al § 15: «Nelle forme di governo con partecipazione popolare il grave compito dell’esercizio delle responsabilità politiche può essere riconosciuto solo a chi abbia raggiunto maturità di pensiero e di esperienza». Ovvero: «Nell’impossibilità di accertare individualmente la sussistenza di tali condizioni, due criteri appaiono meglio consigliabili: o elevare adeguatamente il limite d’età che conferisce il diritto al voto, ovvero concedere questo diritto, in via di massima, a quanti abbiano affrontato, col matrimonio (sacramentale), la responsabilità di fondare una famiglia. Questo secondo criterio corrisponderebbe alla posizione naturale della famiglia come elemento costitutivo dell’organizzazione politica, e beneficamente rafforzerebbe i principii dell’unità famigliare e dell’autorità del capo-famiglia, condizioni inderogabili per il consolidamento dell’ordine sociale». Sulla vera famiglia e sul vero matrimonio consiglio la Casti Connubii, 31 dicembre 1930, di Papa Pio XI. Al § 16: «Unico legittimo giudice della sussistenza dei requisiti che rendono individualmente idonei all’esercizio del mandato politico o amministrativo, è l’investito del diritto di voto o di nomina. Un sano ordinamento costituzionale deve quindi tutelare la piena libertà e consapevolezza nell’esercizio di tali diritti, facendo in modo che il rappresentante del popolo sia scelto effettivamente dal popolo e che realmente il Capo dello Stato scelga chi da lui riceva un mandato. La violazione di tali principii diminuisce il senso di responsabilità negli eletti, e facilmente asservisce le pubbliche Assemblee al predominio di gruppi irresponsabili o di inconfessabili interessi».
Al § 17: «Posta la garanzia della consapevolezza della scelta da parte degli elettori o del Capo dello Stato, per l’accesso al mandato politico o amministrativo non occorrono particolari limitazioni di età o di condizione personale. La vita politica è in tal modo aperta ai giovani, cui è data - ove veramente se lo meritino - piena possibilità di emergere, per autentiche doti individuali di intelligenza e serietà». Prosegue …
Carlo Di Pietro da Il Roma