La Santa Sede non tardò a scorgere nella Massoneria un’istituzione infesta alla religione ed eversiva degli stessi ordinamenti civili: Papa Clemente XII con Lettera Apostolica «In eminenti», del 28 aprile 1738, ne colpì gli aderenti con scomunica riservata al Pontefice, e ordinò ai Vescovi di procedere contro i massoni come verso persone sospette di eresia, dichiarando che, nell’opinione pubblica, dare il nome alla Massoneria equivaleva ad incorrere in una pravitatis et perversionis notam. [«In eminenti apostolatus specula» è una Bolla pontificia antimassonica di Papa Clemente XII pubblicata il 28 aprile 1738 (cf. «Denzinger», n° 2511-2513). È il primo documento pontificio di condanna della Massoneria e di scomunica per tutti coloro che vi aderiscono. Questa condanna è la prima di una lunga serie, ripetute da quasi tutti i Pontefici successivi. In essa si legge: «[…] Noi pertanto, meditando sui gravissimi danni che per lo più tali Società o Conventicole recano non solo alla tranquillità della temporale Repubblica, ma anche alla salute spirituale delle anime, in quanto non si accordano in alcun modo né con le Leggi Civili né con quelle Canoniche; ammaestrati dalle Divine parole di vigilare giorno e notte, come servo fedele e prudente preposto alla famiglia del Signore, affinché questa razza di uomini non saccheggi la casa come ladri, né come le volpi rovini la Vigna; affinché, cioè, non corrompa i cuori dei semplici né ferisca occultamente gl’innocenti; allo scopo di chiudere la strada che, se aperta, potrebbe impunemente consentire dei delitti; per altri giusti e razionali motivi a Noi noti, con il consiglio di alcuni Venerabili Nostri Fratelli Cardinali della Santa Romana Chiesa, e ancora motu proprio, con sicura scienza, matura deliberazione e con la pienezza della Nostra Apostolica potestà, decretiamo doversi condannare e proibire, come con la presente Nostra Costituzione, da valere in perpetuo, condanniamo e proibiamo le predette Società, Unioni, Riunioni, Adunanze, Aggregazioni o Conventicole dei Liberi Muratori o des Francs Maçons, o con qualunque altro nome chiamate», ndR].
Papa Benedetto XIV rinnovò la condanna con la Costituzione «Providas», del 17 maggio 1751 [«Providas Romanorum Pontificum» è una Bolla antimassonica di Papa Benedetto XIV pubblicata nel maggio 1751 (cf. «Denzinger», n° 25110, 27831, 28941). Essa vieta ad ogni cattolico di far parte della Massoneria o di frequentarne i membri. Ai trasgressori di queste disposizioni è annunciata la scomunica ipso facto (per il sol fatto). I motivi sono della condanna: 1) «[…] in tali Società e Conventicole possano unirsi vicendevolmente uomini di qualsiasi religione e setta; è chiaro quale danno si possa recare alla purezza della Religione Cattolica»; 2) «[…] la stretta e impenetrabile promessa di segreto, in forza del quale si nasconde ciò che si fa in queste adunanze»; 3) «[…] il giuramento con il quale s’impegnano ad osservare inviolabilmente detto segreto, quasi che sia lecito a qualcuno, interrogato da legittimo potere, con la scusa di qualche promessa o giuramento, di sottrarsi all’obbligo di confessare tutto ciò che si ricerca, per conoscere se in tali Conventicole si faccia qualche cosa contraria alla stabilità e alle leggi della Religione e della Repubblica»; 4) «[…] queste Società si oppongono alle Sanzioni Civili non meno che alle Canoniche, tenuto conto, appunto, che ai sensi del Diritto Civile si vietano tutti i Collegi e le adunanze formati senza la pubblica autorità»; 5) «[…] in molti Paesi le citate Società e Aggregazioni sono già state proscritte e bandite con leggi dei Principi Secolari»; 6) «[…] l’ultimo motivo è che presso gli uomini prudenti ed onesti si biasimavano le predette Società e Aggregazioni: a loro giudizio chiunque si iscriveva ad esse incorreva nella taccia di pravità e perversione», ndR]. Papa Pio VI condannò [questo nuovo sentire in «Inscrutabile Divinæ Sapientiæ», prima sua Enciclica, del 25 dicembre 1775. Il Pontefice, dopo aver ricordato come molte insidie, ispirate da un’irrefrenabile smania di novità, minano la vera religione, invita alla preghiera, a dare l’esempio di sani costumi, ad istituire seminari in ogni Diocesi, a curare il decoro delle Chiese; condanna inoltre la dilagante nuova filosofia illuminista «piena d’inganni», ndR]. Papa Pio VII [in «Ecclesiam a Jesu Christo» (cf. «Denzinger», n° 27831 e 28941), Bolla di Papa Pio VII datata il 13 settembre 1821. Il Pontefice condanna tutte le società segrete, in particolare la Carboneria e la Massoneria, di cui è ritenuta una propaggine. Il Pontefice fa presente che la Carboneria fomenta ribellioni e spoglia i Re e i Principi del loro potere. Egli commina la scomunica agli aderenti della setta, ndR]. Papa Leone XII [in «Ubi Primum», 5 maggio 1824 (cf. «Denzinger», n° 2720), nella quale Leone XII delinea il suo programma di pontificato. Il Papa condanna l’indifferentismo, che ha come conseguenza negativa la tolleranza ed il liberalismo; afferma il principio della stretta unione fra Trono ed Altare. «Quo graviora», 13 marzo 1825 (cf. «Denzinger», n° 27831 e 28941), Bolla dove il Pontefice condanna nuovamente la Massoneria e la Carboneria. Per dare maggior risalto al proprio testo, egli cita la «In eminenti apostolatus specula» di Clemente XII (1738), la «Providas Romanorum Pontificum» di Benedetto XIV (1751), e la «Ecclesiam a Jesu Christo» di Pio VII (1821), ndR]; ed altri Pontefici [es. Pio VIII nella «Traditi Humilitati» del 21 maggio 1829: «[...] Così, dopo aver evitato lo stravolgimento delle sacre Scritture, è vostro dovere, Venerabili Fratelli, indirizzare gli sforzi contro quelle società segrete di uomini faziosi che, nemici di Dio e dei Principi, sono tutti dediti a procurare la rovina della Chiesa, a minare gli Stati, a sovvertire l’ordine universale e, infranto il freno della vera fede, si sono aperti la via ad ogni sorta di scelleratezze. Costoro si sforzano di nascondere nelle tenebre di riti arcani la iniquità dei loro conciliaboli e le decisioni che vi assumono, e per questo motivo hanno suscitato gravi sospetti circa quelle imprese infami che per la tristezza dei tempi, come da spiraglio di un abisso, eruppero a suprema offesa del consorzio religioso e civile.», ndR]. Vanno ricordate, perché di particolare importanza, la Costituzione «Apostolicæ Sedis moderationi» di Pio IX [è una Costituzione, pubblicata da Pio IX il 12 ottobre 1869, nella quale si trova raccolta e ordinata tutta la legislazione canonica riguardante le censure latæ sententiæ e ipso facto] e ... prosegue ...
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